Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-05-2012, n. 6923 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.E. e M.M., nella loro qualità di eredi di Ma.Ma., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Milano H.D., M.P. e la S.I.A.T. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da esse subiti a seguito di un incidente stradale nel quale era morto Ma.

M..

Si costituiva la S.A.I. quale delegataria alla gestione sinistri della S.I.A.T. Assicurazioni s.p.a. contestando la domanda attrice, chiedendo di respingere la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto ed accertare e dichiarare che la somma di Euro 144.000, 00 corrisposta da S.I.A.T. Assicurazioni a P.E. e M. M. era totalmente satisfattiva dei danni dalle medesime subiti.

Il tribunale di Milano condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal de cuius Ma.

M., per la sopravivenza di giorni 4 dall’investimento nella misura di Euro 393.248, 85 in favore delle attrici, iure hereditatis (oltre al danno non patrimoniale subito dalle stesse iure proprio).

Avverso la relativa sentenza ha proposto appello La Fondiaria S.A.I. La Corte d’appello, adita dall’assicuratrice, ha riformato l’appellata sentenza, ritenendo che erroneamente il giudice di primo grado aveva liquidato un danno non patrimoniale come da tabelle di Milano per invalidità permanente del 100%, ed ha liquidato il danno in relazione ai 4 giorni di sopravvivenza, valutando ogni giorno Euro 5000, e quindi complessivamente Euro 20.000,00.

Propone ricorso per cassazione M.M. con due motivi, sia in proprio, anche nella qualità di erede del padre Ma.

M., sia nella qualità di erede della madre P.E..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso parte ricorrente denuncia:

1) " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di riconoscimento e quantificazione del danno non patrimoniale subito dal de cuius Ma.Ma. e spettante al ricorrente iure hereditario ( art. 2059 c.c., artt. 185 e 589 c.p., art. 32 Cost.)";

2) " Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) epe per violazione dell’art. 111 Cost.. Per omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatto controverso decisivo per il giudizio in punto di quantificazione presuntiva del danno non patrimoniale patito dal de cuius Ma.Ma.".

Secondo parte ricorrente il punto controverso riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal defunto Ma.

M., liquidato dal tribunale di Milano agli eredi in Euro 393.348,85 e ridotto dalla Corte d’Appello ad Euro 20.000,00.

Assume la ricorrente che, ai sensi della sentenza delle Sezioni unite n. 26972/2008 va riconosciuto in capo al de cuius, sempre nell’ambito unitario del danno non patrimoniale delineato secondo il criterio "bipolare", un pregiudizio biologico per lesione del bene della salute rilevante ai sensi dell’art. 32 Cost., nonchè un grave pregiudizio per le sofferenze psichiche patite nei quattro giorni di agonia, rilevante ex art. 185 c.p. per il fatto-reato ex art. 589 c.p.; il tutto considerato il decesso avvenuto quattro giorni dopo dall’evento lesivo con la consapevolezza dell’assottigliarsi delle proprie speranze di vita, oltre alla percezione dell’intensità della sofferenza. Detto danno secondo la ricorrente deve essere liquidato alla stregua dei criteri utilizzati dal tribunale di Milano in conformità ai criteri di unitarietà e personalizzazione posti dalla Suprema Corte e non invece secondo i criteri utilizzati dalla Corte d’Appello.

I motivi sono infondati.

Nel quadro sistematico del "danno non patrimoniale" complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il "danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine".

Secondo un consistente orientamento "il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte ravvicinata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13 gennaio 2009 n. 458, v. anche Cass. 8 aprile 2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, "non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13" (v. Cass. 27 maggio 2009 n. 12326).

Non mancano tuttavia sentenze che considerano tale danno come una forma di danno biologico (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23053).

Sennonchè la riunificazione delle varie precedenti figure di danno nell’unica categoria del danno non patrimoniale, per effetto della sentenza S.U. n. 26972/2008, ha fatto perdere importanza a tale questione.

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può essere conseguentemente fatto valere "iure hereditatis" (Cass. 31 maggio 2005 n. 11601; Cass. 6 agosto 2007 n. 17177; cfr. anche Cass. 14 febbraio 2007 n. 3260 sull’entità di tale danno; Cass., 7 giugno 2010, n. 13672).

Quindi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno non patrimoniale che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva (Cass. civ., Sez. 3, 30 ottobre 2009, n. 23053).

Assumere, come mostrano di ritenere i ricorrenti, che il risarcimento del danno non patrimoniale, cui consegua dopo un certo tempo (ma prima della decisione definitiva) la morte, sia dovuto per intero, come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze, non è corretto, perchè esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di detto danno (l’altro elemento è l’entità del danno).

Poichè anche il danno non patrimoniale è un pregiudizio ( o una perdita), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita (in una percentuale X) solo per un breve periodo o – invece – per la restante intera durata della vita media.

Non ha rilevanza l’obiezione dei ricorrenti secondo cui il danneggiante, in questa maniera beneficerebbe di una riduzione risarcitoria proprio perchè il soggetto viene a morte, e cioè si verifica una situazione più grave rispetto a quella in cui il soggetto, sebbene invalido, raggiunga la sua speranza di vita.

Infatti nell’ipotesi che il danneggiato deceda immediatamente non vi è alcun diritto al risarcimento del suo danno non patrimoniale (e neppure patrimoniale), ma la tutela sanzionatoria del bene vita è garantita dal diritto penale. Egualmente si versa in ipotesi di omicidio colposo nel caso in cui il soggetto deceda dopo un apprezzabile lasso di tempo, ma in questo caso compete iure successionis agli eredi anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per il lasso di tempo in cui è rimasto in vita il de cuius (impregiudicato ovviamente in tutti i casi il diritto iure proprio al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti).

Diverso è il problema della necessaria personalizzazione di tale danno non patrimoniale.

Infatti va ribadito che in materia di risarcimento danni non patrimoniali, nel quantificare la somma dovuta deve tenersi conto anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, la quale sia, tuttavia, rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine, in modo tale da evitare il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (Cass. 8 aprile 2010, n. 8360).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi, con motivazione congrua, che sfugge a censure rilevabili in questa sede di giudizio di legittimità.

Detta sentenza ha infatti ritenuto che neppure con il ricovero in neurochirurgia Ma.Ma.abbia subito una sofferenza fisica particolare e potuto percepire psichicamente la gravità della malattia traumatica, le cui conseguenze lo hanno posto in condizione di incoscienza per l’anestesia operatoria e quindi di coma.

In tale situazione, secondo la Corte, il danno, il cui risarcimento è vantato iure ereditario da M.M., non può essere considerato catastrofico, tenuto conto della sua limitazione temporale e del torpore che ottenebrava le funzioni sia percettive che valutative sino all’inconsapevolezza per effetto dell’anestesia e del coma.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva degli intimati nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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