Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con sentenza del 25.1.2010 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condannava B.F.G., previa concessione delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 256 c.p.p., comma 2, e comma 1, lett. b) "perchè, quale amministratore unico della ditta "Bruno s.p.a." con sede in (OMISSIS), depositava in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi (codice CER 17); in particolare depositava sul terreno di sua proprietà, sito in (OMISSIS), un ingente quantitativo di rifiuti misti derivanti dalla sua attività di demolizione e costruzione, provenienti dal cantiere stradale allestito dalla ditta "Bruno spa" nel Comune di (OMISSIS)".
Premetteva il Tribunale che dall’istruttoria dibattimentale era pacificamente emerso che: a) il carico trasportato era costituito da materiale di scavo derivante da intervento di manutenzione sulla rete idrica; b) in relazione al tipo di attività effettuata, costituita da interventi di urgenza, la ditta Bruno era autorizzata alla raccolta del materiale anche in ore notturne e nei giorni festivi quando la discarica autorizzata è chiusa; c) la società era autorizzata ad effettuare alle condizioni previste dal cit. D.Lgs., art. 230 il deposito temporaneo nell’area di proprietà in via (OMISSIS), da trasportare poi presso la discarica.
Tanto premesso e ritenuto che si trattava di rifiuti non pericolosi (riqualificando così l’originaria imputazione), assumeva il Tribunale che non si fosse verificata la condizione, invocata dalla difesa, del deposito temporaneo autorizzato dalla citata Legge, art. 230. (norma che costituisce eccezione alla regola secondo cui il deposito temporaneo va effettuato solo sul luogo di produzione dei rifiuti).
Era emerso infatti che la condotta del gestore era rivolta a disfarsi dei rifiuti, circostanza resa impossibile dalla chiusura della discarica nè era stato provato che i rifiuti fossero riutilizzabili (tale destinazione era anzi esclusa dal formulario del 7.1.2008 acquisito agli atti). Inoltre l’istruttoria aveva escluso la ricorrenza dell’ulteriore condizione richiesta dall’art. 230 in ordine alla effettuazione della valutazione tecnica da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e della conservazione della documentazione tecnica di tale valutazione per cinque anni.
2) Proponeva appello B.F.G., a mezzo del difensore, denunciando la illogicità della motivazione, bagli atti risultava pacificamente che i rifiuti, contrariamente a quanto indicato nella contestazione, non erano stati depositati presso la sede di via (OMISSIS), in quanto al momento del sequestro si trovavano ancora sul cassone del camion. Inoltre, la Ditta Bruno spa era regolarmente autorizzata al trasporto di rifiuti non pericolosi presenti sul camion (come del resto riconosciuto dalla stessa sentenza) per cui la condotta non avrebbe potuto mai essere sanzionata ai sensi del D.L. n. 256 del 2006, art. 256, comma 1.
Il B. quindi era stato ritenuto responsabile di una condotta (deposito di rifiuti in maniera incontrollata) smentita palesemente dalle risultanze processuali. Trattandosi di contravvenzione non era neppure ipotizzarle il tentativo.
In ogni caso si sarebbe dovuto ritenere applicabile il D.Lgs., art. 230.
La sentenza impugnata riconosceva implicitamente, sulla base della documentazione prodotta, che la ditta Bruno svolgeva attività rientrante tra quelle disciplinate dalla predetta norma; escludeva però l’applicabilità della norma attraverso un vero e proprio processo alle intenzioni. Non vi era stata, infatti, l’annotazione nel registro di carico e scarico per il semplice fatto che il deposito non era ancora avvenuto; nè vi era la documentazione relativa alla valutazione tecnica, che poteva comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla data del 7.1.2008, indicata nel capo di imputazione.
Essendo la sentenza non appellabile, gli atti venivano rimessi a questa Corte.
Con memoria in data 4.2.2011 il difensore del B. ribadisce che la sentenza impugnata è manifestamente illogica e contraddittoria (vizio questo denunciabile in cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). E’ stata affermata, invero, la responsabilità dell’imputato per deposto di rifiuti mai avvenuto, risultando dalla stessa sentenza che il sequestro intervenne durante la fase del trasporto.
In ogni caso trova applicazione il cit. D.Lgs., art. 230, non potendo il B. annotare uno sversamento che non si era mai realizzato. La sentenza impugnata, quindi, da un lato, si fonda sull’errata applicazione dell’art. 230, laddove ritiene che la documentazione di supporto alla valutazione tecnica debba essere formata immediatamente (la norma prevede 60 giorni) e dall’altro ripropone lo stesso errore logico già evidenziato (il B. non aveva potuto fornire gli elementi documentali richiesti dal primo giudice, non essendovi ancora stato lo sversamento, sul sito, dei rifiuti, stante l’avvenuto sequestro).
3) Il ricorso è fondato.
3.1) Va premesso che l’impugnazione è ammissibile. Pur essendo stato proposto appello, vengono indiscutibilmente denunciati vizi della sentenza riconducibili alla previsione dell’art. 606 c.p.p. sia sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che della violazione di legge.
3.1.1) Al B. risulta contestato di aver depositato rifiuti pericolosi (il Tribunale ha riqualificato sotto tale profilo l’originaria imputazione ritenendo che si trattasse di rifiuti non pericolosi) in modo incontrollato "sul terreno di sua proprietà sito in (OMISSIS)".
E1 stato, però, pacificamente accertato, e tanto da atto la stessa sentenza che riporta la testimonianza del teste P., che "nel corso di un normale controllo stradale, veniva fermato e sottoposto a controllo un autocarro marca Iveco targato (OMISSIS) di proprietà della Bruno S.p.A. Condotto da E.F. (cfr. verbale sequestro in atti) che trasportava materiale di vario genere.
Il conducente riferiva che il materiale era proveniente dal cantiere stradale di (OMISSIS) e doveva essere scaricato nel cantiere di via (OMISSIS)" (pagi sent.).
Il materiale trasportato non è stato, quindi, mai depositato in modo incontrollato nel terreno di (OMISSIS). E’ allora, manifestamente, illogica e contraddittoria la sentenza quando afferma la penale responsabilità dell’imputato per un deposito incontrollato mai avvenuto.
A parte ogni questione in tema di contestazione, non poteva neppure essere ritenuta l’ipotesi del trasporto illecito di rifiuti, avendo il medesimo Tribunale riconosciuto, sulla base della documentazione prodotta, che la ditta Bruno, in relazione all’attività svolta, era autorizzata al trasporto dei rifiuti non pericolosi anche nelle ore notturne e nei giorni festivi e ad effettuare un deposito temporaneo degli stessi alle condizioni dell’art. 230 cit. (cfr.pag.4 sent.).
Infine, neanche era possibile ipotizzare il tentativo, trattandosi di reato contravvenzionale.
3.1.2) Rimanendo assorbita ogni ulteriore doglianza, la sentenza impugnata va annullata senza necessità di rinvio, risultando dagli atti l’insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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