T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 3051

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Sesto S. Giovanni lo ha dichiarato decaduto dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica di Via Marx n. 606, chiedendone l’annullamento e formulando domanda di risarcimento danni.

Il provvedimento è motivato sulla base sia della rilevante morosità in cui il ricorrente è incorso, sia del fatto che quest’ultimo è stato condannato in via definitiva per gravi reati commessi utilizzando l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ove le vittime venivano attirate con la lusinga di un’offerta di lavoro, per essere poi violentate sessualmente.

Entrambi i motivi di decadenza sono previsti dall’art. 18 del reg. reg. n. 1 del 2004.

Con una censura da esaminare prioritariamente in ordine logico, si deduce l’inapplicabilità del regolamento sopra citato alla fattispecie, atteso che la condanna del ricorrente è intervenuta nel 2002: la circostanza è, tuttavia, del tutto irrilevante, posto che nel 2010, anno di assunzione dell’atto impugnato, il regolamento era già vigente: il punto concerne, in altri termini, non la data di maturazione del presupposto di applicabilità della norma, ma la data di efficacia di quest’ultima.

Parimenti infondato il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che l’Amministrazione abbia esercitato il potere in carenza di un’attribuzione normativa: l’art. 18 del regolamento citato disciplina, infatti, compiutamente la materia.

Con plurime censure, da accorparsi, viene poi contestato che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del ricorrente equivalga a condanna penale: a prescindere dal delicato problema giuridico circa la natura dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, va rilevato che l’art. 18 lett. d) del regolamento prescrive la decadenza per chi "abbia usato l’alloggio e le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza". Non è dunque necessariamente richiesta la condanna penale. A fronte di ciò, una sentenza di patteggiamento, ove si sia dato atto del fatto storico costituito dalla violenza sessuale e del collegamento tra esso e l’immobile, è certamente sufficiente ai fini dell’applicabilità della decadenza. Né la presunzione di non colpevolezza recata dall’art. 27 Cost. trova necessaria applicazione al di fuori della materia penale a cui si riferisce il dettato costituzionale.

Inammissibile, in quanto oscura e generica, è l’ultima censura di disparità di trattamento, con lesione dell’inviolabilità del domicilio e delle garanzie del giusto processo.

Ogni indagine sull’ulteriore motivo di decadenza, concernente la morosità, è resa superflua in ragione della ricorrenza dell’ipotesi di cui alla lett. d) dell’art. 18 del regolamento, né possono esaminarsi ulteriori profili di dedotta illegittimità, introdotti solo con la memoria conclusiva del ricorrente.

Il ricorso va perciò respinto, al pari della domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, a carico del ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso e la domanda risarcitoria.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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