Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – La Martin & Boulart – Assureurs Maritimes et Transports s.a., società di assicurazioni, agiva in surroga, innanzi al Tribunale di Torino, nei confronti della T.M.O. Gorent s.r.l., per il risarcimento del danno cagionato alla propria assicurata Michelin Italiana S.p.A. Precisava di aver indennizzato quest’ultima, versandole Euro 106.326,95, per la perdita, a seguito di rapina di un carico di 1.100 pneumatici del cui trasporto da Cuneo ad Atessa la società assicurata aveva incaricato la T.M.O. Gorent S.r.l.. La convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della Martin & Boulart, osservando che dal documento di trasporto risultava che la merce era stata venduta dalla Michelin alla Sevel, destinataria del trasporto. Pertanto, a seguito della consegna della mercè dalla Michelin Italiana alla T.M.O. Gorent, la società destinataria era divenuta proprietaria dei beni, ai sensi dell’art. 1510 cpv. c.c., in base alla quale il trasporto costituiva modalità esecutiva della vendita da piazza a piazza, per il cui il vettore, sostituito al venditore, assumeva la veste di ausiliario ex lege dell’acquirente, a prescindere da un’effettiva volontà di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che il venditore non rispondeva dell’inadempimento del vettore. Nella specie, sosteneva, solo la Sevel, e non già la Michelin, avrebbe potuto chiedere al vettore T.M.O. Gorent il risarcimento del danno per la perdita della merce trasportata, di cui era già divenuta proprietaria. La Martin & Boulart non era, quindi, legittimata ad agire in surroga, avendo pagato l’indennizzo a soggetto non titolare del relativo diritto. In subordine, tra l’altro, chiamava in causa la Allianz Subalpina, sua assicuratrice per la responsabilità civile, nei confronti della quale proponeva domanda subordinata di garanzia; la quale si costituiva e resisteva alla domanda.
2. – Il Tribunale, accolta l’eccezione preliminare, respingeva la domanda, ribadendo il principio secondo cui, in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, con la consegna della merce al vettore (o allo spedizioniere), il venditore trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario -la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento, con la conseguenza che la qualità di assicurato avente diritto all’indennizzo, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall’acquirente.
3. – Con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, la Corte di Appello di Torino respingeva l’appello della Martin e Boulart, osservando:
3.1. la produzione di copia della polizza (n. (OMISSIS)), da cui si evinceva il rapporto di assicurazione con le società del gruppo Michelin, era ammissibile, poichè essendo diretta a dimostrare il tipo di contratto di assicurazione cui si riferisce l’azione di surroga, era di per sè potenzialmente indispensabile alla decisione della causa. Solo dalla polizza era ricavabile la natura del contratto e, di conseguenza, individuabile il titolare dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione;
3.2. il gravame, tuttavia, era infondato nel merito. L’impostazione dei termini della questione operata dalla parte appellante era senz’altro corretta in diritto, poichè faceva giustamente leva sulla differenza tra assicurazione per conto di chi spetta, che attribuisce la garanzia al soggetto il quale, al momento del verificarsi del sinistro, sia titolare del rischio protetto, ed assicurazione in favore del contraente o di terzo determinato fin dalla stipula del contratto, avente diritto alla prestazione indennitaria. Si trattava, pertanto, di stabilire se e qual tipo di contratto di assicurazione operasse nell’ipotesi.
3.2.1. Dal documento prodotto nel giudizio d’appello si ricavava, benchè redatto in lingua francese, che la Martin & Boulart ed altra compagnia (la Royal Sun Allianz), ciascuna assicurando il 50% della copertura, stipularono con Manifacture Francaise de Pneumatiques Michelin una polizza per i danni da trasporto marittimo (non era chiaro, data la mancanza di traduzione, se estesa anche ad altri tipi di trasporto) in favore delle società del gruppo Michelin, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 ("Prise d’effet: ler janvier 2002"), e dunque non operativa alla data del sinistro ((OMISSIS)). Nella memoria di replica parte appellante aveva dedotto che "sebbene sia stata per errore prodotta la polizza sottoscritta nel 2002, una polizza di identico tenore vigeva fra le parti anche nell’anno precedente". L’affermazione, però, non trovava riscontro in atti e non poteva essere assunta come dato processuale accertato, non essendo accreditata che dalla mera asserzione di parte. Ne derivava che, pur apparendo un’assicurazione per conto altrui, spettante, cioè, ai soggetti esattamente predeterminati già al momento di stipula della polizza, e individuabili, nella specie, nelle società del gruppo Michelin – il che avrebbe attribuito a queste ultime l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto e, ai fini del decidere, l’applicazione del principio invocato da parte appellante a sostegno della propria legittimazione – il documento prodotto non valeva alla finalità probatoria perseguita, in quanto dimostrava un rapporto di assicurazione sorto in epoca successiva al verificarsi del sinistro in lite.
