Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7389 Esenzioni Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. In fattispecie di cessioni all’esportazione effettuate nel 2000 nei confronti di preteso esportatore abituale (Soc. Aerclima Import- Export di Voi Antonino & C.), con sentenza del 9 luglio 2009, la CTR- Veneto (sez. Mestre) ha rigettato l’appello dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Soc. Master, confermando all’annullamento dell’avviso di accertamento (IVA) emesso in danno della cessionaria (Master) e aderendo alla decisione in tal senso pronunziata dal giudice di prime cure.

B. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi e memoria, l’Agenzia delle entrate; la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

C. Con il primo mezzo, denunciando plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 17; D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. c), la ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma:

"la sentenza di primo grado appare correttamente motivata nella parte in cui evidenzia che nessuna norma vigente all’epoca dei fatti imponeva un obbligo di verifica".

D. Con gli altri due mezzi – deducendo insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, relativi all’assenza della qualità di esportatore abituale in capo alla cessionaria Aerclima e alla consapevolezza di ciò in capo alla cedente Master – la ricorrente critica la sentenza d’appello, lamentando che la commissione regionale si fosse semplicemente riportata alla motivazione della commissione provinciale senza dare conto d’aver valutato le specifiche censure svolte con l’appello.

E. Denuncia, in particolare, che la commissione regionale non aveva preso in considerazione, al fine di stabilire la responsabilità fiscale della contribuente cedente, gli argomenti impugnatori relativi tanto alle dichiarazioni rese dall’ex legale rappresentante sulla prassi aziendale di procedere a preventive visure camerali sui clienti, quanto alle visure camerali attestanti (1) la costituzione della società cedente (Aerclima) il 10 febbraio 2000, (2) l’inizio dell’attività il 13 febbraio 2000 e (3) l’iscrizione del registro delle imprese il 24 febbraio 2000, il tutto a fronte di una lettera d’intento datata 13 febbraio 2000.

F. Il ricorso è fondato; i mezzi possono essere esaminati congiuntamente.

G. In via di prima approssimazione, si è affermato nella giurisprudenza di questa Corte che la non imponibilità delle cessioni all’esportazione fatte nei confronti di esportatori abituali – prevista dal l’art. 8, comma 1, lett. c) d.iva – è subordinata, nella disciplina del D.L. n. 746 del 1983, all’emissione di specifica "dichiarazione d’intento" da parte dell’esportatore (art. 1, comma 1, lett. c), mentre il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante dall”eventuale falsità (C. 21956/2010).

H. Si è, inoltre, precisato che, solo quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza che l’operazione non sia destinata all’esportazione, ma abbia una destinazione nazionale), per detta cedente l’operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell’effettiva avvenuta esportazione della mercè (ult. cit.).

I. In caso contrario, viene meno la fattispecie delineata dall’art. 8 d.iva per mancanza originaria dell’elemento che caratterizza quel modello legale; ciò comporta che l’operazione commerciale posta in essere, non potendosi considerare in regime di esenzione, obblighi il cedente, ai sensi dell’art. 17 d.iva, a versare egli stesso l’imposta (cfr. anche C. 16819/2008).

J. Più di recente, si è approfonditamente chiarito che, la non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (C. 12751/2011, arg. ex Corte Giust. CE, 27 settembre 2007, C-409/04, 68 e 72, in tema cessione e acquisto intracomunitari).

K. Sulla scorta di questi ultimi principi, completamente trascurati dal giudice d’appello, va saggiata la tenuta motivazionale della sentenza di secondo grado, allorquando si limita ad affermare: "la commissione osserva che condivide le argomentazioni e conclusioni della sentenza appellata".

L. Costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (SU 5612/1999; C. 2196/2003) che la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame possa dirsi adeguata solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia circa i motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze sia appagante e corretto (C. 2268/2006).

M. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di apprezzare le "rationes decidendi" poste alla base dell’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado, sicchè resti oscuro se il giudice di appello sia pervenuto a tale conclusioni attraverso il reale esame e l’effettiva e argomentata valutazione d’infondatezza dei motivi del gravame.

N. Nel caso di specie, a fronte della prospettazione in appello di specifiche circostanze, addotte per ottenere un diverso apprezzamento, sul piano logico e circostanziale, circa la falsità ideologica della dichiarazione d’intento della cessionaria e la ragionevole consapevolezza di ciò in capo alla cedente (v. sopra sub lett. E), la CTR si è limitata ad affermare che "la commissione osserva che condivide le argomentazioni e conclusioni della sentenza appellata".

O. La CTR, invece, quand’anche gli argomenti evidenziati con l’appello fossero stati già esaminati dalla CTP, avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali fosse da condividere la valutazione di prime cure. Da tale grave mancanza deriva l’accoglimento del ricorso anche per vizio motivazionale.

P. In conclusione, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla CTR-Veneto (sez. Mestre) che, in diversa composizione, dovrà decidere la vertenza attenendosi al principio di diritto sopra enunciato sub lett. J) e riesaminando, alla luce di esso, i rilievi fattuali sopra indicati sub lett. E).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Veneto (sez. Mestre).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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