Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
N.R. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 28 aprile 2011 del Tribunale di Caltanissetta (che, in parziale accoglimento del riesame, proposto contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 29 marzo 2011 del G.I.P. di Caltanissetta, ha annullato l’ordinanza stessa limitatamente al capo sub C), confermando nel resto il provvedimento de libertate), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1.) la provvisoria incolpazione a carico di N.R.. capo C) di imputazione:
M.G., G.C. e N.R. sono accusati: del delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente a G.C. (socio amministratore, titolare del 50% delle quote sociali:) e N.R. (socia titolare del residuo 50% delle quote sociali:) la titolarità della Fratelli M.A.e.
G. s.n.c., trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. In Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005. capo D di imputazione:
M.G., M.A.C., B.E. e N.R. sono accusati del delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente a M.A.C. (socio accomandatario) N.R. e B.E. (soci accomandanti) da cui N.R. acquistava successivamente la totalità delle quote detenute dalla B.E. – la titolarità della Centro Calcestruzzi M.A.C. &. C. s.a.s., trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. In Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005 e l’1.10.2008;
capo E) di imputazione:
M.G., M.A.C., B.E., N.R. e M.V. sono accusati del delitto di cui all’art. 110 c.p., D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, per avere, in concorso tra loro, attribuito fittiziamente dapprima a M.A.C. (nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione), B.E. (nella qualità di Vice Presidente del consiglio di amministrazione) e N.R. (nella qualità di consigliere) e, successivamente, a M. V. (nella sua qualità di amministratore unico,) la titolarità dell’A.G.M. società cooperativa a responsabilità limitata, trattandosi di società in cui, a seguito della sua scarcerazione, subentrava come socio occulto M.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo il M. già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.. in Campofranco, in epoca successiva e prossima al 29.6.2005 e il 23.9.2008.
In sede di interrogatorio di garanzia, l’indagata ha dichiarato di essere entrata a far parte delle società oggetto dell’ordinanza del G.I.P. nel solo interesse del marito M.A..
2.) l’ordinanza del Tribunale del riesame.
Con i motivi di riesame, la difesa ha dedotto l’assenza di gravità indiziaria con riferimento ai contestati delitti di attribuzione fittizia, attesa l’esistenza di "forti contrasti di natura familiare" tra la N. e il cognato M.G., tali da escludere che l’indagata abbia posto in essere condotte di agevolazione in favore del M..
Ad avviso della difesa si tratterebbe, piuttosto, di eventi societari legati esclusivamente a vicende familiari; difetterebbe inoltre, in capo all’indagata, il dolo specifico richiesto per la configurabilità del delitto in esame.
2.1) la declaratoria di prescrizione del delitto del capo sub C).
Il Tribunale del riesame, pur ritenendo integrati i presupposti costitutivi del reato sub C), ha considerato nel caso di specie che, essendo stata la condotta (di fittizia attribuzione al G. ed alla N. delle quote della "Fratelli M.") posta in essere da parte di M.G. nel 1998, il reato di cui all’art. 12 quinquies contestato al capo C) di imputazione deve ritenersi prescritto.
Ed infatti, benchè sia emerso, dalla documentazione prodotta dalla difesa che in data 16.2.2009 la predetta società veniva interessata da un’ulteriore variazione della compagine societaria, attraverso la cessione della quota di titolarità del G. da quest’ultimo alla N., che diveniva amministratrice della "Fratelli M.", tale ultima condotta di fittizia intestazione non è oggetto di contestazione da parte del P.M., verosimilmente in quanto verificatasi successivamente alla chiusura delle indagini preliminari.
2.2) le condotte contestate ai capi sub D) ed E).
Il Tribunale del riesame, nella disamina delle accuse dei capi D) ed E), ha spiegato che l’ordinanza di custodia cautelare in carcere 24 marzo 2001, è stata emessa a conclusione dell’attività di indagine condotta nel procedimento "Urano", per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., fondato sulle risultanze investigative riguardanti le dinamiche mafiose della famiglia di Mussomeli. della quale venivano ricostruite le modalità operative, i principali interessi sul territorio e la tipologia dei rapporti esistenti con i vertici locali di Cosa Nostra, risalendo fino a V.D..
