Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7341 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La G. Meschi & C. s.p.a. propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento ad essa notificati a titolo di Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2004 (e relativi a due capannoni industriali), limitatamente all’assoggettamento degli importi dovuti all’IVA. Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto, per quanto qui rileva, che: a) il regolamento comunale in materia di TIA applicato nella fattispecie è stato successivamente revocato e non annullato, per cui gli atti impugnati emessi in vigenza del detto regolamento sono validi, avendo la revoca effetto ex nunc; b) la censura di illegittimità della delibera della Giunta comunale di approvazione della tariffa è inammissibile perchè proposta solo in grado di appello e comunque infondata; c) gli accertamenti sono legittimi, in quanto la società ha consentito l’accesso ai rilevatori, i quali, all’esito, hanno rilasciato la scheda di rilevazione compilata, sicchè la contribuente poteva effettuare le proprie contestazioni;

d) gli avvisi impugnati sono legittimi, sia in ordine alla applicazione della quota fissa e di quella variabile della tariffa, sia per quanto riguarda l’assoggettamento a tassazione dei magazzini e delle aree di deposito; inoltre, esiste in atti una sola perizia giurata, relativa allo stabilimento sito in località (OMISSIS), la quale non ha pregio nella parte in cui viene rilevata una superficie di mq. 2329 senza alcuna suddivisione dell’uso al quale è adibita, ma rilevata solo come pertinenza ed accessoria al servizio principale; d) infine, va escluso l’assoggettamento della TIA, avente natura tributaria, all’IVA. 2. La ASCIT – Servizi Ambientali s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un motivo.

Il Comune di Capannori non si è costituito.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, è denunciata la "insufficiente motivazione con riferimento alla controversa e decisiva questione della carenza di valido presupposto normativo degli avvisi impugnati", avendo il giudice d’appello affermato l’efficacia ex nunc, anzichè ex tunc, del provvedimento di revoca dei precedenti regolamenti, emanato nel 2005 dal Comune di Capannori.

Il motivo è inammissibile, poichè denuncia quale vizio di motivazione quella che, in ipotesi, sarebbe una violazione di legge, in quanto attinente a questione di diritto: il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può, infatti, concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., u.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 28054 del 2008).

2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 33 del regolamento comunale in materia di TIA, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto legittime le rilevazioni effettuate dalla società incaricata dalla Ascit, nonostante che la contribuente non avesse ricevuto alcun preventivo avviso del sopralluogo, con violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo è infondato, dovendosi ribadire, in assenza di valide deduzioni in contrario, il principio in virtù del quale, ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso, espresso o tacito: in tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullità dell’accertamento (Cass. nn. 13230 e 15713 del 2009, 4568 del 2010).

3. Il terzo motivo, con il quale si lamenta che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare i motivi di illegittimità del regolamento comunale del 2005 prospettati dinanzi al TAR della Toscana, i quali, ove ritenuti fondati, avrebbero dovuto condurre alla disapplicazione del regolamento stesso, si palesa inammissibile perchè non contiene la riproduzione testuale delle censure proposte dinanzi al giudice del gravame, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività e fondatezza della doglianza.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4: lamenta, in sintesi, che il giudice a quo non ha considerato che la TIA non è dovuta dai soggetti che producono rifiuti speciali non assimilabili (e "la circostanza che la Meschi produce rifiuti speciali è ben nota ad Ascit"), non ha preso visione della perizia giurata relativa allo stabilimento di via dei Paracadutisti, non ha ritenuto che le aree produttive e le aree accessorie al ciclo produttivo non sono imponibili, ovvero lo sono solo per la quota fissa, mentre le aree esterne non sono imponibili in quanto superfici pertinenziali.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ (in gran parte) inammissibile perchè, nel suo complesso, tende ad una nuova valutazione di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito con adeguata, e non contestata, motivazione: in particolare, fa riferimento a circostanze (produzione di rifiuti speciali non assimilabili) non risultanti dalla sentenza impugnata, senza che sia dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, che esse siano state sottoposte al vaglio del giudice di merito; addebita a quest’ultimo l’omesso esame di una perizia di parte senza contestare adeguatamente l’affermazione che tale perizia non risulta depositata in giudizio; non censura la specifica ratio decidendi secondo cui la perizia depositata è stata disattesa in quanto priva di specifica indicazione dell’uso al quale è adibita l’area esterna.

E’ per il resto, e comunque, infondato, dovendosi ribadire che: a) l’art. 49, comma 3, del cit. D.Lgs. riferisce in modo inequivoco, ai fini della esclusione dalla presunzione di tassabilità, la "accessorietà" e "pertinenzialità" alle sole "aree scoperte"; b) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita (Cass. nn. 2814 del 2005, 19720 del 2010, 3543 del 2012); c) in generale, infine, spetta al contribuente l’onere della prova della esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici sono sottratte alla tassazione o avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione (da ult., Cass, n. 627 del 2012).

5. L’unico motivo del ricorso incidentale attiene alla questione della assoggettabilità della TIA all’IVA, risolta in senso negativo dal giudice di merito.

Il motivo è infondato.

La natura tributaria della TIA ("tariffa di igiene ambientale") disciplinata dall’art. 49, cit. D.Lgs. (cd. TIA 1, per distinguerla dalla "tariffa integrata ambientale" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238: cd. TIA 2), che qui interessa, deve ritenersi ormai indiscussa.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 238 del 2009 (v. anche ordinanza n. 64 del 2010), ha affermato che "significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo (…) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi". La natura tributaria della TIA è stata poi confermata da questa Corte a Sezioni unite (ord. n. 14903 del 2010 e sent. n. 25929 del 2011).

Ne consegue che gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono soggetti ad IVA (cfr., tra le altre recentissime, Cass. nn. 3294 e 3542 del 2012).

6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e della parziale novità delle questioni, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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