Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 27.1.2011 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione , disattendeva la richiesta di applicazione del regime del reato continuato, formulata nell’interesse di C. A., relativamente ai fatti di bancarotta fraudolenta giudicati con sentenze Corte d’Appello Torino 26.10.2007 e Tribunale Torino 14.11.2007, in ragione del fatto che si ha riguardo a fatti occorsi in un arco temporale che va dal 1996 al 2003 e che il ricorrente non ha fornito alcuna prova che consenta di individuare il disegno unitario a collante dei singoli episodi.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante, per dedurre mancanza di motivazione e motivazione apparente: vengono richiamate l’istanza e la memoria con cui era stato sottolineato come l’attività dolosa dell’imputato abbia avuto inizio nel 1996 e che i reati fallimentari relativi alle due vicende siano stati commessi in periodi concomitanti; che dopo la vicenda G., il C. si concentrò sull’affare Eurosviluppo, sfruttando i capitali sottratti dal primo fallimento, con la complicità del cognato, S.A., presente in entrambe le intraprese delittuose, di natura assolutamente affine.
Pertanto la difesa insiste nel sottolineare che il fine che si prefisse in entrambe le occasioni il C. era quello di lucrare sui fallimenti di tutte le imprese di cui riusciva a diventare amministratore di fatto, individuando di volta in volta la fonte del reddito illecito il cui valore veniva gonfiato mediante false operazioni sociali.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
4. Sono state depositate medio tempore note difensive con cui viene condiviso il rilievo del PG secondo il quale, dall’esame delle sentenze emergerebbe che le condotte sarebbero state consumate un periodo più ridotto dal 1996 al 1999, mentre i fallimenti sono stati dichiarati successivamente. Inoltre viene ribadito che il giudice a quo avrebbe ignorato la sovrapposizione temporale delle condotte , la connessione teleologia e l’identità di modus operandi, indici significativi dell’unitarietà.
Motivi della decisione
Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale e dalla difesa, è infondato e deve essere rigettato.
La valutazione operata dal Tribunale di Torino è corretta, essendo stato fatto buon governo delle indicazioni ermeneutiche offerte dal diritto vivente, secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesta dall’art. 81 c.p., non può identificarsi con una scelta di vita del reo, che implica la reiterazione di determinate condotte criminose e secondo cui la nozione di continuazione deve presupporre una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, quanto meno di massima, in vista di un unico fine, restando fermo che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria. Nel caso di specie, il Tribunale non poteva non evidenziare – come ha fatto – il lasso temporale tra le condotte, che porta ad escludere la valutazione unitaria, in assenza di dati significativi accreditanti l’ipotesi contraria.
E’ dato evincere dagli atti che con la prima sentenza (Gip tribunale Torino 21.12.2001, definitiva il 2.10.2008) il C. fu condannato, – in concorso con B.P. quale amministratore di fatto di Gestidis srl (che gestiva venti punti vendita discount), dichiarata fallita il (OMISSIS) e quale amministratore di fatto di Foal e Genecom, beneficiane delle distrazioni di GESTIDIS, nonchè di Comodama (che gestiva sette supermercati) società controllante Gestidis – , per aver operato distrazioni e dissipazioni di ingenti somme (sull’ordine di una decina di miliardi di lire) e di beni materiali, avendo avuto al momento dell’acquisto delle quote di GESTIDIS la precisa volontà di portare la società in fallimento, pagando i venditori delle quote con denaro proveniente da Gestidis e impegnandosi a pagamenti rateali, stipulando contratti d’azienda a prezzo vile e cedendo i punti vendita a società costituite dalle stesse persone e comunque non in grado di fare fronte agli impegni assunti, con la riserva mentale di non adempiere alle obbligazioni nascenti dalle cessioni: la condotta veniva ritenuta posta in essere fino al 26.3.1996. Con la seconda sentenza, emessa il 14.11.2007 (divenuta definitiva il (OMISSIS)) fu accertato che il C. ebbe ad operare, una volta uscito con le ossa rotte dalla vicenda Gestidis, come amministratore di fatto di circa venti società che vennero spolpate dei beni fino al fallimento, concorse nella frode consumata a danno del terzo mercato di (OMISSIS), sui titoli FCE ed Eurosviluppo, con un folto gruppo di persone, tutte diverse da quelle con cui ebbe ad operare in sede Gestidis (a parte il cognato S. che peraltro dagli atti non si rinviene come responsabile della prima serie di delitti), in una dimensione di sempre maggiore offensività, attesi le migliori e più sofisticate tecniche di simulazione e di falsificazione adottate, l’ampliamento del raggio d’azione in località anche diverse dal territorio torinese, la risalenza quanto meno all’anno 1999 e dunque in epoca decisamente successiva alla prima esperienza criminosa, atteso che il C. si presume essere intervenuto nella fase finale e più aggressiva dell’azione distrattiva , come amministratore di fatto.
Il fatto che C. abbia potuto vantare e far pesare l’esperienza criminosa accumulata negli anni precedenti in Gestidis, non è una base inferenziale sufficiente per ritenere che il medesimo abbia previsto, seppure nelle sue linee generali, fin dal 1996 la sua attivazione nell’operazione Eurosviluppo, ovvero la frode al terzo mercato di (OMISSIS), attività che si è indotti a ritenere si siano presentate come opportunità di ripresa di coinvolgimento in traffici illeciti, dopo la traumatica fine dell’esperienza Gestidis, – verosimilmente non messa in conto- che ebbe ad interrompere bruscamente e per un certo periodo di tempo l’attività "imprenditoriale " dell’istante.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.