In particolare quanto al capo D), l’ultimo atto di attribuzione fittizia di quote societarie della "Centro Calcestruzzi" è avvenuto il 1.10.2008, con il trasferimento della quota detenuta dalla B. all’odierna Indagata N.R., mentre, quanto all’A.G.M. (capo E) è avvenuto il 23.9.2008, all’atto della totale dismissione di ogni carica sociale da parte di M.A., N.R. e B.E. in favore di M.V., nominato amministratore unico (con conseguente consumazione dei reati in tale momento, trattandosi di un "reticolo di operazioni economiche simulate" aventi ad oggetto i medesimi beni, finalizzate a renderne sempre più difficile la riconducibilità all’unico vero dominus, l’indagato M.G.).
Inoltre la "Centro Calcestruzzi" è stata successivamente interessata da un’ulteriore variazione della compagine societaria, che non è oggetto di contestazione da parte del P.M. in quanto verosimilmente verificatasi in data successiva alla chiusura delle indagini: dalla visura storica della predetta società, prodotta dalla difesa, si evince infatti che in data 16.3.2009 la N. cessava dalla carica di socio accomandante, con contestuale cessione della propria quota alla giovanissima figlia M.K. (nata il (OMISSIS)).
Annota ancora il provvedimento impugnato come la nomina di una ragazza, che all’epoca aveva appena 18 anni alla carica di socio accomandante di una delle principali imprese di famiglia, da conto ancora una volta della notevole capacità dei M. di creare situazioni di apparenza giuridica difformi dalla realtà, e di ricorrere all’utilizzo di prestanome allo scopo di rendere sempre più difficile la riconducibilità delle società del gruppo all’unico vero dominus delle stesse, aumentando i passaggi giuridici intermedi tra l’originario titolare, M.G., ed i formali intestatari.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha condiviso la valutazione del G.I.P. evidenziando la sussistenza del pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte criminose da parte dell’odierna indagata, appartenente ad un nucleo familiare che ha mostrato di avere una particolare disinvoltura nel ricorrere, reiterata mente, all’utilizzo di operazioni societarie simulate all’unico fine di favorire un soggetto già condannato per associazione mafiosa e che le indagini svolte hanno mostrato essere ancora pienamente operativo nel territorio del mandamento di Mussomeli (dove ha continuato ad esercitare un penetrante controllo mafioso, soprattutto nell’affidamento di commesse relative ad opere pubbliche).
In proposito si evidenzia che l’articolato progetto elusivo condotto dai M. ha avuto inizio nel 1998, con la realizzazione della prima operazione economica fittizia (quella relativa alla "Fratelli M."), e non pare essersi concluso nemmeno all’esito delle indagini svolte nel presente procedimento, essendo emerso, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che il 16.2.2009 si è realizzata un’ulteriore cessione di quote della "Fratelli M." dal ragioniere G. alla N., mentre il 16.3.2009 quest’ultima cessava dalla carica di socio accomandante della "Centro Calcestruzzi", con contestuale nomina della giovanissima M. K., alla quale veniva ceduta la relativa quota.
3.) il ricorso della N. e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo dell’erronea valutazione del tempo di prescrizione dei reati contestati.
Con un secondo motivo la difesa della N. prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies e art. 43 c.p. relativamente ai capi di imputazione di cui ai capi d) ed e) della rubrica, evidenziando, tra l’altro, che la ricorrente non ha mai ricoperto carica alcuna all’interno della Centro calcestruzzi, come emerge dalle visure commerciali in atti, mentre ha ricoperto la sola carica di consigliere del C.d.A. all’interno dell’A.G.M., senza beneficiare di fittizie attribuzioni di quote sociali in ordine a tale carica.
Si contesta infine l’assenza di motivazione in punto di elemento psicologico ed in particolare sulla consapevolezza che la ricorrente aveva dell’esistenza di indagini a carico del cognato, arrestato solo nel 2001.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito indicate ed il suo accoglimento assorbe la seconda doglianza.