3.3. – Non era ammissibile la domanda alternativa di surrogazione, ai sensi dell’art. 1201 c.c., nei diritti della Michelin Italiana verso la T.M.G. Gorent La surrogazione per volontà del creditore ( art. 1201 c.c.) e la surrogazione dell’assicuratore ( art. 1916 c.c.) si fondano su presupposti di fatto e di diritto diversi, attuandosi la prima per volontà del creditore in virtù di una dichiarazione formale ed espressa del solvens, mentre la seconda deriva dalla volontà della legge, come conseguenza dell’avvenuto adempimento degli obblighi che, in forza del contratto assicurativo, gravano sull’assicuratore. Pertanto si tratta di domande distinte e non di una mera variabile qualificativa della medesima pretesa, di talchè l’azione basata sull’art. 1201 c.c. non può nè ritenersi inclusa in quella proposta ai sensi dell’art. 1916 c.c., nè può essere avanzata per la prima volta in sede di impugnazione (Cass. n. 1543/85 e Cass. n. 3937/95).
3.3.1. – Nella specie la domanda di surrogazione ex art. 1201 c.c. era stata proposta per la prima volta con l’atto d’appello, non essendo contenuta nè nella citazione di primo grado, nè nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5 testo in allora vigente. Nè varrebbe obiettare che nella citazione di primo grado l’attore non avesse operato espresso riferimento nè all’una, nè all’altra delle precitate norme e che, con seguentemente, dovessero ritenersi proposte entrambe le domande di surroga. La corretta interpretazione dell’atto introduttivo della lite, infatti, portava a ritenere proposta soltanto l’azione prevista dall’art. 1916 c.c., come evidenziava la circostanza che la Martin & Boulart aveva dichiarato di agire quale "assicuratrice" della Michelin Italiana e di essere "surrogata nei diritti dell’assicurata, di quanto alla medesima da essa corrisposto a titolo di indennizzo" (v. pag. 4 della citazione).
Il riferimento a tali nozioni ("assicuratrice", "assicurata", "indennizzo") non lasciava adito a dubbi di sorta sulla natura dell’azione esercitata, nel senso che la società attrice aveva inteso agire non come terzo adempiente l’altrui obbligazione risarcitoria, ma come assicuratore che aveva eseguito la prestazione cui era contrattualmente tenuto verso 1 assicurato.
3.4.- Restava, conseguentemente, assorbito l’esarne del secondo e del terzo motivo di gravame, concernenti, rispettivamente, la responsabilità vettoriale ex art. 1693 c.c. e la misura del risarcimento; nonchè l’esame della domanda subordinata di garanzia proposta dalla T.M.O. Gorent contro la Allianz. Subalpina.
4. – Con atto notificato il 10/6/2008, la Martin & Boulart proponeva dinanzi alla medesima Corte territoriale ricorso per revocazione della predetta sentenza ex art. 395 c.p.c., n. 4, rilevando che essa si fondava su un errore evidente, obiettivo e di immediata rilevabilità, costituito dall’individuazione della data di stipulazione della polizza considerata, che fu sottoscritta a BRUXELLES il 20 aprile 2000 con effetto in data 1 gennaio 2000, mentre l’efficacia del 1 gennaio 2002 era stabilita unicamente per l’addizionale di polizza (Avenant), allegato in calce alla polizza stessa, con autonoma numerazione; che la polizza vera e propria era nella versione del 2000, e completa dei patti aggiunti sottoscritti in data posteriore al sinistro, e neppure per esso rilevanti.
Risultava comunque inequivocabilmente dal documento che la detta decorrenza dal 1 gennaio 2002 si riferiva solo all’Avenant. I giudici avrebbero dunque certamente attribuito al documento un contenuto testuale diverso da quello effettivo, così incorrendo in una delle tipiche ipotesi di errore di fatto ( art. 395 c.p.c., n. 4; che l’errore era caduto su di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte respinto l’appello proprio sulla base del presupposto erroneo dell’assenza di prova circa la vigenza della polizza prodotta al momento del sinistro.
