Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di S.M. G. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 16-12-2010 in ordine al reato di concorso in detenzione a fini dispaccio di ingente quantità di stupefacente ex art. 11 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 comma 2 (capo 2) imputazione), il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 10-02-2011, ritenuta infondata l’eccezione difensiva sull’asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, confermava l’impugnata misura intramuraria, rilevando la sussistenza di sufficiente quadro di gravità indiziaria, supportato dall’esito delle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni testimoniali dei "clienti" degli indagati del reato di spaccio, nonchè l’esigenza cautelare di tutela del concreto pericolo di recidivanza, garantito unicamente con la detta misura intramuraria, stante l’allarmante spessore "professionale" di capacità criminogena dell’indagato.
Avverso tale ordinanza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a mezzo dei propri difensori ed ad univoci motivi di gravame:
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 273 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 2, stante l’erronea interpretazione delle risultanze dell’unica captazione ambientale supportante il quadro accusatorio, circa la presunta attività illecita del ricorrente, sulla base di dichiarazioni cd. eteroaccusatorie sprovviste del tutto di riscontri necessari ed opportuni, specie in ordine al riferimento accusatorio circa la specifica condotta del ricorrente, in assenza di "qualsivoglia servizio di monitoraggio di pg. sulla necessaria verifica della sussistenza dell’asserita illecita trattativa" di cessione dello stupefacente, la cui natura e quantità, oltre la qualità è stata arbitrariamente ritenuta riferirsi a droga, peraltro in termini di ingente quantità, trascurandosi ogni pur necessario riscontro al generico riferimento, evincibile dalle intercettazioni incriminate, circa il termine "qualcosa", attribuito, in modi del tutto arbitrari e difformi dalla portata del riferimento, a droga del tipo cocaina e, peraltro, in ingente quantità, così trasformando una mera e gratuita deduzione investigati va in una asseritamente decisiva ed incontestabile prova d’accusa.
In ogni caso, ad avviso della difesa, trattandosi di fornitura di stupefacenti in più riprese e non in termini di contestualità modale e temporale, era dato correttamente escludere l’ipotesi dell’aggravante contestata, potendosi piuttosto trattare di ipotesi di reato continuato, fermo restando l’assoluta mancanza di motivazione e riscontro sul dato "oggettivo" della sostanza (quantità e qualità in punto di purezza).
Le doglianze difensive di cui ai richiamati motivi di ricorso sono fondate limitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria circa l’aggravante dell’ingente quantità di droga, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 comma 2. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza nei limiti suddetti con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro (in persone di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per il resto il gravame è infondato.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1, ter.
Ed invero, come esattamente sottolineato dalla difesa del ricorrente, l’indagine di verifica e valutazione degli elementi accusatori acquisiti, allo stato, agli effetti del corretto, logico e motivato tracciato del quadro di gravità indiziaria legittimante, ex art. 273 c.p.p., la misura cautelare personale deve essere necessariamente supportata da concludente, inequivoca, logica e non gratuitamente ipotetica motivazione che si ponga quale doveroso (anche in termini di garanzia costituzionale) baluardo tra una mera ipotesi indiziaria e quella di qualificante portata gravitazionale indiziaria per poter legittimare un provvedimento restrittivo della libertà personale di chiunque.
Orbene, in applicazione di tale imprescindibile; principio di diritto, giova evidenziare che, per quanto riguarda l’ipotesi accusatoria di concorso in spaccio di stupefacenti, l’impugnata ordinanza coglie, nella globalità valutativa dell’intera vicenda, apprezzabili spunti accusatori, debitamente motivati in relazione anche alla persona del ricorrente (cfr. foll. 2-3-4-5-6-7 ordinanza impugnata), facendosi carico di valutare, in termini di conseguenzialità anche logico-temporale e modale, il portato delle intercettazioni ambientali, delle indagini di p.g., sequestri di droga, dichiarazioni dei "clienti" dell’attività di spaccio.
Non altrettanto è ha dirsi quanto alla specifico riferimento alla gravità indiziaria circa l’aggravante dell’ingente quantità di droga riferita dall’accusa alla cessione operata dal ricorrente, attraverso il richiamo alla portata dell’intercettazione ambientale eseguita nel carcere di Cerinola durante i colloqui del 7-5-2008 tra lo S. L.F. ed il figlio L. (cfr. fol. 8 ordinanza impugnata).
Costui, secondo quanto si rileva nell’ordinanza impugnata, si sarebbe limitato a riferire al congiunto che il padre di tale S., condetenuto nella stessa struttura carceraria come successivamente accertato in sede di identificazione di tale soggetto nella persona di S.A., gli aveva portato "dieci chilogrammi di droga" e che si trattava di droga "buona" anche se costosa. Correttamente identificato il congiunto dello S. nella persona dell’attuale ricorrente, non si è spesa alcuna seppur sommaria, ancorchè non meramente quanto gratuitamente ipotetica, motivazione per supportare, sotto detto profilo accusatorio, specificamente contestato al capo 2) all’odierno ricorrente, la gravità indiziaria, non tanto e soltanto riferita alla natura dello stupefacente, ragionevolmente desumibile anche aliunde, ma all’aggravante della quantità ingente, in termini di consona aderenza all’indirizzo di questa Corte di legittimità in subiecta materia, non elusivamente e pressapochisticamente riconducibile solo ad un mero dato ponderale astratto ma riferito alla potenzialità drogante della sostanza in rapporto alla vastità dei suoi effetti in termini di doverosa verifica di estensibilità del conseguente oggettivo e soggettivo allarme sociale. Nulla di tutto questo, ancorchè in termini di valutazione in sede di fase endoprocessuale e non certo di giudizio di merito, risulta operato dal Tribunale catanzarese se non con un asserzione di mero stile (cfr., fol. 8 cit.), di guisa che si impone, sul punto, una motivata valutazione di tale aspetta nei termini innanzi segnalati, con conseguente annullamento al riguardo e rinvio allo stesso Tribunale di Catanzaro ex art. 623 c.p.p., lett. d), per nuovo esame, a prescindere dalla pur prospettata ipotesi di continuazione, relativa a cessioni in più riprese dello stupefacente, materia, in ogni caso riservata alla competente sede di eventuale giudizio di merito.
Per il resto il ricorso va rigettato, alla stregua delle considerazioni anzidette.
P.Q.M.
ANNULLA l’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità e RINVIA al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
RIGETTA nel resto.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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