Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione III, con la sentenza indicata in epigrafe, previo espletamento di C.T.U. effettuata dal dr. F., specialista dell’ospedale S.Paolo di Milano, ha respinto il ricorso proposto dal signor C. B. avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 382 in data 4 febbraio 2010, con cui il Ministero dell’Interno, sentiti la Commissione medico ospedaliera dell’ospedale militare di Milano ed il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha rigettato l’istanza per il riconoscimento dell’infermità "esiti di cordectomia laringea dx per neoplasia" quale dipendente da causa di servizio.

2. Il signor C. B. (di seguito C. B., come appresso rettificato), con atto notificato il 7 aprile 2011 e depositato il 18 aprile 2011, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, a suo dire viziata da omessa o contraddittoria motivazione.

Il T.A.R. avrebbe, infatti, recepito pedissequamente i contenuti della consulenza tecnica di ufficio, basati su una metodologia valutativa acritica ed erronea e su totale carenza e incongruenza diagnostica, essendo stati trascurati gli elementi e i dati tecnici nonché le controdeduzioni alla C.T.U. prodotti in primo grado e che dimostrerebbero invece il nesso causale e la stretta correlazione fra la patologia lamentata e il particolare servizio svolto nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1975 al 2006, con notevole stress e a contatto di vari agenti cancerogeni. Allega, ai fini di altra eventuale C.T.U., un ulteriore perizia di medico legale del Patronato I.N.C.A. nazionale.

3. L’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell’Interno, si è costituita con controricorso in data 21 aprile 2011, ritenendo la sentenza impugnata fornita di motivazione adeguata e sufficiente, e ha poi presentato memoria datata 16 giugno 2011 eccependo l’improcedibilità dell’appello in quanto proposto dal signor "B.".

4.All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, la causa, presente il legale di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione. 5.1 Non intervenuta l’Avvocatura dello Stato, il legale di parte appellante ha rappresentato al Collegio l’errore materiale effettuato nel trascrivere nell’impugnativa il cognome dell’appellante in "B." anziché in "B.", come si evince da tutti gli atti in giudizio.

Ciò premesso in fatto, si prende atto in via preliminare di quanto dianzi rappresentato e si dispone la rettifica del cognome dell’appellante in "B.", come in effetti emerge dagli atti. 5.2. L’appello, che si articola sostanzialmente su un unico motivo, è infondato.nel merito.

Si può prescindere così dall’esame dei motivi di irricevibilità e di improcedibilità dedotti dall’Avvocatura.

5.2. La pretesa è notoriamente soggetta a valutazioni di natura tecnica e l’istanza dell’interessato risulta aver seguito l’iter previsto dalle specifiche disposizioni che regolano la fattispecie con l’acquisizione dei prescritti pareri tecnici.

Il giudice di prime cure, in presenza di documentazione di parte tesa a sconfessare l’operato dell’amministrazione, ha inteso verificare in concreto se sussistesse o meno l’asserito nesso causale ed ha disposto quindi una specifica consulenza tecnica da parte di specialista dell’ospedale di S. Paolo di Milano.

Orbene, proprio sulla base degli esiti della consulenza, ha rigettato il ricorso del signor B..

Il collegio, al pari del giudice di primo grado condivide quanto accertato dalla consulenza d’ufficio, laddove ha escluso, nel caso di specie, la relazione causale fra il servizio in concreto svolto dal signor B., nelle condizioni riferite, e la patologia di cui trattasi.

Infatti, la motivazione della consulenza, di contenuto tecnico, si appalesa invero immune da manifesti vizi di illogicità ed irrazionalità ed è pertanto insindacabile in questa sede, prevalendo così a tal riguardo sull’ulteriore perizia di parte prodotta in questa fase e rendendo superfluo quindi il ricorso ad altra consulenza tecnica.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

7. In relazione alla particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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