Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7455 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. ha chiesto che venisse accertata la sussistenza del proprio diritto ad essere assunto dalla società Wagon Lits quale impresa subentrante alla precedente datrice di lavoro, Wasteels International Italia srl, nel contratto di appalto stipulato con la società Ferrovie dello Sato per il servizio di accoglienza e assistenza della clientela delle vetture letto.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha accolto la domanda rilevando che questa trovava fondamento nel disposto dell’art. 17 del contratto collettivo per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti del 24 aprile 2001, che prevedeva che in caso di cambio dell’appalto fosse garantita l’occupazione dei lavoratori in forza presso l’azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza dell’appalto, ed osservando che tale contratto era stato sottoscritto anche dalla associazione datoriale alla quale aderiva la società.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Compagnia Internazionale delle Carrozze e del Turismo s.a. (già Wagon Lits) affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso il M..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate dal resistente, dovendo osservarsi che l’art. 369 c.p.c. richiede che insieme al ricorso siano depositate la copia autentica della sentenza impugnata e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, non anche che di tali adempimenti venga fatta menzione nel ricorso per cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 5113/99, Cass. n. 3241/99). La prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 risulta soddisfatta, nel caso in esame, dalla produzione del fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio e dalla indicazione che in esso sono rinvenibili gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso, ed in particolare la copia integrale del c.c.n.l. per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti del 24 aprile 2001 (cfr. sul punto Cass. n. 17602/2011, Cass. sez. unite n. 7161/2010).

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e del c.c.n.l. per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dei trasporti, sostenendo l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 17 del predetto c.c.n.l. in quanto la materia da esso disciplinata (cambi appalto) era stata espressamente attribuita dal precedente art. 2 dello stesso contratto alla successiva eventuale contrattazione aziendale con la previsione che "A livello aziendale sono di competenza delle RSU/RSA, con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale. Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA … sulla scadenza dei contratti di appalto". 2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo, in sintesi, che, poichè le organizzazioni sindacali non avevano comunicato alla società il nominativo del M., e poichè quest’ultimo non si era attivato in tempo utile per richiedere l’assunzione, non sussisteva alcun obbligo di assunzione a carico della società. 3.- Il primo motivo è infondato. Invero, anche a voler prescindere dalla considerazione che la questione relativa alla competenza della contrattazione nazionale o di quella aziendale in materia di cambio di appalto non risulta essere stata oggetto di dibattito nei precedenti giudizi di merito, va rilevato che la norma contrattuale invocata dalla ricorrente non attiene alla disciplina dei contratti di lavoro nel caso di successione di una impresa ad un’altra nel contratto di appalto – vicenda che è disciplinata, invece, dall’art. 17 del contratto collettivo – limitandosi a stabilire a carico delle imprese un obbligo di informazione "sulla scadenza dei contratti di appalto". Come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la vicenda in esame trova, invece, compiuta disciplina nella disposizione di cui all’art. 17, secondo la quale "in caso di cambio di appalto sarà garantita l’occupazione dei lavoratori in forza presso l’azienda cessante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell’appalto. A tal fine l’impresa subentrante e le OOSS s’incontreranno nell’eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni dell’appalto rispetto alle precedenti per concordare le soluzioni possibili. A tal fine le parti richiamano espressamente anche quanto previsto dal D.Lgs. n. 18 del 2001", con l’ulteriore previsione, di cui al terzo comma dello stesso articolo, dell’obbligo per l’impresa subentrante di mantenere i trattamenti economici e normativi previsti per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del c.c.n.l..

4.- Anche il secondo motivo è infondato. Per quanto riguarda l’esistenza di limiti temporali agli obblighi posti dal contratto collettivo a carico dell’impresa subentrante e la necessità o meno di una iniziativa del lavoratore ai fini dell’assunzione, la Corte territoriale ha osservato che "in assenza di una espressa comminatoria di decadenza (che non risulta prevista dalla pattuizione collettiva testè citata), nessun rilievo ai fini della presente decisione potrebbe attribuirsi alla circostanza, peraltro non dimostrata (del tutto insufficienti a tale scopo sono le generiche dichiarazioni effettuate in proposito, in sede di interrogatorio libero, dal procuratore della convenuta C.I.C.L.T.), dell’esistenza di una richiesta da parte sindacale di assumere solo coloro che ne avrebbero fatto richiesta (è appena il caso di osservare che la possibilità di concordare in sede sindacale le "soluzioni possibili" è prevista solo nel caso di modifica delle condizioni di appalto, circostanza quest’ultima non dedotta nè provata dalla C.l.C.L.T.)." Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque sorretta da motivazione adeguata e coerente sul piano logico e che, come tale, non è assoggettabile alle censure che ad essa sono state mosse in questa sede di legittimità. Al riguardo, vale rimarcare che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di inerito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008). Deve, inoltre, ribadirsi che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come le scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 14972/2006). E tutto ciò a prescindere dalla considerazione che nel motivo in esame si fa riferimento ad una ricostruzione di fatti e di circostanze di cui si lamenta l’omesso o l’inadeguato esame, senza tuttavia indicare precisamente – con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – in quale atto siano state allegate le suddette circostanze ed in quale sede e modo esse siano state provate o ritenute pacifiche.

5.- Il ricorso va, dunque, rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ( art. 96 c.p.c.), pur proponibile per la prima volta anche in sede di legittimità per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, è tuttavia inammissibile in quanto formulata solo con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20914/2011, Cass. sez. unite n. 17300/2003, Cass. sez. unite n. 8363/90).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a, c.p.a e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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