Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-10-2011) 04-11-2011, n. 40024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza, resa in data 22 novembre 2010, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Treviso del 22.9.2005, con la quale K.Z. era stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 605 c.p., art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 e art. 609 octies c.p., in danno di G. V., ascritto al capo a), in esso assorbito il reato di cui al capo b), per il reato di cui all’art. 605 c.p., e art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 e art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 in danno di A.L., ascritto al capo c), in esso assorbito il capo d), per il reato di cui agli artt. 605 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 e art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4 in danno di D.O. (capo c), unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione.

La Corte territoriale, nel riepilogo dei fatti, ricordava che era stato l’isp. S., recatosi per un controllo presso l’Albergo (OMISSIS), ad apprendere dalla titolare B. C. che una ragazza ospitata in quell’esercizio, G. V., era stata vittima di un grave episodio di violenza. La ragazza, interpellata, si decideva a presentare denuncia, riferendo che, mentre si trovava nel luogo in cui esercitava la prostituzione, era stata avvicinata da un’auto con a bordo 3 individui, tra cui un ragazzo dai capelli biondi, e successivamente, dopo vari spostamenti, aveva subito ripetute violenze sessuali. Nel corso delle indagini venivano individuate altre due prostitute, vittime di analoga aggressione. O.D. e A.L., sentite in sede di incidente probatorio, confermavano di essere siate costrette a subire rapporti sessuali da parte di più soggetti. Tanto premesso e richiamata la motivazione della sentenza di primo grado, riteneva la Corte territoriale che i motivi di appello fossero destituiti di fondamento. Concordava con il Tribunale in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese, sottolineando ulteriormente che non vi era alcun motivo per ritenere che, prostitute, clandestine sul territorio italiano, avessero potuto ordire un complotto nei confronti dell’imputato; in particolare non risultava che esse avessero avuto qualche vantaggio per le denunce presentate. Emergeva piuttosto, a confutazione della tesi del complotto, che esse si erano confidate in tempi diversi con I. D. sulle violenze subite.

Le dichiarazioni delle parti offese, peraltro, trovavano numerose conferme esterne, mentre la tesi difensiva dell’imputato (aveva frequentato assiduamente in precedenza le tre donne) era inverosimile e destituita di fondamento in quanto non spiegava perchè esse avrebbero dovuto accusarlo falsamente e non era certo confortata dai testi addotti, palesemente inattendibili.

2) Ricorre per cassazione K.Z., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la manifesta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Dopo aver premesso che il procedimento, iscritto inizialmente a carico di 6 persone, aveva visto come unico condannato il ricorrente, e ciò costituiva non una garanzia in ordine all’equilibrio valutativo del Giudice di primo grado (come ritenuto dalla Corte) ma piuttosto la conferma della grave incertezza del compendio probatorio, deduce che la Corte di Appello, con motivazione apodittica, senza esaminare tutte le incongruenze segnalate nei motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado. La motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente contraddittoria ed illogica in quanto,da un lato,, ritiene necessario un esame approfondito e rigoroso delle dichiarazioni delle parti offese e, dall’altro, non prende in alcuna considerazione le innumerevoli e gravi discrasie puntualmente segnalate, nella convinzione aprioristica della astratta sovrapponibilità dei tre racconti; nè considera che di tutte le lesioni lamentate non vi è documentazione alcuna; nè tanto meno tiene conto, ai fini della credibilità, delle svariate pendenze giudiziarie e dei precedenti penali delle tre dichiaranti.

Anche in relazione alla testimonianza di D.I. la Corte incorre in chiaro errore valutativo, non tenendo conto della inverosimiglianza della circostanza che dei lividi (riportati, secondo la G., due mesi prima in occasione dell’aggressione subita) potessero essere ancora visibili.

E’ indiscutibile che le tre parti offese si conoscessero tra di loro e ciò, se non costituisce prova di un possibile complotto,riscontra le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa ( V., R. e G.), liquidati come "testi di comodo", i quali hanno confermato che il K. in quel periodo si accompagnava con le tre donne. Tale circostanza, che mette in crisi l’attendibilità e genuinità delle dichiarazioni delle parti offese, non è presa in considerazione dalla Corte, che non tiene conto neppure della testimonianza (liquidata in sole tre righe) di P.S., teste della pubblica accusa, il quale ricorda di aver visto in due occasioni l’imputato in compagnia di due donne (una certamente riconosciuta in G.V.) in situazione di assoluta normalità.

