Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7165 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 21 novembre 2002 il sig. L.F.R. A. conveniva il Ministero della Giustizia dinanzi la Corte d’appello di Roma per sentirlo condannare al pagamento dell’equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare cui era stato assoggettato con sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 21 settembre 1998, su ricorso di banche creditrici presentato in data 10 marzo 1997: procedura tuttora pendente, nonostante l’esiguità dell’attivo a fronte di un ingente passivo.

Integratosi il contraddicono, la Corte d’appello di Roma con decreto 3 aprile 2003 rigettava la domanda, in considerazione dell’inesistenza di un patema d’animo e di un disagio apprezzabili, stante la modestia degli interessi in giuoco.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 17 novembre 2005 n. 23.271 cassava il provvedimento impugnato per carenza di motivazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Il giudice del rinvio con decreto 5 ottobre 2009 rigettava, ancora una volta, la domanda, stimando non irragionevole la durata di circa quattro anni della procedura concorsuale alla luce dell’elevato numero di domande di insinuazione al passivo.

Avverso il provvedimento, non notificato, il L.F. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 17 febbraio 2010 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nell’accertamento del termine ragionevole di un processo fallimentare non si può cumulare la durata dell’istruttoria prefallimentare con quella della successiva procedura concorsuale. La struttura bifasica del processo deve essere affermata anche sotto il profilo del termine ragionevole, dal momento che il procedimento che si apre con il ricorso dei creditori (o la richiesta del pubblico ministero, o l’istanza dello stesso imprenditore insolvente) si chiude con una sentenza avente natura di accertamento costitutivo; laddove il concorso ha natura di esecuzione coattiva universale.

In conformità, quindi, con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, in tesi generale, la distinzione, ai fini in esame, del processo di cognizione rispetto a quello di esecuzione (Cass. sez. unite, 24 Dicembre 2009, n. 27.348), o di ottemperanza, con riferimento al processo amministrativo (Cass., sez. unite, 24 Dicembre 2009, n. 27.365), i due processi vanno esaminati disgiuntamente sotto il profilo della conformità al termine ragionevole prescritto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ciò premesso, nessuna violazione è dato ravvisare nella fase istruttoria, esauritasi in nove mesi.

Ma neanche la durata di quattro anni della procedura concorsuale, fino alla proposizione della domanda di equa riparazione, può considerarsi eccessiva: non potendosi assimilare la procedura concorsuale in esame, nella quale è confluita una pluralità di istanze di ammissione al passivo, ad un processo ordinario avente ad oggetto una singola domanda. Pertanto, non può valere il richiamo al termine triennale, consono, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ad un processo individuale – di cognizione o esecuzione – di media complessità; e non appare, dunque viziata da violazione di legge o da illogicità della motivazione la decisione impugnata, che ha ritenuto non irragionevole la pendenza sopra indicata di una procedura concorsuale caratterizzata da varie domande di insinuazione al passivo.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti per ciascuno dei giudizi di merito, ed in complessivi Euro 1.000,00 per ciascuna delle fasi di legittimità; oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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