4.1. Si costituì la T.M.O. contestando l’ammissibilità e la fondatezza della revocazione: la polizza era stata inammissibilmente prodotta in grado di appello, onde doveva aversi per non prodotta e nulla era dato desumere da essa; mancava il nesso di causalità fra il preteso errore e la revocazione, avendo la sentenza negato il riferimento della polizza al trasporto su strada: "ciò significa che, quand’anche sussistesse il preteso errore revocatorio in ordine alla data di decorrenza della copertura assicurativa, il rischio assicurato riguarda solo i trasporti marittimi e non quelli terrestri, cioè i trasporti come quello per cui è causa e dunque la domanda di revocazione è inammissibile, in quanto il preteso errore in ordine alla data di operatività della polizza deve essere accompagnato da attività di traduzione del documento dal francese all’italiano, per comprendere l’esatto tenore delle clausole contrattuali e da attività ermeneutica, preclusa al Giudice della revocazione"; in ogni caso la data di decorrenza della polizza era stata oggetto di giudizio da parte della Corte territoriale, sulla base di rilievi pacifici fra le parti: "In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta in appello, a pag. 6, la T. M.O. – GORENT s.r.l. ha rilevato che la polizza "è irrilevante ai fini della prova della correttezza del pagamento da parte della MARTIN & BOULART a favore della MICHELIN ITALIA s.p.a., per la semplicissima ragione che la polizza in questione risulta essere stata stipulata in data 26.02.2002, mentre l’azione esercitata dalla MARTIN & BOULART si riferisce alla perdita di un carico di pneumatici avvenuta in data 18.06.2001, cioè in data anteriore alla stipulazione della polizza prodotta in giudizio". A tale rilievo, ribadito dalla T.M.O. – GORENT s.r.l. nella comparsa conclusionale in appello, ha fatto seguito il riconoscimento della MARTIN & BOULART di non avere prodotto una polizza di data anteriore al 2002. In particolare, nella memoria di replica depositata in appello, a pag. 2, la MARTIN & BOULART ha dichiaralo: "Si evidenzia che, sebbene sia stata per errore prodotta la polizza sottoscritta nel 2002, una polizza di identico tenore vigeva fra le parti anche nell’anno precedente". A fronte di tale assunto della MARTIN & BOULART, la Corte ha ritenuto l’affermazione della vigenza di polizza di identico tenore priva di riscontro documentale, sicchè l’individuazione della data di decorrenza della polizza era stata frutto di giudizio.
4.2. Si costituì anche l’Allianz, contestando l’ammissibilità della revocazione, fondata sul documento inammissibilmente prodotto in appello, la cui datazione fu oggetto di discussione e trattazione in detto grado e che comunque necessitava di deduzioni ed interpretazioni.
4.3. – Con sentenza depositata il 3 giugno 2010, la Corte di Appello di Torino, dopo aver richiamato i consolidati principi giurisprudenziali applicabili nella materia affermava che la revocazione proposta era "doppiamente inammissibile":
4.3.1. la prima ratio decidendi si fondava sul rilievo, indiscutibile ed emergente dalla sola lettura della sentenza revocanda, secondo il quale la data della polizza prodotta fu oggetto di discussione fra le parti e di conclusiva statuizione da parte della Corte. L’errore rilevante ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è quello che concerne un dato di fatto presupposto dalla decisione con il vincolo della dipendenza logica, ma non oggetto di discussione delle parti e viepiù d di statuizione da parte del giudice.
4.3.2. la revocazione era altresì inammissibile in rapporto alla decisività. La motivazione innanzi testualmente riportata mostrava chiaramente l’enunciazione di due rationes decidendo, una prima fondata sul fatto che l’oggetto della polizza prodotta da parte appellante a fondamento della sua domanda proposta in via surrogatoria, non comprendeva il trasporto su strada, quale quello oggetto di giudizio, ma solo il trasporto marittimo, del tutto irrilevante nel caso di specie. Una seconda, basata sulla datazione della polizza medesima in rapporto al sinistro, che è stata specificamente oggetto della domanda di revocazione. Era chiaro, secondo il Giudice della revocazione che, seppure si fosse concluso per l’erroneità della seconda ratio, nondimeno la prima sarebbe stata ampiamente sufficiente a fondare la reiezione disposta dal giudice di appello, con la conseguenza che la revocazione non aveva il carattere della decisività, nei termini della dipendenza logica della statuizione revocanda da quella sola ratio decidendi.
5. – La Martin & Boulart ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi avverso la sentenza di appello e siila base di due motivi avverso quella di revocazione. Resistono, con rispettivi controricorsi, l’Allianz e la T.M.O. Gorent, proponendo entrambe ricorso incidentale sulla base di un motivo, riproponendo l’eccezione d’inammissibilità della produzione della polizza in appello; la T.M.O. ripropone, in via di ricorso incidentale condizionato tutte le eccezioni formulate nei precedenti gradi e non esaminate perchè assorbite.
5.1. Rispetto alla sentenza d’appello, soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione sui seguenti fatti controversi e decisivi per il giudizio e formula i relativi "momenti di sintesi", lamentando che la Corte di Appello abbia:
5.1.1. del tutto omesso di indicare sulla base di quali elementi abbia individuato nel 1 gennaio 2002 la data di decorrenza della polizza prodotta dalla ricorrente, escludendone la vigenza all’epoca del sinistro oggetto di causa e, per tale ragione, la rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione della corretta erogazione dell’indennizzo assicurativo e dunque della ricorrenza dei presupposti della surroga ex art. 1916 c.c.; la corretta valutazione del documento prodotto avrebbe dovuto condurre ad individuare la data di entrata in vigore del contratto di assicurazione nel là gennaio 2000;
5.1.2. non adeguatamente motivato la propria affermazione secondo cui la polizza prodotta dalla esponente non potrebbe con sufficiente grado di certezza ritenersi idonea a coprire i danni verificatisi in occasione di trasporti su strada, quale era quello oggetto di causa, implicitamente escludendo anche per tale motivo la rilevanza del documento ai fini della dimostrazione della corretta erogazione dell’indennizzato assicurativo e della ricorrenza dei presupposti della surroga ex art. 1916 c.c.; la corretta valutazione del documento prodotto avrebbe dovuto condurre a ritenerne l’ambito di applicazione esteso ai trasporti di qualunque tipo, ivi compresi quelli su strada;
5.1.3. in punto tardività della domanda fondata sulla surrogazione nei diritti della S.p.A. Michelin Italiana per atto volontario della medesima ai sensi dell’art. 1201 c.c., la motivazione della pronuncia impugnata è insufficiente in quanto la Corte d’appello ha omesso di considerare espressioni contenute nell’atto di citazione chiaramente riferibili solo alla fattispecie di surrogazione di cui all’art. 1201 c.c.; un’interpretazione del contenuto della domanda correttamente condotta, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto di citazione, avrebbe portato a ritenere con esso tempestivamente fatta valere la surrogazione ai sensi dell’art. 1201 c.c., pur in assenza di esplicito riferimento a tale disposizione di legge.
