Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-10-2011) 04-11-2011, n. 39766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Giova premettere l’iter giudiziale che ha dato luogo al presente procedimento innanzi a questa Corte di Cassazione n. 28444/2011, al quale è stato riunito il n. 25119/2011 con provvedimento del Presidente di Sezione, ex art. 610 cod. proc. pen., trattandosi delle medesime istanze prospettate.

– Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 22/01/2004, condannava F.D. alla pena detentiva di anni sei mesi otto di reclusione per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

– La Corte di Appello di Milano, in data 15/07/2005, confermava la decisione.

– La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza del 14/01/2009, annullava la decisione di Appello limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Milano.

– La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 18/09/2009 in sede di rinvio, riduceva la pena detentiva all’imputato ad anni sei di reclusione.

– A seguito di nuovo ricorso per cassazione presentato dal F., la Suprema Corte rilevava che la sottoscrizione del Presidente del Collegio apposta in calce alla sentenza era stata effettuata da persona diversa da quella che aveva presieduto. Dal che conseguiva che il giudizio svolto rimaneva valido, ma doveva essere rinnovato l’atto viziato con una nuova redazione della sentenza di secondo grado ed un nuovo deposito in cancelleria ai sensi dell’art. 548 cod. proc. pen.. In tal senso, veniva annullata la sentenza impugnata e trasmessi gli atti alla medesima sezione della Cotte di Appello di Milano per la rinnovazione e pubblicazione della sentenza-documento.

– La Corte di Appello di Milano, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, procedeva a rinnovare il documento – sentenza e a depositarlo nuovamente in data 20-01-2011. Peraltro, malgrado l’evidente ritardo nel deposito (pronuncia in data 18/09/2009, deposito rinnovato in data 20/01/2011), non veniva disposta la notifica dell’avviso di deposito agli aventi diritto ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 2.

– La sentenza della Corte di Appello – 18/09/2009, 20/01/2011 – veniva ritenuta passata in giudicato in data 19/02/2011 ed il F., sulla base di tale titolo esecutivo, veniva arrestato il 22/04/2011. 2. Il difensore di F.D., con istanza del 10/05/2011, proponeva incidente di esecuzione, ex art. 666 cod. proc. pen., chiedendo la declaratoria di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio di rinvio, la restituzione in termini in favore del F. ai sensi degli artt. 175 e 670 c.p.p. e l’immediata scarcerazione del predetto.

3. La Corte di Appello di Milano, con provvedimento del 27/07/2011, rilevava che della sentenza in questione non era stato dato l’avviso di deposito, per cui il relativo titolo esecutivo non risultava correttamente formatosi. Pertanto, dichiarava la nullità dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti di F. e ne ordinava l’immediata scarcerazione. Nel frattempo, il Presidente della 5^ sezione penale della Corte di Appello di Milano, con atto del 13/06/2011, trasmetteva a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4, il fascicolo processuale con l’istanza di remissione in termini del F..

Motivi della decisione

1. Si osserva che l’art. 670 cod. proc. pen. disciplina la competenza del Giudice dell’esecuzione in tema di questioni riguardanti il titolo esecutivo sotto il profilo della sua esistenza e della sua corretta formazione, con particolare riguardo alla notificazione del provvedimento giurisdizionale, se necessario. Quindi, si tratta di questioni riguardanti la conoscenza legale da parte degli aventi diritto, in base alle norme di legge, del provvedimento di cognizione di condanna con la sua conseguente irrevocabilità se non impugnato e la formazione appunto di un valido titolo esecutivo. Diverso è l’istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone la ritualità di formazione del titolo esecutivo ed invece la mancata conoscenza effettiva di esso, per cause varie, da parte dell’interessato. La restituzione nel termine attiene solo alla perenzione di un termine stabilito a pena di decadenza per il quale si deduca che la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore ovvero a contumacia dell’imputato, sicchè solo per l’accertata ricorrenza di una di queste cause, e non per patologie procedimentali, l’istante è abilitato a proporre l’atto per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.

2. Nel caso di specie, l’interessato ha solo dedotto la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza. Per cui, la normativa da prendere in considerazione risulta essere unicamente quella ex art. 670 (questioni sul titolo esecutivo) e precisamente il comma 1. Il Giudice dell’esecuzione, a fronte della mancanza del titolo esecutivo, con il provvedimento in data 27/07/2011 ha correttamente dichiarato nullo l’ordine di esecuzione a carico di F. e ne ha disposto la scarcerazione. Peraltro, di sua competenza sarebbe stato disporre contestualmente (v, 2 parte art. 670, comma 1) la esecuzione della notificazione non eseguita ex art. 548 cod. proc. pen. per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione.

In conclusione, il provvedimento del 13/06/2011, con il quale la Corte di Appello di Milano 5 sezione Penale ha trasmesso a questa Corte la cd. istanza di restituzione in termine, va annullato senza rinvio. Vanno trasmessi gli atti al Tribunale di Milano quale Giudice dell’esecuzione perchè provveda a disporre a cura dell’organo competente la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza agli aventi diritto. Pari menti, va data urgente comunicazione della presente sentenza di questa Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Milano, perchè provveda comunque agli incombenti stabiliti dall’art. 548 cod. proc. pen. (notifica avviso di deposito della sentenza della Corte di Appello di Milano Reg Gen. 221/2009 emessa in data 18/09/2009 dep. il 20/01/2011, n sentenza 2747/09 e 173/2010).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento 13 giugno 2011 della Corte di Appello di Milano, 5 sezione penale.

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano quale Giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.

Dispone altresì che copia della presente sentenza sia comunicata alla Corte di Appello di Milano per gli adempimenti di competenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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