Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 04-11-2011, n. 39800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – Il P.M. presso il tribunale per i Minorenni di Napoli ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per i minorenni della stessa città, datata 27.4/3.5.2011, che, in sede di riesame, annullava la pregressa ordinanza del gip, in sede, di applicazione della misura cautelare in carcere,tra gli altri, di N.P., minorenne, indagato per i delitti di tentato omicidio ai danni di F.R. e dei di lui figli, A. e D., rispettivamente di anni 17 e 15, di tentata estorsione aggravata e di detenzione e porto di arma comune da sparo, deducendo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, all’uopo richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. e).

– 2 – I giudici del riesame avevano ritenuto inattendibili la denuncia, come le successive dichiarazioni della persona offesa, F.R. presentata a distanza di un anno e mezzo dai fatti, come di seguito indicati, dopo l’archiviazione del procedimento per esserne ignoti gli autori.

Sta di fatto che il 2.4.2009 due persone, travisate con passamontagna, avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco nell’officina del F. contro di lui e dei suoi due figli minorenni. Una terza persona era sta vista fuori del locale, a bordo o a fianco di una macchina pronta per la fuga dei malviventi subito dopo la sparatoria. Il F. subito dopo dichiarava di non aver riconosciuto nessuno tra gli sparatori, di non sapersi dare una ragione dell’accaduto, qualche giorno dopo dichiarava al Maresciallo dei CC di aver saputo da una terza persona che l’agguato doveva attribuirsi ai membri della famiglia di P.C., al quale aveva negato la consegna di ferro vecchio come richiestogli, che la sagoma di uno degli attentatori corrispondeva a d un nipote del N. di nome P.. Nelle due successive informazioni testimoniali davanti ai Carabinieri, rispettivamente in data 16.4 e 21.4.2009, prima del decreto di archiviazione intervenuto il 12.4.2010, il F. dava una descrizione della caratteristiche fisiche dei due sparatori, nulla poteva dire del terzo complice, visto dal di lui figlio A. a bordo della macchina che attendeva fuori dal locale della sparatoria, procedeva al riconoscimento fotografico dei componenti la famiglia N. che gli avevano richiesto il materiale in ferro, ed, infine,riconosceva in N.P. la persona che con insistenza gli aveva chiesto la consegna di un motore in disuso presso la sua officina.

– 3 – La denuncia di F.R. contro N.S., V.P. – in tesi i due sparatori – e N.P. – a bordo o accanto alla macchina pronta per la fuga -, interveniva solo il 6.10 2010 e successivamente ancora le dichiarazioni del predetto, tutte nel senso che egli aveva riconosciuto senza alcun dubbio i tre malviventi, per la struttura fisica, colore degli occhi, portamento nel camminare. I giudici minorili del riesame sconfessavano la credibilità che queste successive circostanze – denuncia e dichiarazioni – avevano avuto presso il gip che aveva emesso la misura cautelare, per questioni di competenza funzionale, nei confronti del minore N.P., sottolineandone la carenza dei requisiti di precisione, costanza nel tempo, contraddittorietà e coerenza logica.

– 3 – Di contrario avviso il ricorrente P.M. che pone a giustificazione dell’iniziale reticenza della persona offesa il timore per possibili reazioni degli imputati, richiamando contenuto di conversazioni telefoniche intercettate dalle quali si dovrebbe ricavare il dato del sicuro riconoscimento dei predetti da parte della persona offesa, le minacce da una utenza telefonica, il 30.9.2010 nella disponibilità dell’imputato maggiorenne V. P. nonchè altre minacce ed avvertimenti volti a farlo desistere dalla denuncia contro i N..

Il ricorso, per i limiti connaturati alle competenze conoscitive del giudice di legittimità, deve dichiararsi inammissibile. Invero ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (v. per tutte, Sez. 6, 14.1/25.2.2010, Lanza L. Rv 246172). Ora le circostanze evidenziate dall’unico motivo di ricorso sono altre, e non certo decisive, da quelle valorizzate dai giudici di riesame e per nulla considerate dal p.m. ricorrente: una cosa, problematica, è rinvenire una giustificazione per l’iniziale, protratta reticenza della persona offesa, come anche il significato di minacce e di avvertimenti, peraltro non provenienti dall’attuale imputato, per far desistere dalle dichiarazioni accusatorie, nonchè il rinvenimento di una possibile causale dell’azione finalizzata all’omicidio, altra cosa invece, e di pregnante significato, sottolineare la illogicità di un riconoscimento sicuro di persone travisate da passamontagna,e di cui per un lunghissimo tempo si è affermata e ribadita la non individuazione, riconoscimento peraltro che sarebbe avvenuto in un manciata di secondi durante i quali la attenzione della persona offesa era tutta polarizzata a salvaguardare la vita sua e dei figli dai colpi di ama da fuoco esplosi all’impazzata dagli aggressori.

Peraltro alcun accenno il ricorrente tenta di proporre in merito alla valutazione giudiziale della contraddizione rilevata tra la descrizione degli aggressori operata dal F. e le reali caratteristiche somatiche dei due sparatori, V.P. e N.S.: il V. è affetto da zoppia, stranamente non rilevata dalla persona offesa, non robusto come invece descritto dalla predetta, il N.S., d’altro canto, è fulvo castano e con occhi non chiari, mentre viene descritto dalla persona offesa come "ragazzo biondino con gli occhi chiari". Senza essere contraddetti dal P.M. ricorrente, i giudici del riesame avevano sottolineato l’inverosimiglianza delle ultime e tardive dichiarazioni di F.R. che avrebbe riconosciuto con certezza l’imputato, il N.P., che invece, secondo le prime dichiarazioni, non avrebbe addirittura visto, per poi collocarlo una prima volta alla guida, una seconda volta accanto alla macchina pronta per la fuga, anch’ egli per giunta armato di pistola.

Nè, d’altra parte,a fronte delle valutazioni giudiziali in merito al tenore delle conversazioni intercettate, nel senso che la persona offesa dichiarava di non aver potuto riconoscere nessuno degli assalitori, è possibile, con speranza, allo stato, di successo, contraddire tali affermazioni, indicando le intercettazione come invece esplicite in senso contrario: invero in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle contrarie dichiarazioni, nella specie intercettate, rese dal testimone, non consentendo la indicazione per numero e data delle intercettazioni, senza alcuna esplicitazione del contenuto, l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto.

Da quanto precede non è dato per nulla desumere il carattere di manifesta infondatezza della motivazione del provvedimento impugnato, ma solo la mera prospettazione di una ipotesi alternativa, tutta ancora da verificare, e sul piano dei valori propri della probabilità, in sede di giudizio di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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