5.2. Con riferimento alla sentenza della Corte d’appello resa all’esito del giudizio di revocazione, la ricorrente propone i seguenti motivi:
5.2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Secondo la ricorrente, nella sentenza del 2008, quello della decorrenza della polizza prodotta non era un punto sul quale la Corte aveva "pronunciato", e cioè espresso un giudizio che fosse il risultato di un’attività di valutazione ed apprezzamento delle risultanze processuali. Come già rilevato nel giudizio di revocazione, la Corte non risultava infatti avere ricostruito la decorrenza della polizza in forza di una valutazione o di un giudizio interpretativo, ma appariva essersi limitata ad affermare tale dato, come elemento certo, percepito attraverso una semplice attività ricognitiva e del tutto priva di qualsiasi connotazione di tipo valutativo; come frutto di mera supposizione e non di valutazione o giudizio. Nella pronuncia resa nel giudizio di revocazione e qui impugnata, la Corte d’appello non avrebbe neppure indicato sulla base di quali elementi, emergenti dalla sentenza revocanda, aveva ritenuto di potere affermare che il dato fattuale su cui era caduto l’errore in questione – la decorrenza della copertura assicurativa – fosse stato "oggetto di discussione fra le parti". A proposito delle deduzioni delle parti, nella motivazione della sentenza impugnata per revocazione, la Corte si limitava a riferire che: "Nella memoria di replica parte appellante deduce che sebbene sia stata per errore prodotta la polizza sottoscritta nel 2002, una polizza di identico tenore vigeva tra le parti anche nell’anno precedente". L’affermazione però non trova riscontro in atti e non può essere assunta come dato processuale accertato, non essendo accreditata che dalla mera asserzione di parte". Alla luce della suddetta, unica, affermazione della ricorrente riportata dalla Corte nella sentenza (e ripresa dalla pagina 2 della memoria di replica depositata nel giudizio di appello) – intesa a precisare che era stata "per errore" prodotta la versione del documento completa della condizioni addizionali sottoscritte nel 2002 e non operanti al momento del sinistro e ad evidenziare che si trattava di un errore irrilevante, ed interpretata invece dalla Corte come riferita ad un diverso contratto assicurativo vigente nel 2001 – non appariva possibile sostenere che il punto fosse stato oggetto di dibattito processuale tra le parti, così da doversi per tale ragione escludere l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4. Invece la Corte avrebbe dovuto ritenere che l’errore fosse caduto su una circostanza rimasta incontroversa, posto che, al di fuori della suddetta affermazione, Martin & Boulart non risultava avere nei propri atti difensivi mai null’altro detto in ordine alla decorrenza della polizza. E dunque la Corte d’appello nel giudizio di revocazione avrebbe fatto erronea applicazione dei principi discendenti dall’art. 395 c.p.c., n. 4, laddove ha ritenuto che l’errata percezione, del dato circa la decorrenza della copertura assicurativa risultante dalla polizza prodotta in atti, integrasse un errore di giudizio dei giudici di appello su un punto controverso, anzichè un errore di fatto assumibile nella previsione della norma richiamata.
