Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7559 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G., con atto di citazione del 6 febbraio 2001 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina, la Compagnia generali Trattori spa per ivi sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in L. 135.500.000 per il grave inadempimento della convenuta nell’esecuzione dell’appalto, avente ad oggetto la revisione dei due motori marini CAT 3208, pertinenti all’imbarcazione Mochi 44 Fb. L’attore precisava che nei primi mesi del 2000 su incarico del signor Ma. all’epoca proprietario dell’imbarcazione, la Compagnia Generali Trattori aveva eseguito la revisione dei motori, che l’intervento eseguito per il corrispettivo di L. 26.000.000 non aveva avuto buon esito, che in occasione della vendita dell’imbarcazione dal Ma. al M. (attuale attore) il primo aveva chiesto una nuova revisione con il rilascio di garanzia integrale;

che il prezzo convenuto e poi pagato dall’attore era di L. 19.000.000, che anche tale intervento era risultato inutile. Infatti, il giorno 9 agosto 2000, data di inizio delle ferie dell’attore, il motore di destra aveva manifestato un anomalo innalzamento della temperatura e, una volta spento, non era più ripartito, che denunciato l’evento la CGT aveva inviato un proprio tecnico il quale riscontrava un danno conseguente al cattivo montaggio del collettore e che ciò aveva provocato una lesione della testata cui era seguita la fuoriuscita dell’acqua di raffreddamento e, quindi, il surriscaldamento del motore.

L’attore, provvedeva a proprie spese a far smontare il motore ritirato dalla CGT solo il 25 agosto 2000, che la CGT, inizialmente, pretendeva il pagamento anticipato della riparazione e, in seguito alle proteste, dell’attore aveva riconosciuto l’intervento in garanzia. Esponeva, ancora, di aver dovuto proporre ricorso per ingiunzione per ottenere la riconsegna del motore e la CGT aveva riconsegnato il motore il 10 ottobre 2000 con notevole ritardo e dopo che ormai era trascorsa la stagione estiva, periodo di utilizzo dell’imbarcazione.

Si costituiva la CGT che contestava la fondatezza della domanda rilevando:

l’eccessiva entità dei danni richiesti, precisando che i motori avevano già; compiuto nove anni di attività e negava che l’intervento eseguito nell’aprile 2000 riguardasse il collettore, causa del guasto lamentato, e che ad esso potesse riferirsi la garanzia prestata.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 440 del 2003, precisato che oggetto della domanda non era la riparazione, di fatto utilmente eseguita in garanzia dalla CGT ma il risarcimento dei danni, accoglieva parzialmente la domanda condannando la stessa a restituire la somma di Euro 2.582,28 maggiorata di interessi sborsata da M. per lo smontaggio del motore, attività accessoria a quella riconosciuta in garanzia. Nel resto, riteneva che l’attore non avesse adempiuto all’onere di dar prova dei danni subiti e della riferibilità di questi ad un errore della CGT. Avverso questa sentenza interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Roma, il M., censurando la decisione del Tribunale di Latina sotto diversi profili. Si costituiva la CGT resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale, eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità delle domande formulate dall’attore in ragione dell’intervenuta transazione tra gli stessi.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3754 del 2009 respingeva gli appelli proposti da entrambe le parti. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava: a) che andava rigettato l’appello incidentale proposto dalla CGT perchè l’esistenza di un accordo transattivo andava dimostrato mediante documento, nè dalle lettere intercorse tra le parti si poteva desumere la conclusione di un accordo transattivo; b) andava riconfermata l’esistenza del dedotto inadempimento della CGT, considerato che lo smontaggio ed il montaggio del motore erano compresi nell’intervento di manutenzione e che, anche in relazione a tale fase, incombeva all’appaltatrice CGT l’obbligo di rendere la prestazione con diligenza e nel rispetto delle regole d’arte, c) che andava riconfermata la decisione del Tribunale di Latina in ordine alla liquidazione dei danni perchè l’interessato non aveva provveduto a dimostrare i danni subiti, non essendo sufficiente l’automatico riferimento al valore locativo dell’imbarcazione.

