Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza 23/9/2010, confermava la decisione 26/2/2007 del locale Tribunale, che aveva dichiarato M.D. colpevole del delitto di cui all’art. 372 c.p. – per avere reso, in data (OMISSIS) falsa testimonianza dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di A. e C.U., imputati rispettivamente dei reati di favoreggiamento e di lesioni personali – e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia.
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza dell’imputato era provata dalle seguenti circostanze di fatto: a) contrasto tra quanto l’imputato aveva dettagliatamente riferito in sede di denuncia contro i C., che, nutrendo motivi di rancore nei suoi confronti lo avrebbero volontariamente investito con l’autovettura nel mentre egli circolava a bordo del proprio ciclomotore, e la testimonianza resa in sede dibattimentale, nel corso della quale aveva ritrattato tutto quanto dichiarato in precedenza; b) gli accertamenti tecnici espletati sui mezzi coinvolti avevano evidenziato segni di contatto tra gli stessi, compatibili con la dinamica dell’incidente denunciato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo il vizio di motivazione della sentenza in ordine al formulato giudizio di responsabilità, fondato su dati di fatto non affidabili.
3. A prescindere dalla doglianza articolata nel ricorso, che pure se infondata, non appare inammissibile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Nel caso, in esame, deve trovare operatività, perchè più favorevole, il nuovo regime della prescrizione introdotto dalla L. n. 251 del 2005, considerato che, alla data di entrata in vigore della stessa, il processo era ancora pendente in primo grado.
Avuto riguardo alla data di commissione del reato ((OMISSIS)) e alla pena edittale massima per lo stesso prevista (anni sei di reclusione), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei ( art. 157 c.p.p., comma 1 e art. 161 c.p.p., comma 2), a cui vanno aggiunti ulteriori giorni 66 per la sospensione del processo a causa dell’impendimento dell’impugnato (v. verbale udienza d’appello dell’11/5/2010), è – ad oggi – interamente decorso.
E’ il caso di precisare che, per le argomentazioni sviluppate nella sentenza di merito, che devono intendersi qui richiamate, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell’art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.
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