Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-05-2012, n. 6966 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti indicati in rubrica hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 29 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di equa riparazione da loro proposta, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al Tar della Campania con ricorso depositato il 11 luglio 1997 e non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (29 dicembre 2008).

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti – premesso che la Corte di merito ha rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di prova dell’avvenuto deposito, nel processo davanti al Tar Campania, dell’istanza di prelievo – deducono di aver regolarmente depositato in detto processo l’istanza di prelievo e di aver richiesto alla Corte di merito, nel giudizio di equa riparazione, l’acquisizione a norma della L. n. 89 del 2001, art. 3 degli atti del procedimento presupposto, tra i quali era ricompresa anche l’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che il disposto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 non è applicabile retroattivamente per i giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della norma suddetta. E’ manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso. Premesso che nella specie il giudizio amministrativo è stato introdotto con ricorso depositato il 11 luglio 1997, prima dell’entrata in vigore del citato art. 54, deve ritenersi che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 può essere applicata, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie e in ossequio al principio del "tempus regit actum", a quei giudizi di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (Cass. 2008/24901; 2008/28428; 2011/115). Il ricorso merita pertanto accoglimento, nei termini sopra precisati, in relazione al secondo motivo di ricorso, restando assorbito il primo e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Va in primo luogo rilevato che la durata complessiva del giudizio presupposto, promosso con ricorso depositato l’11 luglio 1997 e non ancora deciso alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (29 dicembre 2008), si è protratta per undici anni e cinque mesi, con conseguente superamento nella misura di otto anni e cinque del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione (Cass. 2008/14). Per quanto concerne il criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie, considerati i margini di valutandone equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare del lunghissimo periodo in cui non vi è stato impulso sollecitatorio di parte, essendo stata la istanza di prelievo depositata, a detta degli stessi ricorrenti, il 5 dicembre 2008, ai ricorrenti medesimi va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.250,00 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.540,00 di cui Euro 1.000,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
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