Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 24/5/2010, dichiarava C. G. e G.S. colpevoli del reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 perchè in concorso tra loro e con Co.Ma. e P.R. (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente), nelle rispettive qualità il C. di rappresentante legale e amministratore unico della società GICO s.r.l. e il G. di socio, emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti a favore della ITALFLEET s.p.a. e di altre società, al fine di consentire a queste l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, per un importo imponibile pari a Euro 18.893.182.27 per l’anno 2003 e a Euro 6.735.420.25 per l’anno 2004, e li condannava alla pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 12.
La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dei prevenuti, con sentenza del 2/3/2011, ha confermato il decisimi di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati, con il seguente motivo: – insussistenza degli elementi concretizzanti il reato contestato, non ravvisandosi nella specie da parte del C. e del G. alcuna condotta atta a consentire a terzi la evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nè la emissione o il rilascio, da parte degli stessi, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale. adottata dal decidente per pervenire alla affermazione di colpevolezza, si palesa del tutto logica e corretta.
Il decidente evidenzia come le emergenze istruttorie abbiano permesso di rilevare che:
-la Gico importava autovetture da un paese membro della UE e avrebbe dovuto versare l’i.v.a. a debito una volta trasferito il bene ai soggetti destinatari delle auto, e in senso corrispondente, andare a credito d’iva per pari importo;
-come emerso dalle stesse dichiarazioni confessorie degli imputati, la predetta società non assolse mai al pagamento dell’iva;
-tale mancato pagamento produceva, per il consumatore finale, il risultato di versare all’erario una imposta inferiore al dovuto e di rivendere il bene ad un prezzo ben inferiore a quello di mercato, facendo risparmiare a questo una cifra maggiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto rivolgendosi alla rete ufficiale di vendita.
Infatti la GI.CO s.r.l. si occupava solo formalmente di acquistare per la ITALFLEET le autovetture nei paesi dell’UE, nella realtà non esercitando alcuna attività commerciale e i soci di essa. C. e G., per il ruolo esercitato, ricevevano provvigioni varianti tra i 300.00 e i 600.00 Euro.
Di poi, i prevenuti fatturavano al dominus della operazione (ITALFLEET) ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, applicando l’i.v.a. del 20% solo cartolarmente, poichè la stessa veniva calcolata su una base imponibile minore del prezzo di acquisto, così che l’importo fatturato, comprensivo di i.v.a. risultava di poco superiore al prezzo pagato per l’originario acquisto dell’autovettura, e, peraltro, l’anzidetta imposta non veniva mai versata all’erario dagli imputati, me sempre detratta dal predetto dominus, costituendo così il vantaggio commerciale di cui beneficiava la ITALFLEET. Rilevasi che in tema di reati finanziari e tributali il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 8 è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad operazioni inesistenti, sia perchè anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla predetta norma, ovvero consentire a terzi la evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Cass. 9/4/08, n. 14707; Cass. 28/5/10. n. 20353).
Tenuto conto, poi. della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il C. e il G. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, devono, altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. essere condannali al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.
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