5.2.11. Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). La decisione sarebbe altresì affetta da vizio di omessa od insufficiente motivazione, mancando qualunque indicazione degli elementi che dovrebbero sorreggere il convincimento della Corte d’appello che "la data della polizza prodotta fu oggetto di discussione fra le parti e di conclusiva statuizione da parte della Corte". La Corte si limita infatti ad affermare del tutto apoditticamente – con motivazione insufficiente ed inadeguata – che si tratterebbe di rilievo "indiscutibile ed emergente dalla sola lettura della sentenza revocanda", senza tuttavia neppure indicare da quale o quali affermazioni contenute della sentenza impugnata dovrebbe ricavarsi che il dato fattuale su cui è caduto l’errore di cui trattasi – la data di decorrenza della copertura assicurativa – sia stato oggetto di "statuizione da parte della Corte"; nè tanto meno sulla base di quali enunciazioni contenute nella sentenza sarebbe possibile affermare che la questione avesse formato "oggetto di discussione fra le parti". 5.2.3.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) e 5.2.4. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). La sentenza emessa dalla Corte d’appello di Torino a conclusione del giudizio di revocazione merita di essere cassata anche quanto alla sua seconda ratio decidendi, al secondo profilo d’inammissibilità della domanda di revocazione da essa rilevato, consistente nell’asserito difetto di decisività dell’errore denunciato. Svolgendo una discutibile analisi della sentenza d’appello, la Corte territoriale individua infatti, in essa, "la enunciazione di due rationes decidendi: una prima fondata sud fatto che l’oggetto della polizza prodotta da parte appellante a fondamento della sua domanda proposta in via surrogatoria non comprendeva il trasporto su strada, quale quello oggetto di giudizio, ma solo il trasporto marittimo, del tutto irrilevante nel caso di specie. Una seconda, basata sulla datazione della polizza medesima in rapporto al sinistro, che è stata specificamente oggetto della domanda di revocazione". Secondo la Corte, anche laddove si ritenga che i Giudici d’appello siano effettivamente incorsi nell’errore revocatorio denunciato dalla esponente con riferimento alla seconda delle due rationes, la prima, relativa all’ambito della copertura offerta dalla polizza, sarebbe comunque addirittura "ampiamente sufficiente" a fondare la reiezione della domanda della parte appellante; la sentenza non potrebbe pertanto ritenersi resa per effetto della sola statuizione revocanda. Anche su tale secondo profilo la pronuncia d’inammissibilità della revocazione appare non essere sorretta da sufficiente e congrua motivazione, posto che l’enunciazione della Corte d’appello sull’ambito della copertura assicurativa in cui i Giudici della revocazione individuano la prima ratio della reiezione dell’appello (e cioè l’affermazione attraverso cui la Corte individua nel documento prodotto nel giudizio d’appello "una polizza per i danni da trasporto marittimo (non è chiaro data la mancanza di traduzione, se estesa anche ad altri tipi di trasporto)..") appare ad una corretta analisi della sentenza impugnata nulla più che un mero obiter, un’affermazione di carattere chiaramente incidentale, riportata anche graficamente tra parentesi e per di più espressa in termini meramente dubitativi. Detta affermazione certamente non esprime l’esito di un giudizio, con il quale la Corte avrebbe accertato che il rischio assicurato riguarderebbe esclusivamente i trasporti marittimi, con esclusione di quelli terrestri quale quello per cui è causa. Con essa la Corte si sarebbe limitata ad esplicitare un proprio interrogativo, anche di natura linguistica, sull’aspetto dell’oggetto della copertura assicurativa; punto che tuttavia non ha approfondito e soprattutto non sarebbe stata oggetto di statuizione, ritenendo la questione assorbita dall’accertamento in punto decorrenza della polizza. Il giudizio di non decisività dell’errore formulato dalla Corte non sarebbe sorretto da congrua e sufficiente motivazione, avendo la Corte erroneamente identificato un’ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata in un’enunciazione dubitativa e certamente non sufficiente a sorreggere la decisione. Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici della revocazione, la sentenza d’appello impugnata, nei termini in cui è stata resa, era l’effetto esclusivo dell’errore di fatto denunciato: da una corretta lettura ed analisi della sentenza si rileva che la Corte ha infatti respinto l’appello della esponente solo ed esclusivamente sulla base dell’erroneo presupposto dell’assenza di prova circa la vigenza al momento del sinistro della polizza da essa prodotta quale documento 14. La ricorrente ritiene pertanto che, anche con riferimento a tale secondo profilo, la Corte d’appello abbia fatto erronea applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, avendo escluso l’ammissibilità della revocazione in presenza di un errore di fatto che ha costituito elemento decisivo della decisione da revocare.
6. – In via incidentale le parti resistenti impugnano la sentenza di appello a mente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte territoriale non aveva dichiarato inammissibile la produzione della polizza di che trattasi. Le parti hanno tutte presentato memorie a norma dell’art. 378 c.p.c..
7. – La decisione riguarda i ricorsi riuniti, proposti dalla Martin & Boulart, dalla T.M.O. e da Allianz avverso la medesima sentenza di appello ( art. 335 c.p.c.); così come riguarda anche il ricorso avverso la sentenza nel giudizio sulla revocazione, in quanto, nell’ipotesi – come nella specie – di impugnazione per cassazione della sentenza di appello e di quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, questi sono proponibili con unico ricorso qualora si rivolgano contro capi identici o connessi delle due sentenze, realizzandosi in sostanza un’ipotesi di connessione che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti (Cass. n. 2818/2004). Inoltre, il carattere pregiudiziale delle questioni inerenti alla revocazione comporta che il loro esame abbia la precedenza su quello del ricorso contro la sentenza di appello (Cass. n. 6456/2010, in motivazione; 6878/2009; 5480/1998;
1859/1997).
8. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso avverso la sentenza sulla revocazione – da trattarsi congiuntamente, avendo ad oggetto, sia pure sotto diversi profili, la medesima statuizione – si rivelano privi di pregio. Per un verso, infatti, non è neanche prospettabile in questa sede una violazione di legge ( dell’art. 395 c.p.c., n. 4) rispetto alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine ala sussistenza nella specie di un errore revocatorio, in ordine alla prova dell’efficacia nel tempo del rapporto assicurativo in lite;
d’altra parte non sussistono i dedotti vizi motivazionali.
8.1. Si deve, infatti, ribadire che l’accertamento, in concreto, di un errore di fatto che legittimi l’impugnazione per revocazione investe un’indagine riservata ai giudici di merito, onde il relativo apprezzamento e insindacabile in Cassazione, se immune da vizi logici o da errori di diritto (Cass. n. 1688 del 1962; v. anche Cass. n. 1643 del 1988; 25376 del 2006 e 3935 del 2009, in motivazione). In particolare, la sentenza impugnata, del 3 giugno 2010, contiene una congrua e corretta motivazione in ordine al carattere controverso del "fatto" sul quale sarebbe caduto in errore il giudice dell’appello (l’efficacia temporale della polizza in questione) e, quindi, sulla non configurabilità rispetto ad esso di un errore revocatorio.
8.2. Infatti, come richiamato nella motivazione della medesima sentenza del 2010, l’errore di fatto, che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia (Cass. n. 23856/2008, in motivazione; 10637/2007;
3652/2006). In altri termini: il fatto erroneamente ammesso o escluso, nella sentenza suscettibile di revocazione, deve – a differenza di quanto si richiede a proposito dell’analogo motivo che legittima il ricorso per Cassazione – essere non controverso, ossia ammesso concordemente dalle parti anche soltanto per implicito, si da costituire il presupposto dell’errata decisione del giudice e non l’oggetto di un vero e proprio giudizio. L’errore revocatorio deve consistere in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile rispetto a (pretesi) vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 14267/2007; 8180/2009; 7488/2011).
8.3. Orbene, la Corte territoriale ha congruamente osservato, al riguardo, che la sentenza d’appello del 2008 si fondava "sul rilievo, indiscutibile ed emergente dalla sola lettura della sentenza stessa, secondo il quale la data della polizza prodotta fu oggetto di discussione fra le parti e di conclusiva statuizione da parte della Corte. L’errore rilevante ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4 è quello che concerne un dato di fatto presupposto dalla decisione con il vincolo della dipendenza logica, ma non oggetto di discussione delle parti e viepiù di statuizione da parte del giudice". Si tratta di motivazione immune da vizi logici e giuridici, che resiste alle generiche e tautologiche censure della società ricorrente, che si limitano ad enunciare la sussistenza dei vizi – peraltro non logicamente coesistenti – di omissione ed insufficienza della motivazione in ordine al ritenuto carattere controverso della "datazione" (più propriamente, dell’efficacia temporale) del contratto, senza indicare le specifiche ragioni per cui i dedotti vizi renderebbero la motivazione inidonea a sorreggere la decisione.
8.4. Senza contare che, come emerge dalla premessa in fatto sopra riportata, a seguito del dibattito tra le parti in ordine all’efficacia nel tempo della polizza in questione, la Corte territoriale ha dato atto che "Nella memoria di replica parte appellante aveva dedotto che "sebbene sia stata per errore prodotta la polizza sottoscritta nel 2002, una polizza di identico tenore vigeva fra le parti anche nell’anno precedente". L’affermazione, però, non trovava riscontro in atti e non poteva essere assunta come dato processuale accertato, non essendo accreditata che dalla mera asserzione di parte". Ne deriva che la Martin & Boulart, dopo aver espressamente sostenuto di aver prodotto per errore una polizza relativa ad un periodo diverso da quello in cui il sinistro era avvenuto, ha preteso di dolersi della statuizione, desunta, tra l’altro, proprio da tale presa di posizione rispetto all’eccezione di controparte, assumendo che al giudice di appello sarebbe ascrivibile, nel giudizio di revocazione, l’errore di percezione o, nel ricorso avverso la sentenza d’appello, la sussistenza di un vizio di motivazione. Orbene, si tratta di deduzioni che possono considerarsi intrinsecamente inammissibili, rivelandosi precluse in virtù della regola di autoresponsabilità e dell’onere di coerenza – espressione del principio nemo potest contra factum proprium venire (l’estoppel, di origine anglosassone, oggi principio generale nell’ordinamento dell’UE), che impediscono al suo autore di far valere situazioni giuridiche incompatibili con il fatto stesso (principio accolto, talvolta tacitamente, da questa S.C.: Cass. 108/1997, in tema di incompatibilità tra tesi difensive; Cass. 1142/1993, seguita da Cass. n. 874/1995 e da Cass. S.U. 22236/2009, secondo le quali la parte che ha adito il giudice ordinario per la tutela non meramente cautelare dei diritti nascenti da un contratto, nonostante la presenza di una clausola di arbitrato estero, implicitamente rinuncia alla facoltà di avvalersi della predetta clausola e non può pertanto eccepire, nel giudizio, l’improcedibilità della sua stessa domanda per paralizzare le eccezioni e le domande riconvenzionali dell’altra parte; nonchè, proprio in tema di revocazione, la decisione citata, ad altri fini, nella sentenza impugnata, Cass. 10637/2007, che ha confermato sia la decisione di merito che quella sulla revocazione di una Corte territoriale, la quale aveva considerato il fatto storico del pagamento dei canoni di locazione, da parte dell’ente pubblico che si assumeva subentrato ad altro, atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge avverso la sentenza di primo grado di mero accertamento di detto subentro).
