Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 03/11/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata, fra gli altri, nell’interesse di B.V. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 07/09/010 dal Gip del Tribunale di Napoli ed avente per oggetto un’area di mq 1850 circa, sita in (OMISSIS), località (OMISSIS); il tutto in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 – rigettava il gravame.
B.V. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al mancato avviso nei confronti del codifensore, avv. F.A. M. dell’udienza camerale del 03/11/010.
B.V. con successivo atto, in data 06/09/011, tramite difensore munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare all’impugnazione, essendo stato revocato dal PM il sequestro preventivo de quo.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da B. V., ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d). Non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella proposizione dell’impugnazione de qua, da parte del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
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