Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente impugnava il provvedimento cat.A12/2011/Immig./2^ Sez./db del 23.3.2011 con cui il Questore della Provincia di Brescia gli aveva negato la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato.
L’amministrazione motivava la decisione impugnata sostenendo che la normativa introdotta con la l. 94/2009 precludeva al ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno ex art. 32 d.lgs. 286/98, in quanto questi, minore non accompagnato e sottoposto a tutela con provvedimento del Tribunale di Brescia del 5.11.2009 con affidamento al fratello D.A., non possedeva il requisito legalmente richiesto di aver seguito per due anni un corso d’integrazione sociale e civile. Inoltre l’interessato al compimento della maggiore età si trovava sul territorio nazionale da meno di tre anni.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva:
Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto l’art.32 D.Lgs 286/98, anche nella accezione prevista dalla legge n.94/2009, doveva essere applicata soltanto nei confronti di minori non accompagnati e non nei confronti dei minori che, ancorchè entrati in Italia clandestinamente e quindi non accompagnati, erano tuttavia affidati o sottoposti a tutela ai sensi della legge 184/1983, come nel caso di specie, in quanto parificati ai minori accompagnati.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Con ordinanza n.379 del 24.4.2011 questa Sezione respingeva la domanda di misure cautelari.
Viceversa, con ordinanza n.2295 del 27.5.2011 la III Sez. del Consiglio di stato accoglieva l’istanza.
Alla odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto per la decisione nel merito.
Ad avviso del Collegio il ricorso si rivela chiaramente infondato.
Infatti, il ricorrente, nato il 27.1.1993 è entrato in Italia nel settembre 2010 ed ha richiesto in data 26.1.2011 il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per conversione del permesso di soggiorno per minore età, cioè a dire il giorno prima del compimento, in data 27.1.2011, del 18° anno di età.
Come si vede, tutto il quadro della situazione in cui versa il ricorrente si colloca in epoca successiva alla data di entrata in vigore -8 agosto 2009- della legge 15.7.2009, n. 94, il cui art.1, comma 22, lett.v, ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno anche nei confronti dei minori extracomunitari non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela od a qualsiasi tipo di affidamento (cfr. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro potrà essere concesso esclusivamente allorquando lo straniero, affidato o sottoposto a tutela, sia stato inserito in un programma di integrazione sociale e civile per un periodo di tempo non inferiore a due anni e che al compimento del 18 anno di età si trovi sul territorio nazionale da almeno tre anni.
E’ noto che la novella è stata dettata al fine di arginare il fenomeno degli extracomunitari che entrano in Italia al compimento ravvicinato del 18° anno di età, subito sottoposti a generico ed il più delle volte ad incontrollato affidamento, nonchè accreditati di un provvisorio permesso di soggiorno per minore età in quanto non espellibili e che subito dopo, al compimento della maggiore età, invocano un per messo di lavoro per conversione, eludendo in tal modo il sistema dei flussi.
Nel caso di specie appare seriamente difficile condividere l’assunto invocato dal ricorrente secondo cui la novella non avrebbe mutato alcunchè rispetto la norma originaria ex art.32 del DPR 286/98. Se così fosse saremmo di fronte ad una sorta di ultrattività della norma più favorevole alle varie situazioni, ultrattività, che, però, non trova alcuna base né nella norma medesima né nella costituzione.
Ogni procedimento amministrativo, infatti, deve essere retto dalle norme vigenti nel momento in cui esso si svolge. Nel caso in questione il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno ex art. 32 t.u. è stato aperto, da un soggetto entrato in Italia successivamente all’entrata in vigore della legge n.98/2009, con una domanda anch’essa presentata successivamente alla entrata in vigore della legge, è si è svolto quindi interamente sotto il vigore delle nuove norme, concludendosi con un provvedimento del 8.4.2011.
Di qui l’infondatezza del ricorso, anche alla luce della stessa giurisprudenza del Cons. di Stato (cfr. Sezione Terza n.5807 del 29.10.2011) che ammette l’impossibilità "di applicazione dell’indirizzo interpretativo riguardante il regime applicabile alle persone già presenti nel territorio nazionale al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina" (in tal senso cfr anche Cons. St. III, n.3987/2011 del 4.7.2011).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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