T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria Maschile, per tatuaggio esimente, ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992;

che la citata disposizione prevede che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

Considerato:

che nella specie il tatuaggio del ricorrente, peraltro non ancora rimosso al momento della visita di seconda istanza (dalla certificazione prodotta risulta che lo stesso si sarebbe dovuto ancora sottoporre ad ulteriori sedute), è ictu oculi deturpante per la sua natura, essendo molto esteso ed evidente ed interessando tutta la parte del braccio dall’omero al gomito;

che, stante la natura manifestamente deturpante del tatuaggio in questione, è evidente che è stata eseguita una valutazione in ordine alla sussistenza dei suindicati parametri normativi e, perciò, l’esclusione del ricorrente dal concorso non è stata determinata automaticamente solo per l’esistenza di un tatuaggio, ma è conseguita a tale attento giudizio;

Ritenuto:

che, per le ragioni suesposte, il provvedimento di esclusione sia legittimo e che il ricorso debba essere rigettato;

che, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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