Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, con sentenza emessa il 06/05/010 dichiarava S.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), (già D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), come contestato in atti, e lo condannava alla pena di Euro 10.000,00 di ammenda; pena interamente condonata ex L. n. 241 del 2006, art. 1.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla prescrizione del reato.
Tanto dedotto, l’interessato chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/09/2011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
Motivi della decisione
Nella fattispecie è stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), in ordine a fatti commessi sino al (OMISSIS).
Il termine massimo della prescrizione – tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di mesi otto e gg. 12 (sospensione dovuta a rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato) – è maturato il 13/06/09, data precedente alla decisione impugnata, emessa il 06/05/010, con conseguente estinzione del reato.
Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, in data 06/05/010 perchè il reato, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), come contestato in atti è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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