Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il proposto ricorso la ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento in data 13 settembre 2011 con cui è disposta la escussione delle cauzioni costituite con polizza fideiussoria "a prima richiesta" a motivo dell’omesso pagamento dell’imposta unica di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998 e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di scommesse sportive. In pratica, la ricorrente, in forza di convenzione di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche, ha presentato fideiussioni a garanzia del tempestivo versamento della citata imposta unica, del canone di concessione e appunto di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici. Non avendo la ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto, l’A.A.M.S. ha con l’atto impugnato provveduto alla escussione delle cauzioni.
Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, affermandone comunque la infondatezza nel merito.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Devesi al riguardo rilevare che la cd. imposta unica, di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998, è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo. In particolare, la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre la base imponibile per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. Soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. Il concessionario agisce dunque quale sostituto di imposta, con il che la presente controversia, pur direttamente concernente l’escussione delle cauzioni per omesso pagamento dell’imposta unica, inerisce sicuramente ad un rapporto tributario, con conseguente devoluzione della controversia medesima alla cognizione delle commissioni tributarie.
Ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm. sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda a condizione che il processo sia riproposto avanti al giudice fornito di giurisdizione nel termine indicato da detta disposizione
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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