Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che, con distinti ricorsi, P.R., P. B., C.A., C.R. e C. M. ricorrono per cassazione nei confronti dei decreti della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicati, che hanno rigettato le domande, da essi proposte in proprio e nella qualità di soci della CO.PRI. Immobiliare s.r.l., per violazione dei termini di ragionevole durata di un giudizio civile, di cui la società è stata parte, svoltosi avanti al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Cecina;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorsi;
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
Ritenuto, preliminarmente, di procedere alla riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c., in considerazione dell’identità del giudizio presupposto e delle questioni in fatto e diritto da esaminare;
ritenuto che con i due motivi dei ricorsi riuniti si censurano gli impugnati decreti, sotto il profilo della violazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art.6, p.1, artt. 13 e 35 CEDU) e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto la carenza di legittimazione attiva alla domanda di equa riparazione dei soci di una società a responsabilità limitata che sia stata parte di un processo prolungatosi oltre il termine ragionevole: sostengono che la Corte territoriale avrebbe disatteso immotivatamente il consolidato orientamento della Corte EDU e di questa Corte secondo cui anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo, a causa dei patemi d’animo e disagi psicologici che la lesione di tale diritto provoca alle persone preposte alla gestione dell’Ente o ai suoi membri;
che i ricorsi sono privi di fondamento, atteso che la critica ai decreti impugnati non attinge la ratio sulla quale tali decreti si basano;
che la ritenuta carenza di legittimazione degli odierni ricorrenti si basa sul fatto che il soggetto direttamente danneggiato dalla durata irragionevole del giudizio di cui è stato parte è la CO.PRI. Immobiliare s.r.l., non i suoi soci rimasti estranei al giudizio stesso, i quali dunque hanno proposto la domanda di equa riparazione per un danno subito da un soggetto distinto da essi, senza averne titolo, non assumendo rilievo, ai fini della legittimazione, il danno che i soci possano avere indirettamente subito dal protrarsi del processo (cfr. Cass. n. 17111/2005);
che pertanto il rigetto dei ricorsi riuniti si impone, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo con unico compenso tenuto conto delle disposizioni della Tariffa forense.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questi giudizi riuniti, in Euro 3.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.