Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.M. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Messina per rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta documentale impropria, conseguente al fallimento della s.a.s. Emmeci Elevator Service, e condannato, con sentenza 23.11.06, alla pena ritenuta di giustizia.
Al predetto era addebitata la sottrazione del compendio contabile societario, non più rinvenuto in sede di inventario.
Con sentenza 9.7.10 la Corte di appello di Messina ha confermato la prima decisione.
Ha proposto ricorso il C. dolendosi dell’erronea applicazione della legge penale e del difetto di motivazione sostenendo che i giudici avevano ritenuto consumato il reato fallimentare senza avere offerto la prova dell’esistenza, nella disponibilità dell’imputato, del corredo documentale.
Al riguardo, infatti, insufficiente risultava l’annotazione negoziale che attestava, all’atto della cessione di azienda, che la documentazione non soltanto esisteva, ma era compiutamente tenuta, in quanto mancava una complessiva valutazione unitaria delle prove acquisite sicchè l’argomentazione si appalesava carente.
Si deduceva inoltre violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto la condotta doveva riguardarsi come ipotesi di bancarotta documentale semplice, reato insuscettibile di essere perseguito perchè prescritto.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
La decisione impugnata ha puntualmente evidenziato il corredo probatorio che sostiene l’accusa.
Non soltanto, infatti, il riscontro documentale, puntualmente indicato, attesta l’esistenza della contabilità, ma inoltre l’inequivoca affermazione del commercialista T.F. è stata nel senso di aver riscontrato la notazione, affermando egli di aver detenuto per breve tempo il compendio documentale e di averlo riconsegnato avendo declinato l’invito a seguire professionalmente la società.
La circostanza è sufficiente non soltanto ad attesi il momento oggettivo della fattispecie, ma anche a finalità soggettiva, evidente essendo che la sottrazione della faccia documentale ha cagionato immediato pregiudizio alla massa del credito, impossibilitati ad un puntuale accertamento del patrimonio e dei movimenti prodromici al dissesto.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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