9. – Il rigetto dei primi due motivi del ricorso avverso la sentenza sulla revocazione assorbe ogni decisione in ordine ai restanti due, in quanto anche ove gli stessi si dovessero rivelare fondati, non muterebbe il giudizio in ordine all’inammissibilità dell’originario ricorso per revocazione, non essendo idonei a sovvertire il decisum in ordine all’assorbente e determinante questione del carattere "controverso" del punto relativo al fatto (efficacia temporale della polizza) di cui si assume l’erronea percezione ad opera del giudice di appello ed alla preclusione della relativa deduzione in ossequio al richiamato onere di coerenza. In altri termini: posto che il preteso errore riguarda, comunque, un fatto che è stato oggetto di giudizio (formulato in modo coerente, peraltro, con quanto all’epoca sostenuto dalla Martin & Boulart) e, come tale, già di per sè, non prospettabile come errore revocatorio, non è necessario indagare anche se esso sia stato ritenuto (correttamente o meno) "non decisivo". 9.1. La Corte d’appello – una volta verifìcata, con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, l’inammissibilità dell’asserito errore revocatorio, dato il carattere controverso dell’efficacia temporale della polizza, aveva in realtà esaurito la delibazione delle ragioni delle parti. L’ulteriore sviluppo argomentativo della sentenza ha una funzione meramente rafforzativa, nel senso che la Corte territoriale ha ritenuto che, peraltro, anche in caso di errore di fatto meramente percettivo e non di giudizio, il carattere revocatorio del vizio avrebbe dovuto comunque essere escluso per il difetto del requisito della "decisività" dello stesso (desumendolo dall’ambito materiale di applicazione della polizza:
trasporti marittimi e non anche su strada). Sicchè, a prescindere dall’erroneità o meno della relativa valutazione, la censura non ha carattere di "decisività", fondandosi la sentenza impugnata già sulla sola verifica della non ricorrenza del carattere "non controverso" del fatto (efficacia temporale del contratto) che si assumeva oggetto di errore revocatorio.
9.2. Deve, infatti, ribadirsi che le affermazioni ad abundantiam contenute nella motivazione della sentenza, consistenti in argomentazioni rafforzative di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo, vanno considerate di regola superflue, essendo improduttive di effetti giuridici, e quindi irrilevanti ai fini della censurabilità, qualora l’argomentazione rafforzata sia – come nella specie, per quanto innanzi precisato – per sè sufficiente a giustificare la pronuncia adottata (Cass. n, 8743/2011, in motivazione; 23635/10; 13668/07; 10420/05; 11160/04;
9963/02; 5778/88).
10. Si rivelano privi di pregio anche i motivi del ricorso proposto dalla Martin & Boulart avverso l’originaria sentenza di appello.
10.1. Il primo motivo è infondato. Diversamente da quanto ritiene la società ricorrente principale, la Corte territoriale ha dato ampiamente e motivatamente conto di come sia pervenuta ad individuare nel 1 gennaio 2002 la data di decorrenza della polizza in atti e ad escluderne l’efficacia all’epoca del sinistro. La ricorrente principale produce in appello la polizza, per dimostrare che non si tratta di assicurazione per conto di chi spetta, ma di assicurazione in favore delle società del Gruppo Michelin, (tra le quali quella indennizzata dalla ricorrente); la T.M.O., nella comparsa di costituzione e risposta in appello, rileva l’irrilevanza della polizza ai fini della prova della correttezza del pagamento della ricorrente principale alla Michelin Italiana S.p.A., essendo la perdita del carico avvenuta prima della stipula della polizza stessa (pag. 23 controricorso T.M.O.). La Corte territoriale, pertanto, afferma: Nella memoria di replica parte appellante aveva dedotto che "sebbene sia stata per errore prodotta la polizza sottoscritta nel 2002, una polizza di identico tenore vigeva fra le parti anche nell’anno precedente". L’affermazione, però, non trovava riscontro in atti e non poteva essere assunta come dato processuale accertato, non essendo accreditata che dalla mera asserzione di parte. Ne derivava che, pur apparendo un’assicurazione per conto altrui, spettante, cioè, ai soggetti esattamente predeterminati già al momento di stipula della polizza, e individuabili, nella specie, nelle società del gruppo Michelin – il che avrebbe attribuito a queste ultime l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto e, ai fini del decidere, l’applicazione del principio invocato da parte appellante a sostegno della propria legittimazione – il documento prodotto non valeva alla finalità probatoria perseguita, in quanto dimostrava un rapporto di assicurazione sorto in epoca successiva al verificarsi del sinistro in lite". La motivazione sugli indicati punti, quindi, esiste, è congruamente espressa e non è viziata nè sotto il profilo logico, nè sotto quello giuridico. Non si può attribuire alla Corte territoriale di avere "non correttamente valutato" la polizza prodotta, perchè la Corte non ha fatto altro che prendere atto e valutare nel loro insieme la "lettura" che le stesse parti ne hanno dato in quella sede. Senza contare che, anche rispetto a tale censura vale quanto espresso al precedente punto 8.4..
