Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-05-2012, n. 7067 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso, ritualmente depositato, G.S. esponeva:

-di essere stato dipendente della società REUTERS dal 23.05.1984; – che all’atto dell’assunzione tale società si era impegnata ad applicare il CCNL dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrice di giornali quotidiani e da agenzie di stampa; tra le cui clausole era contenuta quella che prevedeva l’iscrizione dei lavoratori al FONDO "FIORENZO CASELLA";

– di avere rilevato che la società datrice di lavoro, benchè fosse da qualificare come "agenzia di stampa", non aveva provveduto a versare i contributi dovuti con danno conseguente alla perdita del relativo trattamento pensionistico;

– che dal gennaio 1995 la società gli aveva imposto, a fronte delle numerose ore di lavoro di straordinario, l’applicazione di un importo forfetitzzato, pari a L. 380.117 mensili.

Ciò premesso, chiedeva:

– che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all’iscrizione al FONDO CASELLA e al versamento dei contributi previsti dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, con ordine contestuale allo stesso Fondo di iscrivere la S.p.A. REUTERS ITALIA tra le società destinatarie delle sue azioni, con registrazione della posizione relativa ad esso ricorrente;

– che, in caso di ritenuta omissione contributiva, invocata l’applicazione dell’art. 2116 cod. civ., questa venisse accertata, con riserva di autonoma azione risarcitoria al raggiungimento dell’età pensionabile.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9823 del 2005 respingeva il ricorso e compensava le spese.

2. Tale decisione, appellata dal G., è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3488 del 2009, che ha così provveduto:

a) ha dichiarato il diritto dell’appellante all’iscrizione al FONDO CASELLA, con condanna della REUTERS ITALIA al versamento dei relativi contributi previsti dal CCNL dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrice di giornali quotidiani e di agenzia di stampa con decorrenza dal 12 luglio 1995, così ridotta la pretesa azionata in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale e fino alla data di cessazione del rapporto (30 luglio 2000), contributi quantificati nella misura di Euro 14.436,29, oltre interessi, con ordine al Fondo di Iscrivere la Reuters Italia tra le società destinatarie delle sue azioni;

b) ha dichiarato il diritto dell’appellante all’integrità della posizione contributiva nei confronti del Fondo, lesa dalla società datrice di lavoro, con riferimento al periodo prescritto (23 maggio 1984/11 luglio 1995);

c) ha condannato la società appellata a corrispondere al G. l’importo di Euro 3.158,30, oltre accessori, in relazione al lavoro straordinario prestato in eccedenza.

La Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie ben poteva trovare applicazione il CCNL (in particolare art. 4 – parte 5) dei dipendenti da agenzie editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzia di stampa, richiamato dal contratto individuale di lavoro del G. "almeno per tutti quegli istituti che è legalmente possibile applicare", inciso che non esprimeva l’esclusione de diritto all’iscrizione al Fondo Casella, dovendo lo stesso correttamente interpretarsi nel senso che la società datrice di lavoro aveva inteso garantire l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, ad eccezione di quelli non consentiti da norme di legge.

Nell’ambito interpretativo così ricostruito la Corte, tenuto conto della proposta eccezione di prescrizione quinquennale, ha riconosciuto, come già detto, il diritto dell’iscrizione al Fondo Casella dal 12 luglio 1995.

La stessa Corte ha riconosciuto poi, in relazione al periodo 23 maggio 1984/11 luglio 1995, il diritto del G. all’integrità della posizione contributiva nei confronti del Fondo in conseguenza del dedotto omesso dei versamenti dei prescritti contributi.

Quanto al lavoro straordinario la Corte ne ha determinato l’importo nell’anzidetta misura di Euro 3.158,30. 3. Di questa sentenza la ricorrente Thomson Reuters Italia domanda la cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il G. resiste con controricorso.

Non si è costituito l’intimato Fondo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1362, 1364, 1367 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, è viziata, perchè – violando le norme sull’interpretazione degli atti giuridici e fornendo una motivazione insufficiente ed illogica – non ha considerato elementi che avrebbe dovuto considerare, quali (1) il valore da attribuire all’inciso contenuto nel contratto individuale, (2) l’interpretazione dello Statuto e c’è Regolamento del Fondo Casella, (3) il fatto che la Reuters non è agenzia di stampa, (4) il fatto che il G. svolgesse mansioni escluse dal novero di quelle coperte dalla previdenza integrativa.

Neppure il comportamento concludente di tutte le parti in causa, in relazione al fatto che per ben sedici anni la contribuzione non era stata versata, avrebbe potuto essere valutato nel senso di porre in dubbio il significato dell’inciso del contratto individuale come esclusione della previdenza del Fondo Casella e non applicabilità della previdenza del Fondo tra le parti.

Nessuna rilevanza assume, aggiunge la ricorrente, il richiamo alla posizione di altro lavoratore, trattandosi di situazione diversa, essendo questi validamente iscritto sin dall’inizio al Fondo Casella nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento dello stesso Fondo.

Le esposte doglianze non sono fondate.