Ulteriore contraddizione logica è rappresentata dal fatto che giudice, pur ritenendo inattendibili parti delle dichiarazioni della G., non ne trae le conseguenze in ordine alla non affidabilità complessiva della teste (viene citata, sul punto, un’unica massima della S.C. risalente al lontano 1998). Peraltro lo stesso criterio valutativo la Corte avrebbe dovuto applicare in relazione alla testimonianza di R.G., ritenuto complessivamente inattendibile per il solo fatto che il medesimo sarebbe risultato sconosciuto nelle strutture alberghiere e di ristorazione presso le quali aveva dichiarato di aver lavorato ed alloggiato.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 191, 236 e 526 c.p., essendo state acquisite e poste a fondamento delle pronuncia di condanna documenti depositati dal P.M. e derivati da una indagine suppletiva, effettuata tra l’udienza preliminare e quella dibattimentale, avente ad oggetto non i fatti di causa ex art. 187 c.p.p., ma l’attendibilità del teste R.G. (tra l’altro tali documenti, comunque, non riguardano la teste V.). Nè la produzione di tale documentazione può essere ricondotta alla previsione di cui all’art. 236 c.p.p., comma 2, stante la tassativa elencazione contenuta nella norma medesima. Vi è stata quindi un’evidente e grave violazione degli artt. 191 e 526 c.p.p., avendo i Giudici fondato la propria deliberazione su prove inutilizzabili.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez. 1, n.8868 del 26.6.2000- Sangiorgi).

3.1.1) In relazione alla piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese già il Tribunale aveva posto l’accento, in particolare, sulle condizioni di vita delle denuncianti e sulla "evidente e notoria debolezza e fragilità anche psicologica di chi, come le odierne persone, offese e testimoni, "lavora" per strada ed è soggetto alle aggressioni, agli insulti, alle minacce, ai pericoli ed alle insidie.. che giustificavano ampiamente l’originaria decisione di non sporgere nemmeno denuncia. E difatti, benchè sollecitata dalla B., con la quale si era confidata in ordine alla violenza subita la sera precedente, la G. si era astenuta dal denunciare i fatti di cui era stata vittima.

Significativo è, quindi, sotto il profilo della assoluta mancanza di accanimento accusatorio ed a maggior ragione di una sorta di complotto ordito in danno dell’imputato, siffatto iniziale comportamento ed ancor di più la genesi stessa del procedimento. Ad informare dell’accaduto l’isp. S. fu, infatti, la titolare dell’albergo. Soltanto allora la parte offesa si decise, sia pure dopo qualche esitazione, a presentare, non potendo evidentemente fare diversamente, essendo ormai i fatti a conoscenza dell’autorità di polizia) denuncia.

Sottolineava ancora il Tribunale che le parti offese non si erano sottratte all’esame, in sede di incidente probatorio, in contraddittorio delle parti, e che esse non si erano neppure costituite parte civile.

Aggiungeva infine il Tribunale che la versione dei fatti resa dalle parti offese risultava "coerente, logicamente giustificata, verosimile e priva di contraddizioni interne, in quanto il racconto si dipanava secondo una sequenza cronologica e soprattutto logica che è immune da evidenti e palesi inverosimiglianze..". Il Tribunale si preoccupava, poi, di delineare gli elementi esterni che confermavano e rafforzavano la piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese. Attraverso gli accertamenti di polizia, lo svolgimento dei fatti e la loro collocazione nel territorio avevano trovato puntuale riscontro nella individuazione dei luoghi (abitazioni e loro caratteristiche, percorso compiuto). Era stata individuata poi l’autovettura utilizzata in tutti e tre gli episodi attraverso il numero di targa fornito dalle vittime (tra l’altro a comunicare tale targa era stata la D. che l’aveva appreso dalle ragazze). Dalle testimonianze della medesima D. e della B. emergeva altresì che, ben prima della formale presentazione della denuncia e quindi in epoca non sospetta, quando ancora non vi era stato alcun contatto tra di loro, i fatti erano stati raccontati negli stessi termini. Il che escludeva qualsiasi preordinazione o complotto.

Agli atti, infine, non vi era alcun elemento che potesse far ipotizzare accuse calunniose. Quanto alla riferibilità delle condotte al K., evidenziava il Tribunale che essa emergeva inequivocabilmente ed al di là di ogni ragionevole dubbio dal riconoscimento fotografico, e dalla sicura disponibilità dell’autovettura utilizzata (Nissan tg. (OMISSIS)).

In presenza di siffatto robusto apparato argomentativo della sentenza di primo grado, legittimamente, la Corte territoriale si è limitata a rinviare per relationem alla stessa, non mancando però di soffermarsi diffusamente sulle deduzioni più rilevanti contenute nei motivi di appello. In particolare ha esaminato la prospettata tesi difensiva del complotto, sottolineando che la stessa difesa non aveva saputo adombrare alcuna ragione specifica che lo potesse giustificare. Ha esaminato anche la ipotizzata, sia pure genericamente, volontà delle parti offese "di acquisire benemerenze verso la polizia ovvero di rendersi indispensabili ai fini di giustizia onde evitare la loro espulsione", confutandola con argomenti ineccepibili sotto il profilo fattuale e logico (pag.12 e 13 sent.).

La tesi del complotto era definitivamente esclusa dal fatto che la G. e la D. si erano rivolte in tempi diversi ed in modo indipendente alla D., mosse non da spirito di vendetta o volontà di denunciare gli autori della violenza, ma unicamente dalla comune, comprensibile preoccupazione di essere rimaste incinte non avendo i violentatori fatto uso di preservativo.

