T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 1049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso notificato il 7 settembre 2011 e depositato il successivo giorno 15, con cui la società S. a r.l. ha adito questo Tribunale chiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 30 del 18.12.2010, emesso dal Tribunale di Cassino Sezione Distaccata di Sora nei confronti del Comune di Frosinone per il pagamento della somma di Euro 35.799,90, oltre interessi ex D.L.vo 231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in complessivi Euro 850,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;

Visti gli articoli 112 e ss. del D.L.vo n. 104/2010;

Considerato, che prima di intraprendere il giudizio, il creditore deve attendere 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Considerato che l’odierno ricorso possiede i requisiti di legge ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Frosinone non ha provveduto al pagamento del proprio debito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) sul ricorso R.G. 848/11, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al Comune di Frosinone, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone che sarà nominato dal Prefetto di Frosinone su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Frosinone il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 800,00 (ottocento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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