Invero la Corte di merito ha ritenuto, con corretta applicazione dei canoni ermeneutici desumibili dall’art. 1362 cod. civ., e segg., la validità del contratto individuale con riferimento al richiamato CCNL del settore delle agenzie di stampa con riguardo agli istituti contrattuali non espressamente vietati dalla legge.

Va osservato che, contrariamente all’assunto di parte ricorrente ribadito anche in sede di discussione orale, la clausola in questione del contratto individuale sottoscritto dal G. non era inutile, proprio perchè richiamava tutti gli istituti contrattuali non incompatibili con disposizioni di legge anche derogabili, come quello, di cui al caso di specie, della garanzia di iscrizione al Fondo Casella.

In tal senso questa Corte si è pronunciata su analoga vicenda relativa all’iscrizione all’anzidetto Fondo, cassando la decisione di merito, che aveva ritenuto esclusi dall’iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il comma 1, dell’art. 10 del regolamento del Fondo Casella includeva tutti i dipendenti ai quali fosse applicato il contratto di categoria, a prescindere dall’attività concretamente esercitata (Cass. n. 20063 del 2 ottobre 2007 richiamata in motivazione dalla stessa sentenza impugnata).

Nè ai fini dell’interpretazione del contratto individuale, in correlazione con quello collettivo, può attribuirsi significativa rilevanza al comportamento tenuto dalla Reuters, consistente nell’omesso inadempimento, per oltre sedici anni, all’obbligo di iscrizione dei dipendente al Fondo anzidetto.

Il persistente inadempimento di una delle parti contrattuali può dar luogo alla prescrizione del credito spettante alla controparte, così come l’inerzia di questa nell’esigere il credito può generare una situazione di affidamento del debitore, giuridicamente tutelabile, ma non può entrare fra i comportamenti rilevanti ai sensi del capoverso dell’art. 1362 cod. civ..

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La Reuters osserva che nel contratto individuale e con il suo successivo comportamento non ha mai promesso in modo esplicito il fatto del terzo, essendo l’iscrizione al Fondo Casella, l’accettazione dei contributi e l’erogazione degli stessi obbligazioni del terzo e non ricorrendo i presupposti di cui al richiamato art. 1381 cod. civ..

Il motivo è inammissibile.

Il contratto individuale di lavoro è stato incensurabilmente interpretato dalla Corte di appello, mentre i riferimenti della ricorrente ad un rifiuto del terzo pongono una questione di fatto nuova, che non può avere accesso nel giudizio di legittimità. Nè la ricorrente lamenta ora un’omessa pronuncia sulla questione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2116 e 2117 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente rileva che nel caso di specie non trovano applicazione le richiamate norme civilistiche in tema di assicurazione obbligatoria, non suscettibili di estensione analogica a rapporto previdenziale di natura privata, caratterizzato da stretta corrispettività tra contribuzione e prestazione.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso.

Secondo prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 974 del 1 febbraio 1997; Cass. n. 5505 del 1995; Cass. n. 10928 del 1995; in senso difforme Cass. n. 524 del 1998) i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura di retribuzione differita e, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa, dal che segue l’applicabilità dell’art. 2116 cod. civ., che prevede al comma 2 il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro che ha omesso di corrispondere in tutto o in parte i contributi.

Va sul punto precisato che la tutela risarcitoria discende dall’inadempimento dell’obbligo contrattuale.

Alla stregua degli esposti principi è condivisibile quindi la sentenza impugnata, che ha riconosciuto al G. il diritto al risarcimento della danno, proprio in relazione a responsabilità contrattuale, come quella in esame (cfr Cass. n. 10121 del 1994, Cass. n. 3462 del 1991). Nel caso di specie il controricorrente ha posto in evidenza come l’art. 1, lett. i), comma 2, dell’accordo istitutivo del Fondo Casella del 1958 abbia mantenuto fermo il diritto de lavoratore al risarcimento dei danni nei confronti delle aziende inadempienti al versamento dei contributi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonchè vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente sostiene che era onere del lavoratore fornire la prova rigorosa di avere effettuato lavoro oltre l’orario normale, prova non desumibile dalla deposizione dei testi O. e P. nell’inattendibilità di prodotti conteggi, con riferimento a una media palesemente inammissibile, indicata in 15 ore in alcun i mesi, 19 ore in altri mesi, laddove "lo straordinario 80%" non avrebbe alcun riscontro nelle allegazioni avversarie e varierebbe senza soluzione di continuità da 5 a 6 ore per ogni mese.

Nè a tali lacune probatorie, secondo la ricorrente, avrebbe potuto supplire la CTU, costituendo essa un mezzo istruttorio finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni comportanti specifiche conoscenze.

Il motivo è infondato.

Il giudice ha dato ragionevole spiegazione del riconoscimento dello straordinario a favore del G. anche sulla base della deposizione dei testi escussi, laddove la ricorrente si limita a contrapporre a tale motivata valutazione un diverso e non consentito apprezzamento.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali. Nulla per le spese nei confronti dell’intimato non costituito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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