La cassazione della sentenza n. 3754 del 2009 è stata chiesta da M.G. con atto di ricorso affidato a tre motivi. La Compagnia Generale Trattori spa, ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di Appello di Roma, secondo il ricorrente, per non aver applicato, nel caso di specie, il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale in qualsiasi ipotesi di danno per inutilizzabilità di un bene deve procedersi alla valutazione equitativa, tenendosi conto dei costi di mantenimento e del vantaggio dell’utilizzo. Specifica il ricorrente che nel caso in esame il Giudice ha accertato l’inadempimento dell’appaltatore ed ha riconosciuto che il bene non è stato utilizzato dal 9 agosto 2000 al 10 ottobre 2000; i costi di mantenimento del bene fermo sono stati pari a L. 20.336.000, come da documentazione allegata e da CTU espletata, il valore locativo del bene per il periodo di mancata utilizzazione era (come da CTU) di L. 112.500.000. Pertanto, conclude il ricorrente, sussistevano tutte le ragioni per accedere alla liquidazione equitativa del danno, avendo l’attore fornito la prova dell’an, ma anche i presupposti del quantum in "parte qua", (costi) addirittura documentati e quindi dimostrati con certezza.

1.1.= Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, perchè la Corte di Appello di Roma non ha tenuto conto che il danno da "fermo tecnico" è risarcibile, e, in assenza di prova specifica, con valutazione equitativa dello stesso.

1.1.a).= Va qui, intanto, ricordato che questa Corte in più occasioni ha affermato il principio secondo cui – in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno, anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione), comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

1.1.b).= Ora, il principio appena indicato non può non essere riferito anche all’ipotesi in esame sia perchè, ai fini che qui interessa, non vi è sostanziale differenza tra autovettura e imbarcazione considerato che, entrambi, sono beni mobili registrati e, soprattutto, beni destinati alla circolazione ed al trasporto ad uso privato, sia perchè la Corte di Roma ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria della società Compagnia Generali Trattori, ed, ad un tempo, che il bene non era stato utilizzato dal 9 agosto 2000 fino alla data del 10 ottobre 2000. A sua volta, l’attuale ricorrente, aveva avanzato specifica domanda di liquidazione del danno, anche nella forma equitativa, considerato che – come si legge in sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni delle parti chiedeva il risarcimento dei danni (…..), indicando l’ammontare nella misura corrispondente al valore locativo del bene, ovvero, "nella diversa somma anche, equitativamente, liquidata e ritenuta di giustizia". 2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2967 c.c. nonchè artt. 342 e 346 c.p.c. e difetto di motivazione. Avrebbe errato, la Corte romana, secondo il ricorrente nell’aver rigettato la richiesta risarcitoria in ordine alle spese di gestione sostenute da M. nel periodo di non utilizzabilità dell’imbarcazione, ritenendo che l’appellante non avesse rivolto una specifica censura alla sentenza di primo grado. Piuttosto, specifica il ricorrente, nell’atto d’appello l’esponente aveva chiaramente criticato la relativa esclusione contenuta nella sentenza di primo grado attraverso una critica nel suo complesso proprio con l’evidenziare l’illogicità delle argomentazioni rispetto ai principi giuridici applicabili al risarcimento ed alle risultanze istruttorie acquisite.

2.1.= Questo secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c., e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale respingendo gli appelli ha ritenuto di compensare le spese omettendo, però, la pronuncia sulle spese pregresse, nonostante, che con l’atto di appello fosse stata censurata la decisione del Tribunale di compensare le spese.

