Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2011) 02-11-2011, n. 39363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 5 maggio 2010, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Verolanuova del 6 aprile 2009 e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S. A., per i reati di lesioni e minacce in danno di R. M., per intervenuta prescrizione; di converso, sono state confermate le statuizioni in favore della parte civile costituita.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentandone una violazione di legge in ordine alla mancata affermazione dell’intervenuta prescrizione in epoca precedente alla celebrazione del processo, con il consequenziale venir meno anche della domanda avanzata dalla parte civile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. La questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene esclusivamente alla tempestività o meno dell’interruzione della prescrizione, ai fini dell’eventuale accoglimento della domanda avanzata dalla parte civile, in epoca addirittura antecedente la celebrazione del giudizio di prime cure.

L’eccezione, in tal senso avanzata nel giudizio d’impugnazione dall’odierno ricorrente, è stata erroneamente respinta dal Giudicante a cagione della mancata proposizione della stessa con l’atto d’impugnazione e quindi al di fuori dei limiti della cognizione dell’appello e di cui al principio devolutivo.

Tale erroneo convincimento, posto che la questione sulla esistenza o meno di una causa estintiva del reato non soffre limitazioni di sorta ai sensi dell’art. 129 c.p.p., rende pertanto fondata la tesi defensionale ribadita dall’imputato con il presente ricorso.

3. In diritto, sulla scorta dell’art. 160 c.p., può in generale affermarsi come atto idoneo ad interrompere la prescrizione sia la richiesta del PM di emissione del decreto di citazione a giudizio nonchè, con riferimento ai reati di competenza del Giudice di pace, anche la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria ovvero il decreto di convocazione emesso dallo stesso Giudice di pace (v. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 61).

La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato come momento essenziale ai fini dell’interruzione non sia soltanto la notifica dell’atto al destinatario bensì anche la sua emissione con la firma del segretario dell’Ufficio richiedente che attesti l’effettiva venuta ad esistenza della richiesta del Pubblico ministero (v. a partire da Cass. Sez. Un. 28 ottobre 1998 n. 13390 e da ultimo Sez. 1 26 febbraio 2009 n. 13554).

Tale giurisprudenza non fa che ribadire quanto già affermato in precedenza a proposito dei giudizi pretorili (v. Cass. Sez. 5 16 marzo 1999 n. 5335) nei quali il decreto di citazione interrompeva la prescrizione dalla data della sua emissione che doveva individuarsi in quella in cui l’atto si era perfezionato con la sottoscrizione del Pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assisteva; tuttavia dovendo il p.m., prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio richiedere al pretore l’indicazione della data dell’udienza dibattimentale da indicare sul provvedimento non poteva dirsi che un decreto di citazione esistesse prima dell’indicazione di tale data anche perchè non sarebbe stato concepibile, logicamente prima che giuridicamente, un decreto di citazione privo dell’indicazione del luogo e della data di comparizione intimata al destinatario.

Nella specie, questa volta in fatto, i reati risultano commessi il 19 maggio 2002 per cui la prescrizione si sarebbe maturata il 19 maggio 2007.

Il 29 giugno 2006 il P.M. ebbe a sottoscrivere la richiesta al Giudice di pace di indicazione del giorno e dell’ora dell’udienza (firmando in calce il decreto, secondo una prassi diffusa ma irrituale).

Tale richiesta fu depositata nella segreteria del P.M. il 4 luglio 2006 ed evasa dal Giudice di pace il 24 aprile 2007 senza, però, alcun elemento idoneo ad identificare con precisione il giorno in cui il decreto fu emesso definitivamente (difettando qualsiasi timbro o altra attestazione dell’avvenuto deposito).

Tali atti, però, sebbene precedenti al 19 maggio 2007, non sono interruttivi per quanto dianzi espresso.

Data certa dell’interruzione può attribuirsi, quindi, solo alla ricezione dell’atto da parte dell’UNEP per la successiva notifica, il 24 settembre 2007, ovvero alla data della notifica effettiva del decreto il 2 ottobre 2007: in ogni caso tardivamente rispetto al dianzi indicato termine prescrizionale del 19 maggio 2007.

Ecco, quindi, che il Giudice dell’impugnata decisione nulla poteva affermare in merito alle statuizioni civili sulla base del principio secondo il quale in tema di prescrizione, pur in presenza di più atti internativi, perchè possa ritenersi non verificata la estinzione del reato è necessario non solo che non sia superato il termine massimo, previsto dall’ultima parte dell’art. 160 c.p. ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall’art. 157 c.p. (v. Cass. Sez. 5 3 dicembre 1999 n. 1018).

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e l’impugnata sentenza annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che devono essere eliminate.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *