Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7325 Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La contribuente in epigrafe indicata, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento emesso dal competente Ufficio, ai fini IRPEF per l’anno 1996. L’adita CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica. La CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo rigettava, confermando la decisione di primo grado, argomentando che il vizio di nullità della notifica dell’accertamento eseguita ai sensi dell’art.140 epe, in ipotesi, era rimasto sanato per raggiungimento dello scopo, stante l’accertata circostanza, desunta dall’ammissione dello stesso contribuente, di "avere avuto conoscenza dell’atto in data 4/6/2001, data in cui la copia dello stesso è stata ritirata dall’Ufficio comunale".

Con atto 11-13 ottobre 2010, la contribuente ha impugnato la decisione di appello, sulla base di sei mezzi.

L’Agenzia Entrate, con controricorso notificato l’1.12.2010, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

Prioritariamente e, stante l’intima connessione, congiuntamente, il Collegio ritiene di dover esaminare il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, nella considerazione che la definizione delle questioni dagli stessi poste, in ipotesi, possa precludere l’esame degli altri mezzi.

Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., per non avere affermato la nullità della notifica, nonostante risultasse la circostanza che il Messo notificatore aveva omesso di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso del deposito dell’atto nella casa comunale e malgrado non risultasse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata. Con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e si ricollega l’erroneità della decisione al fatto che la stessa non ha ritenuto di accedere a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui al processo tributario non possono applicarsi l’art. 156 c.p.c., comma 3 e art. 160 c.p.c.. Con il quinto motivo, poi, la parte si duole di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui veniva dedotta la nullità della notifica, per mancata allegazione dell’avviso di ricevimento.

Il Collegio è dell’avviso che le questioni poste, debbano risolversi in base ai principi desumibili dall’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di notificazioni e ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 140 c.p.c., nel testo risultante dopo il recente intervento della Corte Costituzionale, attuato con la sentenza n. 3 dell’11-20 gennaio 2010.

Con tale decisione la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, quale risultante dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite, – fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ha riconosciuto che gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema di notifica imponevano una rimeditazione della questione.

In esito ad una argomentata disamina della problematica la Corte è, quindi, pervenuta alla conclusione che l’art. 140 c.p.c., così come interpretato dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’attto a lui notificato, viola i parametri costituzionali, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

Traendo le doverose conclusioni da tali considerazioni, ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui lo stesso, nell’interpretazione del diritto vivente, prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione".

L’intervento della Consulta ha innegabile incidenza nel giudizio di che trattasi, tenuto conto che, nel caso, i Giudici di merito hanno affermato la tardività del ricorso di primo grado, notificato il 14 settembre 2001, in quanto a tale date, doveva ritenersi decorso il termine di sessanta giorni, stante che la raccomandata contenente l’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., ultima parte risultava spedita il 30 maggio 2001 e, quindi, il termine decadenziale doveva considerarsi maturato il 29 luglio 2001.

Non hanno, in effetti, considerato i Giudici di merito che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, facendo decorrere il termine, in mancanza di documento attestante l’effettiva ricezione, dal decimo giorno successivo alla spedizione (09.06.2001), rendeva tempestiva la notifica, effettuata il 14.09.2001.

In buona sostanza, la CTR, collocandosi nel solco del pregresso orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto far decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata, mentre una interpretazione costituzionalmente orientata, imponeva di far coincidere il perfezionamento della notifica per il destinatario dell’atto, con la data del ricevimento della raccomandata informativa, o comunque con quell’altra, coincidente con il decorso di dieci giorni dall’inoltro della raccomandata.

Le prospettate doglianze, assorbiti gli altri mezzi, che ove riproposti ed ammissibili saranno esaminati dal Giudice del rinvio – vanno, dunque, accolte, nei sensi indicati, in applicazione del principio, secondo cui In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3, dell’11-20 gennaio 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario, si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che da avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

Per l’effetto, devono essere cassate l’impugnata decisione e quella di primo grado, e la causa va rinviata ad altra sezione della CTP di Cosenza, perchè proceda al riesame e decida, adeguandosi all’affermato principio, offrendo congrua motivazione.

Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e quella di primo grado e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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