Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 04-11-2011, n. 39762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2/2/2009 il Tribunale di Napoli condannava V.S. per il delitto di omicidio colposo in danno di E.A., commesso con violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S. (acc. in Napoli il 26/8/2004/ore 16.00; decesso del 27/8/2004). All’imputato veniva addebitato che, alla guida della sua auto, percorrendo via (OMISSIS) in direzione piazza (OMISSIS), mantenendo una velocità di guida non prudenziale, investiva il pedone E., intento ad attraversare la strada percorsa dall’auto, da destra verso sinistra.

Con sentenza del 15/10/210 la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. il difetto di motivazione in ordine all’affermata penale responsabilità dell’imputato, basata su una perizia imprecisa e che non aveva accertato il superamento del limite di velocità dei 50 k/h, per cui la velocità elevata era stata dedotta semplicemente dalla percezione di un "forte boato";

2.2. la erronea applicazione dell’art. 62 c.p., n. 6 c.p. laddove la Corte di merito non aveva distinto l’ipotesi di riparazione del danno dal ravvedimento operoso, ritenendo nel primo idonea la riparazione avvenuta prima della chiusura del dibattimento, valutata anche la sua natura di circostanza oggettiva.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione alla prima doglianza, va osservato che la Corte di merito è giunta alla conferma della condanna sulla base delle seguenti considerazioni: – sebbene non fosse possibile determinare la precisa velocità di circolazione del veicolo condotto dall’imputato, essa non era stata prudenziale ed adeguata alle condizioni di tempo (ora pomeridiana) e di luogo (centro città), e ciò lo si desumeva dal fatto che l’investimento aveva determinato un "forte boato" che aveva attratto l’attenzione dei presenti;

– ad ulteriore riscontro della non prudenziale velocità di circolazione, vi era la circostanza che il corpo dell’ E. era stato caricato sul cofano della Panda del V. e trasportato per circa trenta metri;

– l’assenza di tracce di frenata deponevano, inoltre, per l’assoluta disattenzione nella guida da parte dell’imputato.

Orbene, le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.2. Quanto alla doglianza relativa all’omesso riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, la corte distrettuale ha negato la sua applicazione in quanto non avvenuta prima del giudizio (dich. all’ud. del 9/6/2008, a fronte di un’apertura del dibattimento avvenuta il 17/3/2008) e peraltro attestata dalle sole dichiarazioni delle persone offese, senza alcuna produzione documentale. Sul punto va ricordato che, ai sensi dell’art. 62 c.p., n. 6, l’integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio": tale fase processuale è disciplinata dagli artt. 465 c.p.p. e ss., ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento debba intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, questo fungendo da limite temporale invalicabile per poter l’imputato beneficiare di tale attenuante (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009 Ud. (dep. 14/01/2010), Iacchelli, Rv. 246303, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41765 del 09/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009), De Matteo, Rv. 245167; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9582 del 04/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Di Pierri, Rv. 188204).

Pertanto tale motivo di censura è manifestamente infondato. Per quanto detto il ricorso è inammissibile. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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