3.1.= Questo motivo rimane assorbito, considerato che l’annullamento della sentenza impugnata ripropone il riesame del regolamento delle spese giudiziali nel suo complesso. Ciò posto va, comunque, osservato che non ha ragion d’essere la censura secondo cui la Corte romana abbia omesso la pronuncia sulle spese pregresse perchè come è detto nella motivazione della sentenza impugnata, "il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione "anche" delle spese di questo giudizio", laddove l’avverbio "anche" sta a significare che la Corte romana ha esaminato ed ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza anche nel pregresso giudizio.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con il primo motivo del ricorso incidentale, la resistente lamenta la violazione dell’art. 1668 e dell’art. 2696 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte romana secondo la ricorrente, nell’aver fondato la dichiarazione di responsabilità della CGT su una presunzione di secondo grado: da un lato la prima presunzione si baserebbe su un meccanicistico post hoc ergo propter hoc: poichè l’intervento manutentivo è avvenuto nell’aprile 2000 ed il guasto si è verificato pochi mesi dopo, non può seriamente mettersi in dubbio il nesso eziologico tra l’intervento ed il guasto.

La sussistenza (presunta) di detto nesso dall’altro lato fonda la responsabilità ex art. 1668 cod. civ. che è presunta in caso di vizio o difformità dell’opera. Epperò, incrociando le due presunzioni, la Corte di merito avrebbe omesso, sempre secondo la ricorrente – di rilevare l’assoluta mancanza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento operato dalla CGT nell’aprile 2000 e il guasto occorso nell’estate dello stesso anno. Ora, controparte, nel corso del giudizio, chiarisce ancora la ricorrente, non avrebbe fornito la benchè minima dimostrazione di un inadempimento, oltre, ovviamente, del nesso causale tra lo stesso ed i difetti (dimostrazione che era assolutamente a suo carico).

Piuttosto esisterebbe, invece, la prova contraria che deriverebbe dal fatto che l’intervento effettuato dalla CGT non ebbe a riguardare in alcun modo il collettore di scarico," del resto l’intervento della CGT avrebbe riguardato unicamente alcune parti dei motori (la parte centrale ed inferiore) e non certo il collettore il quale come facilmente si intuisce è un elemento strutturalmente distinto dal motore. Lo stesso CTU, anche (ma non solo) quando ha reso i chiarimenti sollecitati da parte attrice ha affermato che il collettore non necessariamente viene smontato unitamente al motore ma, soprattutto, che la causa della rottura della testata del motore fosse una conseguenza della rottura del collettore non è l’ipotesi più verosimile.

4.1.= Il motivo è inammissibile, perchè la ricorrente con tale censura, anche se ha dedotto una violazione di legge, rimette in realtà in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto operato dal giudice del gravame tratto dall’analisi degli elementi di valutazione e in sè coerenti con la riconducibilità dell’inconveniente verificatori a carico del motore dell’imbarcazione del M. all’attività di manutenzione svolta dalla CGT, finalizzata a rimettere in efficienza i motori.

4.1.a).= Epperò l’apprezzamento del giudice del gravame, privo di vizi logici e supportato dai riscontri probatori, anche, da quelli indicati dalla ricorrente – come nel caso in esame- è sottratto al sindacato del giudice di legittimità, posto che la valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti rientra nell’ambito di discrezionalità del giudice.

5.= Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’intervenuta transazione. Avrebbe errato la Corte di Appello romana per aver escluso l’esistenza di un accordo transattivo tra le parti. Piuttosto, ritiene la ricorrente la corrispondenza intercorsa tra le parti evidenzia con chiarezza da un lato la sussistenza di una cosiddetta res dubia (vale a dire una questione controversa tra le parti) e dall’altro il nuovo regolamento degli interessi, risultante dalle reciproche concessioni delle parti delle quali, tuttavia, non era necessaria una precisa e dettagliata indicazione, perchè è sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall’uno e dall’altro contraente potesse essere desunto.

5.1= Anche questo motivo è inammissibile perchè, anche con tale censura, la ricorrente pur se ha dedotto una violazione di legge, rimette, in realtà, in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto operato dal giudice del gravame tratto dall’analisi dell’intera relazione epistolare intervenuta tra le parti e in sè coerente con l’esclusione dell’esistenza di un accordo transattivo. Come ha avuto modo di chiarire, la Corte romana ha esplicitamente escluso che dalle lettere intercorse tra le parti si potesse desumere – contrariamente a quanto ritiene l’attuale ricorrente – la conclusione di un accordo transattivo.

In definitiva, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Romania quale provvederà per il regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà al regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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