La difesa della ricorrente, sul punto della dedotta prescrizione, ha evidenziato che il Tribunale, nell’individuazione del momento di completa dismissione del M.G. da ogni carica sociale, nonchè di trasferimento delle relative quote sociali, in relazione alla Centro Calcestruzzi ed A.G.M., aveva testualmente affermato che:
"Questo processo di rinnovamento delle imprese in esame, iniziato nel 1998…attraversa una ulteriore e significativa fase nell’anno 2001, allorchè si registra la formale cessazione di ogni carica sociale da parte di M.G., peraltro, a questo punto, già sottoposto a regime di detenzione con l’accusa di associazione mafiosa"(Pag.
11).
Per la difesa tale asseverazione, che costituisce il portato degli elementi documentali in atto, quali le visure storiche estratte dalla camera di Commercio, cristallizzerebbe, pertanto, la condotta di assunzione della qualità di socio occulto del M.G., al 9 ottobre 2001, data dell’atto con il quale è stato comunicato la cessazione della carica sociale del M.G. da Presidente del c.d.a. dell’A.G.M., con vendita della quota dallo stesso posseduta (ordinanza pag. 11).
Da ciò la conclusione difensiva che, anche per tali ulteriori contestazioni, il Tribunale avrebbe dovuto emettere declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Invero, rileva ancora il ricorrente che, come si sostiene in ordinanza (pag. 5) il delitto di cui all’art. 12 quinquies ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumandosi nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia: nella specie da individuarsi nel tempo corrispondente alla cessazione delle cariche sociali ed all’assunzione della qualità di socio occulto del M. G., con contestuale vendita di quote- 9 ottobre 2001.
Pertanto, a giudizio del ricorrente, il permanere della situazione antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenterebbe un dato "non eccedente l’ambito di un postfatto non punibile", si cita in proposito: Cass. Sez. Un. 24 maggio 2001 – Ferrarese.
Da ultimo la difesa, pur convenendo che nelle ipotesi in cui, ad una condotta di fittizia attribuzione, seguano altre operazioni dirette a creare altre società al fine elusivo vietato dalla norma di che trattasi, non può più parlarsi di postfatto non punibile, ha negato in fatto che ciò sia accaduto nella vicenda.
Il M.G., socio occulto delle dette società, tale era prima dell’arresto e tale è rimasto dopo la scarcerazione, non essendo intervenute modiche, nè formali nè sostanziali, sulla sua presenza e/o gestione di fatto o diritto nelle rispettive società.
Se così non si opinasse – conclude il ricorrente – si trasformerebbe il reato da istantaneo con effetti permanenti a reato omissivo permanente, la cui consumazione si protrarrebbe sino a quando si mantiene la posizione di socio occulto di società, dopo averne dismesso la formale titolarità.
Il motivo è fondato per quanto di seguito si argomenterà in punto di mancanza di motivazione.
Nella specie, invero, a fronte di tale prospettazione difensiva, che negava in radice la sussistenza di modifiche, formali e sostanziali, sulla presenza e/o gestione di fatto o diritto nelle rispettive società da parte del M.G., era necessario fosse individuata ed argomentata, nella sua concreta sussistenza, la creazione di nuovi assetti societari, dalla originaria società fittizia. con la finalità precipua di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni.
Solo così provata e adeguatamente argomentata (sia pure ai soli effetti cautelari) tale "sequela di finalistiche condotte", senza soluzioni di continuità, trattandosi di comportamenti articolati in una pluralità di correlate attribuzioni fittizie, la consumazione del reato, anche agli effetti della prescrizione, verrebbe a coincidere con l’ultima di tali fittizie attribuzioni (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 1^, 23266/2010 Rv. 247581), altrimenti si verserebbe nell’ambito – sostenuto nel ricorso – di un "post factum" non punibile.
La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo, nel rispetto del principio di diritto in punto di consumazione del delitto D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 quinquies convertito nella L. n. 356 del 1992.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.
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