Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con sentenza del 5.10.2010 il Tribunale di Urbino, in composizione monocratica, applicava a B.C., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante contestata e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa per i reati di cui all’art. 334 c.p. (capo a) ed all’art. 349 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 2 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa e non menzione.
2) Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino per violazione di legge in relazione all’erroneo calcolo della pena detentiva (la riduzione di un terzo per il rito è stato erroneamente calcolata, dovendo il risultato finale essere pari a mesi 4 e giorni 10 e non a mesi 4 di reclusione). Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art. 129 cpv. c.p.p.. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento. Con il ricorso per Cassazione, pertanto, possono essere fatti valere errores in procedendo ed il mancato proscioglimento ex art. 129 cpv. c.p..
Tra i vizi che possono essere dedotti rientra certamente quello inerente la illegalità della pena.
3.1.1) Tanto premesso, il Tribunale ha errato nella determinazione della pena, riducendo quella detentiva in misura superiore al massimo di un terzo (come previsto dall’art. 444 c.p.p.), andando addirittura al di là della smessa richiesta delle parti. Il Tribunale, invero, ha correttamente dato atto che l’accordo prevedeva una pena base di mesi 6 di reclusione ed Euro 140,00 di multa, aumentata per la continuazione di giorni 15 di reclusione e di Euro 10,00 di multa. La pena così ottenuta di mesi 6 e giorni 15 di reclusione e di euro 150,00 andava ridotta di un terzo, per la scelta del rito, e quindi a mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa (così come concordato). Mentre, per la pena pecuniaria, la riduzione è stata effettuata regolarmente, per quella detentiva erroneamente è stata disposta in misura superiore ad un terzo (è stata applicata infatti la pena di mesi 4 di reclusione anzichè quella di mesi 4 e giorni 10 di reclusione).
A norma dell’art. 619 c.p.p., comma 2 va pertanto rettificata ( anche se "in peius") la pena detentiva applicata, "risultando riconoscibile, come sì è visto, la reale volontà delle parti" (cfr.Cass. sez. 5, n. 44711 del 20.11.2003).
P.Q.M.
Rettifica in mesi 4 e giorni 10 di reclusione la pena detentiva applicata con la sentenza impugnata.
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