Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-10-2011) 08-11-2011, n. 40351 Persona sottoposta ad indagini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M. è stato condannato in entrambi i gradi di merito per il delitto di furto aggravato nel bar di R.M. e di alcune ricettazioni.

L’affermazione di responsabilità so fondava quanto al furto non solo perchè le modalità dello stesso risultavano analoghe a quello perpetrato in danno di una tabaccheria di (OMISSIS) del tempo prima, ma anche perchè il DNA di una traccia di sangue rinvenuta nel bar corrispondeva al DNA della saliva del B. lasciata su un bicchiere di carta usato per bere del caffè offertogli dai Carabinieri.

Quanto alle ricettazioni si trattava di oggetti provento di furti in possesso del B. e rinvenuti a seguito di una perquisizione domiciliare.

Con il ricorso per cassazione B.M. deduceva:

1) la inosservanza degli artt. 354 e 349 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità della prova del DNA perchè la saliva del B. era stata raccolta illegittimamente, ovvero senza il consenso dell’imputato;

2) il vizio della motivazione in ordine alle ritenute ricettazioni, sia perchè il riconoscimento di alcuni oggetti da parte dei proprietari appariva dubbio, sia perchè gli oggetti in questione avrebbero potuto essere portati in casa anche dalle altre persone che la abitavano – la madre e la moglie del ricorrente -;

3) la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da B.M. non sono fondati. E’ infondato il primo motivo di impugnazione perchè il prelievo di saliva che richiede il consenso dell’interessato a norma dell’art. 349 c.p.p., comma 2-bis è quello effettuato sulla persona, mentre l’acquisizione di materiale biologico necessario per le indagini che non comporti modalità coattive e sia privo di invasività in quanto non incidente sulla sfera di libertà personale dell’interessato o su altri diritti costituzionalmente garantiti deve ritenersi pienamente legittimo anche se sia avvenuto all’insaputa dell’interessato (vedi Cass., Sez. 1, 23 ottobre-18 novembre 2008, n. 43002).

Nel caso di specie le tracce di saliva sono state rinvenute dai Carabinieri su un bicchiere di plastica e correttamente la polizia giudiziaria ha provveduto ad acquisirle, rientrando tale attività in quelle svolte di iniziativa dalla polizia giudiziaria e volte ad assicurare le fonti di prova.

Il fatto che l’interessato non conoscesse, per non essergli stata preventivamente comunicata, la finalità specifica dell’operazione è circostanza priva di rilievo processuale, essendo sufficiente che prima di compiere gli accertamenti tecnici di cui all’art. 360 cod. proc. pen. sulle tracce di sangue e su quelle di saliva il B. abbia ricevuto gli avvisi di rito.

Infine non comporta alcuna nullità processuale il fatto che, secondo il ricorrente, la polizia giudiziaria abbia offerto al B. il bicchiere di caffè proprio allo scopo di recuperare tracce di saliva e procedere alla comparazione dei DNA. L’atto è, in conclusione, pienamente utilizzabile.

Infondato, ed anzi ai limiti della ammissibilità perchè sembra rivolto a contestare le valutazioni di merito operate dai primi giudici, è anche il secondo motivo di impugnazione.

L’esame del DNA lega indiscutibilmente il ricorrente al furto nel bar contestatogli, pur prescindendo dalle ulteriori logiche considerazioni della corte di merito.

Quanto agli episodi di ricettazione gli oggetti rinvenuti nella abitazione del B. costituivano provento di furto per essere stati riconosciuti dai derubati.

Pacifica essendo la illegittima provenienza degli stessi, B. non ha fornito alcuna plausibile spiegazione del possesso da parte sua degli oggetti rinvenuti.

Mere astratte ed ipotetiche considerazioni sono le altre osservazioni sul punto del ricorrente, osservazioni che non inficiano il corretto ragionamento dei primi giudici.

Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di impugnazione perchè la corte di merito ha ridotto congruamente la pena inflitta in primo grado, ritenendola giusta tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato e facendo, quindi, riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen..

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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