T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 05-12-2011, n. 9538 Ammissione al concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che parte ricorrente:

– ha partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n.93 del 28.11.2008, per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 09.12.2009, a 1078 posti);

– ha superato detta selezione venendo a collocarsi, nella graduatoria finale di merito approvata con d.m. 11.12.2009, al 542° posto ed è stata, quindi, con nota del 17.12.2009, convocata, presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, il per il 29.12.2009, per l’inizio del prescritto corso di formazione;

– ha avuto notificati, il giorno 28.12.2009, i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali è stata annullata la nota del 17.12.2009 ed è stata disposta la sua esclusione dalla selezione concorsuale di cui trattasi in quanto (ritenuta) Volontario in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) e, dunque, per aver contravvenuto alla disposizione dell’art.2 comma 4 della lex specialis che, a pena di esclusione, non consentiva la partecipazione al concorso di cui trattasi, fra l’altro, "ai candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, si trovino in servizio quali Vfp4 nelle Forze Armate";

– si è gravata avverso i predetti provvedimenti col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio evidenziando che essa:

a) è stata arruolata quale VFP1 il 10.12.2007 e ha partecipato al concorso, indetto nella primavera del 2008, per VFP4 (4015 posti);

b) il 18.12.2008 il suo nominativo risultava incluso (non fra i vincitori, ma) nella rosa degli idonei non vincitori della graduatoria (che si assume pubblicata in tale data) della citata selezione; mentre essa ricorrente, solo a seguito del c.d. "ripianamento disposto ai sensi dell’art.11 comma 1 del bando" per VFP4 è stata ammessa alla ferma quadriennale con decorrenza giuridica dal 10.12.2008 ed amministrativa dalla data di accettazione alla ferma stessa: il tutto come documentato da telefax della Dir. ne Gen. del personale Militare del Ministero della Difesa in data 21.4.2009 allegato al gravame di cui trattasi;

c) conseguentemente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda per la selezione di 907 Allievi agenti della P.S. (29.12.2008), essa ricorrente certamente non rivestiva lo status di VFP4, con accessiva illegittimità degli atti oggetto della corrente impugnativa;

Considerato (ancora) in fatto:

– che, essendo stato il ricorso notificato alla resistente amministrazione dell’Interno ed un solo contro interessato (la candidata vincitrice B.V.), la Sezione con propria Ordinanza collegiale n.5014/2011 del 03.6.2011, ha dato disposizioni per la necessaria integrazione del contraddittorio processuale autorizzando il ricorso alla notifica per pubblici proclami; e contestualmente (la Sezione) ha onerato la ricorrente della produzione di copia della propria documentazione matricolare (al fine di evincere, senza riserve, la data di arruolamento quale VFP1 e quella di congedamento ovvero di eventuale rafferma annuale e, quindi, la posizione rivestita alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui in premessa) e copia del documento attestante la data dell’accettazione alla ferma quadriennale e dell’effettivo incorporamento quale VFP4 (a prescindere dagli effetti retroattivi collegati ai provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico);

– che la ricorrente che la ricorrente ha ottemperato alla citata Ordinanza della Sezione e che, di seguito, nessuno dei contraddittori intimati si è costituito in giudizio;

– che l’amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha, con memoria, contestato le deduzioni avversarie;

Rilevato in Diritto:

– che risulta fondata, ed assorbente, la censura delineata alle lettere a), b) e c) della narrativa atteso che la ricorrente:

a) dall’esame del proprio ed esibito stato di servizio, risulta incorporata quale Vfp1 il 10.12.2007 ed ammessa alla rafferma di anni uno allo scadere della ferma annuale con decorrenza 10.12.2008;

b) è risultata idonea non vincitrice del concorso (2^ immissione 2008) per l’immissione in ruolo quale VFP4; e, con riferimento a tale selezione, ha beneficiato del c.d. "ripianamento" previsto dall’art.11 comma 1 del relativo bando di concorso: il che le ha consentito di essere incorporata quale VFP4 con decorrenza amministrativa dalla data di accettazione alla ferma quadriennale (5.5.2009) e con decorrenza giuridica dal 10.12.2008;

c) alla data di scadenza di scadenza (28.12.2008) del termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, rivestiva lo status Vfp1 ammesso alla rafferma annuale e non di Vfp4; e dunque si trovava in possesso del requisito prescritto dalla lex specialis per la partecipazione al concorso de quo;

Considerato che, va fatto richiamo, a questo punto, al principio ormai consolidato in materia di procedure concorsuali in base al quale i requisiti di partecipazione devono sussistere alla data di scadenza prevista nel bando non potendo assumere rilevanza modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente, ancorché con efficacia retroattiva. È sufficiente osservare che la norma che prescrive il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per il pubblico impiego alla data fissata dal bando costituisce espressione del principio di imparzialità dell’amministrazione, in quanto garantisce la parità di trattamento tra gli aspiranti ai posti messi a concorso (cfr. sul principio, ex multis, Cons.St. n.5316/2006);

Considerato, pertanto, che la censura oggetto di scrutinio merita di essere condivisa, mentre gli altri mezzi di gravame proposti nel ricorso possono ritenersi assorbiti;

Ritenuta equa la compensazione tra le parti delle spese di lite attesa la peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con lo stesso avversato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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