T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 1805 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato

che non sussiste la dedotta irricevibilità del ricorso, notificato il 24 ottobre 2011: il precedente 23 ottobre, trentesimo giorno dalla comunicazione via fax dell’aggiudicazione della gara era, infatti, festivo, sicchè il termine per la notifica scadeva il successivo lunedì 24;

che, quanto alla prima doglianza, la sua eventuale fondatezza non comporterebbe l’automatica aggiudicazione della gara alla ricorrente: ancorchè, infatti, si accedesse alla tesi di quest’ultima e si ritenesse che essa si fosse effettivamente impegnata a fornire il servizio così come richiesto dalla legge di gara (sganciato, dunque, dall’impegno di provvedere alla successiva compatibilizzazione del software del Comune con quelli propri), il punteggio avrebbe comunque dovuto essere graduato in relazione alla bontà dell’offerta, e non attribuito automaticamente nel suo massimo;

che è invece fondata la successiva censura con cui, richiamando Ap n. 13/2011, si contesta la mancata apertura della busta contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica: la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte di gara costituisce, invero, una regola generale rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità, e come tale, se non espressamente esclusa dalla legge o dalla disciplina di gara, deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di procedura concorsuale: tale conclusione si impone peraltro alla luce dell’art. 27 del DLgs n. 163 del 2006 il quale sancisce che anche per le gare aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi dall’applicazione del codice (come, nella specie, il servizio di educazione) devono trovare applicazione (tra gli altri) i principi di imparzialità e trasparenza, principi cui è indubbiamente collegata la regola della seduta pubblica per l’apertura delle buste afferenti alla gara (nella fattispecie, per l’individuazione dell’impresa cui affidare il servizio educativo);

che, dunque, il ricorso è fondato sotto tale, dedotto profilo, con conseguente annullamento dell’intera gara e l’obbligo di rinnovazione della stessa da parte dell’Amministrazione comunale;

che le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *