Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 25 gennaio 2011 il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, applicava a O. N. la custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli art. 110 c.p., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e art. 3 ter, L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 8 e 4, nn. 1 e 7.
I giudici ritenevano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dagli esiti delle attività di individuazione fotografica, di perquisizione e sequestro, dal contenuto dei tabulati, nonchè dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine all’attività di prostituzione svolta da O.T. e A.C.. Con riferimento al reato di cui al capo a) osservavano, inoltre, che le modifiche normative succedutesi nel tempo non avevano inciso sulla struttura della fattispecie incriminatrice, di cui sussistevano gli elementi costitutivi.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), attesa la gravità dei fatti in contestazione, le loro modalità di consumazione, espressive di particolare pericolosità, desumibile dall’articolazione del disegno criminoso e dall’indole violenta e prevaricatrice dimostrata dall’indagata. In tale ottica unica misura proporzionata e adeguata a contenere la pericolosità sociale dell’indagata veniva ritenuta la custodia cautelare in carcere.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’indagata la quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca della parte offesa, alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, alla configurabilità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati alla ricorrente sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dagli esiti delle attività di individuazione fotografica, di perquisizione e sequestro, dal contenuto dei tabulati, nonchè dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine all’attività di prostituzione svolta da O.T. e C.A..
Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha evidenziato che la ricorrente si occupava di favorire l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di O.T., cui venivano falsamente prospettate opportunità lavorative in Italia, quando in realtà era destinata all’attività di prostituzione, i cui ricavi sarebbero andati a beneficio degli sfruttatori, quali appunto la N..
Ha, infine, messo in luce, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali sin qui acquisite, il consapevole contributo morale e materiale fornito dalla ricorrente alla consumazione dei reati, contattando la ragazza destinata all’ingresso illegale in Italia e alla successiva attività di meretricio, procurandole un falso passaporto per recarsi in Estonia, usando nei suoi confronti violenza e minaccia quando si opponeva a prostituirsi, ritirandole il passaporto, costringendola a sottoscrivere un’inesistente ricognizione di debito, favorendo e sfruttando l’attività di prostituzione svolta sia dalla O. che dalla C., procurando alle giovani alloggi in varie località ( (OMISSIS)), sottraendo alle stesse i guadagni.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità della ricorrente in ordine ai reati a lei contestati, la cui qualificazione giuridica è stata correttamente effettuata in presenza dei relativi elementi costitutivi alla luce delle condotte poste in essere dalla ricorrente, quali in precedenza descritte.
Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle vantazioni riservate al giudice di merito.
2.11 provvedimento impugnato è, all’evidenza, privi dei vizi denunciati anche con riferimento alle esigenze cautelari, la cui sussistenza è stata illustrata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, mettendo in particolare in luce la gravità dei delitti posti in essere, l’articolazione del disegno criminoso, la protrazione dei comportamenti illeciti, l’attitudine alla violenza e alla prevaricazione, l’intensità del dolo sotteso alla consumazione dei delitti.
In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale di Bologna, perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale di Bologna, perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..
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