T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-12-2011, n. 9565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra M.B. aveva presentato, in data 3.11.1995, domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso e ampliamento di un fabbricato di sua proprietà in Viterbo, località La Quercia, piazza Campo Graziano.

Con determinazione del 24.4.1998 il Sindaco di Viterbo ha recepito il parere espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del precedente 28 gennaio, favorevole al cambio di destinazione d’uso e contrario per la sanatoria dell’ampliamento.

Avverso il provvedimento la sig.ra B. ha promosso il presente ricorso, con deduzioni di eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

Il Comune di Viterbo si è costituito in giudizio e ha controdedotto che l’area sulla quale insiste ampliamento abusivo è di proprietà del Comune stesso e, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della legge n. 47/1985, nella formulazione vigente al momento dell’assunzione del provvedimento di diniego, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali è subordinato alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste da legge, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Le parti hanno prodotto documentazione a sostegno delle rispettive tesi.

Con ordinanza 28.4.2011 n. 3634 di questa Sezione sono state disposte incombenze interlocutorie a carico del Comune di Viterbo.

La causa è passata in decisione all’udienza del 20.10.2011.

Motivi della decisione

La motivazione del diniego parziale di sanatoria edilizia fa riferimento sia a motivi paesaggistico ambientali, sia alla circostanza che l’opera ricade in area non di proprietà all’interno di zona P.E.E.P. con destinazione pubblica.

Occorre premettere che non rileva la circostanza, invocata dalla ricorrente, dell’anteriorità della costruzione rispetto al vincolo ambientale di zona, giacché, come da costante indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione preposta all’esame delle domande di condono decide con riguardo alle evenienze di fatto presenti e alle norme vigenti all’atto della determinazione.

Tuttavia l’amministrazione non può ritenersi esente dall’onere di motivare adeguatamente le proprie scelte e la motivazione deve essere particolarmente puntuale in ordine alle ragioni di contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica nelle ipotesi di preesistenza della costruzione al vincolo (T.A.R. Lazio, II, 5.2.2009 n. 1212). In ogni caso la valutazione amministrativa deve essere nei limiti del possibile orientata a preservare l’edificato, quando ne sia giustificata la compatibilità con il bene ambientale protetto (T.A.R. Lazio, II, 8.7.2010 n. 23769), e il generico riferimento all’esistenza del vincolo non può essere ritenuta adeguata motivazione per denegare il condono edilizio richiesto (T.A.R. Lazio, II, 13.6.2011 n. 5245; T.A.R. Puglia, Bari, II, 9.2.2011 n. 228).

Quanto alla proprietà dell’area di sedime, identificata con la particella n. 217, foglio 160, del catasto terreni, la sig.ra B. era stata sottoposta a indagini penali ai sensi degli artt. 633 e 639 del codice penale, per aver occupato arbitrariamente una porzione di terreno di proprietà del Comune di Viterbo. Le indagini sono state concluse da decreto di archiviazione in data 3.1.2009, non essendo stata raggiunta la prova dell’accusa. Peraltro, agli atti procedimentali era stata acquisita una nota dichiarativa del dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo Economico del Comune di Viterbo in data 5.12.1996, esibita in copia dalla ricorrente al fascicolo di causa del presente giudizio, nella quale è indicato l’esito negativo della verifica interna amministrativa per l’accertamento della proprietà comunale della particella n. 217.

Si può, perciò, ritenere che al tempo della determinazione in questa sede impugnata (24.4.1998) l’area sulla quale è stato realizzato l’ampliamento non apparteneva al Comune. In senso contrario non può essere considerata valida prova la visura catastale da ultimo depositata dalla difesa dell’Amministrazione, la quale attesta la proprietà comunale dell’area (riveniente dalla dante causa proprietaria cedente sig.ra Laura Bertarelli), ma in riferimento a rogito notarile di cessione gratuita in data 15.10.2009, posteriore alla data di conclusione delle indagini preliminari del pubblico ministero (3.1.2009), le quali avevano escluso la prova della proprietà pubblica nel periodo anteriore.

Il provvedimento impugnato, in considerazione di quanto premesso, è dunque viziato per insufficiente motivazione e difetto del presupposto relativo alla proprietà dell’area di sedime in testa all’ente locale.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *