Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6483 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, la società A. s.r.l., premesso di essere attiva nel settore delle attività estrattive, ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia con cui è stato respinto il ricorso volto all’annullamento degli atti con cui la Regione Puglia aveva archiviato due istanze finalizzate ad ottenere altrettante licenze di coltivazione di cava nell’ambito del territorio comunale di Apricena.

Con memoria in data 24 ottobre 2011, l’appellante ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in questione che, conseguentemente, deve essere dichiarato improcedibile.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2011 la difesa dell’appellante ha inoltre dichiarato a verbale che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ha riguardo anche ai profili risarcitori della vicenda.

Il Collegio prende atto di tali dichiarazioni, dichiara improcedibile l’appello e ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6051 del 2008, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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