La Corte territoriale ha, quindi, fatto riferimento alla testimonianza della D., da un lato, per trame conferma in ordine alla piena attendibilità del racconto delle parti offese (riferito, già all’epoca, alla teste) e, dall’altro, per escludere l’ipotesi del concerto calunnioso. Non assume quindi particolare rilievo il riferimento ai lividi presenti sulla parte offesa e che pure furono notati dalla teste e che, comunque, potevano ancora essere, in qualche modo,visibili, sia pure a distanza di due mesi. Ha, infine, evidenziato la Corte che la tesi del complotto era clamorosamente smentita dallo stesso assunto difensivo (secondo cui l’imputato frequentava le tre prostitute portandole spesso in locali pubblici), risultando "…assurdo che le donne abbiano voluto colpire e, quindi, perdere quello che era per loro un ottimo cliente" (pag.15 sent.).

3.1.2) I Giudici di merito hanno quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, coerentemente applicato le regole di valutazione della testimonianza delle parti offese. E’ indubitabile che le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi ad un esame dell’attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l’assunto accusatorio. E’ quindi necessario, stante l’interesse che ha la parte offesa verso l’esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela, compiendo un esame particolarmente rigoroso anche attraverso una conferma di altri elementi probatori.

E’ altrettanto pacifico che sia consentita una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato (e non solo, quindi, con la pronuncia della sez.6 n.7900 del 6.7.1998, Martello, indicata dal ricorrente) che "In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità della altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una si imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante" (cfr.Cass.sez.3 n.40170 del 26.9.2006).

Anche in tema di chiamata in correità (in ordine alla quale i motivi di "sospetto" sono maggiori, tanto che il legislatore ha previsto che essa venga valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – art. 192 c.p.p., comma 3) gli approdi giurisprudenziali sono concordi nel ritenere che "la verifica dell’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni può portare anche ad esiti differenziati, purchè la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall’accertata falsità delle medesime, giacchè in tal caso, il giudice è tenuto ad escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante, a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indotto quest’ultimo a rendere quelle singole false propalazioni" (Cass. sez. 4 n. 12349 del 29.1.2008; conf Cass.sez.4 n.9450 del 24.1.2008; Cass.sez. 1, n.24466 del 17.3.2006).

La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha dato conto delle ragioni che I1 inducevano a ritenere che la non credibilità di quanto riferito in relazione ai rapporti avuti in riva al fiume non incidesse minimamente sulla ritenuta piena attendibilità della G. (pag.19 e 20 sent..).

Ha infine escluso la Corte che la pregressa conoscenza delle parti offese potesse avere qualche incidenza (e non solo in relazione alla tesi del complotto). Ha infatti esaminato approfonditamente l’assunto dell’imputato in proposito e l’ha ritenuto assolutamente inverosimile (pag.16 sent.).

Come altrettanto inattendibili sono stati ritenuti i testi addotti a sostegno della tesi difensiva.

In relazione, poi, alle dichiarazioni del R., la Corte ha ritenuto utilizzabili ex art. 430 c.p.p. gli ulteriori accertamenti disposti dal P.M..

Ma anche a voler ritenere detti accertamenti inutilizzabili, non per questo verrebbe scardinata la motivazione della sentenza impugnata (c.d. prova di resistenza) sia in relazione al complessivo materiale probatorio che, come si è visto, depone univocamente per la responsabilità dell’imputato, sia in relazione alle stesse dichiarazioni del R.. Costui infatti è stato ritenuto inattendibile anche per altre ragioni (e quindi non solo per effetto degli accertamenti disposti dal P.M.). Ha infatti evidenziato la Corte che era assolutamente inverosimile che il teste "pur essendo disoccupato ed abitando a M., a metà settimana a suo dire andava a (OMISSIS) o a (OMISSIS) o a (OMISSIS) (si fermava in albergo, frequentava il bar dove incontrava l’imputato, andava anche con lui in discoteca con le ragazze" (pag.16 sent.). A ciò bisognava aggiungere che risultava sospetto l’immediato riconoscimento in foto delle parti offese, dal momento che G.R., proprietario del bar frequentato dall’imputato, non aveva effettuato siffatto riconoscimento. La Corte ha infine esaminato anche le dichiarazioni del P., ritenendo, con argomentazioni non illogiche, che esse non fossero di conforto alla tesi difensiva, ma piuttosto costituissero ulteriore riscontro alle accuse delle tre parti offese (pag.18 sent.). Tutta la motivazione della sentenza impugnata, come si è visto, è volta a dimostrare la piena attendibilità delle dichiarazioni delle parti offese e la insostenibilità della tesi difensiva del "complotto". Irrilevante è, pertanto, che non siano state prese in considerazione tutte le deduzioni difensive in proposito.

E’ assolutamente pacifico, infatti, che "Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.pen. Sez.4 n.1149 del 24.10.2005- Mirabili, v. anche Cass.sez.un.n.36757 del 2004 Rv.229688).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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