Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Ritenuto in fatto
1. – Nell’ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato G. P., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il 28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali é pendente il procedimento penale.
Il fatto per il quale é stato chiesto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall’on. P. nel corso di un’intervista pubblicata l’11 settembre 1998 dal quotidiano "L. R." sotto il titolo "Camera, concorso avvelenato. F. I. accusa: quei quiz ci diffamano". Nell’intervista il deputato P. aveva criticato il tenore di alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l’aveva definita <
Il Giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, giacchè le espressioni addebitate all’on. P. sarebbero estranee alla sfera di operatività dell’art. 68, primo comma, Cost. Rilevato che <
Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, sostiene che l’art. 68, primo comma, Cost. non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a quelli funzionali all’esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio dell’attività di espressione comune a tutti i consociati.
Poichè nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori dell’esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di un’intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione dell’espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell’ambito dell’attività parlamentare.
Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di <
2. – Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il ricorso, unitamente all’ordinanza di ammissibilità, é stato notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.
3. – La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall’Avv. S. P., si é costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei deputati il potere di affermare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. P. secondo quanto deliberato dall’Assemblea nella seduta del 28 marzo 2000.
La Camera resistente sostiene che il contenuto delle dichiarazioni dell’on. P. é del tutto corrispondente, sotto il profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti dichiarazioni rese nell’esercizio di una specifica e tipica funzione parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l’on. P., in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di F. I., nella seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a 20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi – relativi alla situazione politica italiana – fossero <
Nel corso di tale intervento l’on. P. avrebbe aggiunto che tutte le domande che riguardavano F. I. (e le opposizioni in genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in carica tra cui lo stesso P., <
La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso funzionale in relazione a dichiarazioni rese extra moenia, purchè siano espressione non di una semplice attività politica, ma di attività parlamentare.
Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque qualificarsi non come <
Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall’on. P. nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano "L. R." e contenute nell’articolo pubblicato l’11 settembre 1998, corrisponderebbero <
La resistente conclude pertanto che la tesi dell’Autorità giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’on. P. e le funzioni parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le dichiarazioni rese dall’on. P. nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano "L. R.".
Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio dell’attività parlamentare e quelle espresse nell’ambito di quest’ultima, dimostrata nel caso di specie dall’identità testuale tra le dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998 dall’on. Le P. nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo.
Considerato in diritto
1. – Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l’Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato – a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato G. P., per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.
Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel corso di un’intervista pubblicata l’11 settembre 1998 dal quotidiano "L. R.", relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare, come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: <
Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell’intervista l’on. P. aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di F. I., alla seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta (allegato all’atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta che l’on. P. aveva denunciato che tutti i quesiti che riguardavano F. I. e, in genere, le opposizioni, erano <
2. – Il ricorso non é fondato.
3. – Questa Corte é chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., se dall’esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante all’altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente.
Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare in una intervista giornalistica, cioé fuori dell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari é necessario che vi sia quantomeno <
, 11 e 10 del 2000).
Ciò premesso, non vi é dubbio che tra le dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute nell’intervista rilasciata al quotidiano "L. R." e le opinioni espresse nell’intervento dell’on. P. alla Conferenza dei capigruppo vi é non solo sostanziale corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi é corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari dell’opposizione, su cui é impostato l’intervento dell’on. P. alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni contenute nell’intervista circa il carattere <
E’ dunque ravvisabile piena <
3. – La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie nell’ambito della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost. comporta che il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest’ultima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato G. P., secondo quanto deliberato dall’Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 marzo 2002.
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.
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