10.2. Il rigetto del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine al secondo, in quanto fa venire meno l’interesse della ricorrente all’impugnazione sul punto. Infatti, la (correttamente ritenuta) non applicabilità nel tempo della polizza assicurativa prodotta si rivela come ragione decisiva ed assorbente, in quanto idonea a sorreggere autonomamente la decisione, senza che si renda necessario indagare in ordine all’ambito oggettivo d’estensione della garanzia.
10.3. Il terzo motivo è privo di pregio. Non ricorre, infatti, il lamentato vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale congruamente e correttamente motivato in ordine alla novità della domanda di surrogazione per volontà della parte, che la società ricorrente principale assume, invece, essere stata formulata fin dall’atto introduttivo.
10.3.1. Come noto, l’interpretazione della domanda giudiziale è frutto di un tipico giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Sul piano giuridico, la motivazione della sentenza impugnata è conforme al consolidato orientamento, secondo cui la domanda di surrogazione per volontà del creditore ( art. 1201 cod. civ.), che presuppone la volontà del creditore di surrogare il terzo autore del pagamento nei propri diritti, è diversa, per la causa petendi, dalla domanda di surrogazione ex lege, che è fondata sul pagamento del debito da parte del condebitore solidale o di colui che vi è tenuto "per altri", e non può essere proposta, quindi, per la prima volta, nel giudizio di appello (Cass. n. 3937/1995; 1543/1985).
Parimenti, sotto il profilo logico, la motivazione resiste alla censura mossa, peraltro in maniera generica e intrinsecamente inidonea ad inficiare la valutazione congruamente espressa dalla Corte territoriale. Infatti, a testimonianza della proposizione fin dal primo grado della domanda di surrogazione volontaria, la società ricorrente principale invoca il contenuto di un documento, il richiamo dello stesso come allegato alla citazione e una delle premesse in fatto di cui allo stesso atto di citazione ("Con atto contestuale al pagamento Michelin italiana S.p.A. ha surrogato Martin & Boulart S.A. fino all’importo suddetto nei propri diritti nei confronti della convenuta"), senza tenere conto che la circostanza non è stata sviluppata nè nell’indicazione della causa petendi, nè nella puntualizzazione delle conclusioni dell’atto stesso e prescindendo dalla puntuale "lettura" data dalla Corte territoriale al medesimo atto introduttivo, valorizzando il senso letterale e sistematico desumibile dal ricorso a diversi termini che contrassegnano chiaramente il rapporto assicurativo posto a base dell’invocata surrogazione legale. 11.1. Sono inammissibili i ricorsi incidentali dell’Allianz e della T.M.O. Il primo perchè intempestivamente proposto l’1.12.2010, rispetto al termine scadente il 9.11.2010. Il secondo, in quanto il relativo motivo è privi dei rispettivi quesiti di diritto, previsti dall’art. 366 bis, nel testo di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 vigente in relazione all’epoca di pubblicazione della sentenza, come previsto dalla L. n. 69 del 2009, at. 58.
Invero, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace, per effetto della disposizione transitoria contenuta nella citata legge, art. 58, comma 5, per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla data del 4 luglio 2009, con la conseguenza che per quelli relativi a provvedimenti anteriormente pubblicati (quale, nel presente caso, la sentenza di appello, depositata il 24 gennaio 2008) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. 20323 e 7119/10). Inoltre è da ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella. (Cass. 26364/09).
In argomento, è appena il caso di ricordare che detto art. 366 bis c.p.c. prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, dai nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).
11.2. Il ricorso incidentale esplicitamente condizionato, proposto dalla T.M.O. (e relativo, comunque, alla semplice riproposizione delle questioni ritenute assorbite in sede di merito) va dichiarato assorbito, dato il rigetto del ricorso principale della Martin & Boulart avverso la sentenza di appello.
12. Vanno, pertanto, respinti i ricorsi della Martin & Boulart; vanno dichiarati inammissibili quelli incidentali ed assorbito quello incidentale condizionato. Stante la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi della Martin & Boulart, inammissibili quelli incidentali delle altre parti ed assorbito quello incidentale condizionato della T.M.O.. Compensa le spese.
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