T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 3155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, in qualità di associazione che tutela gli interessi delle case di cura private, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

La fattispecie oggi a giudizio è del tutto analoga a numerose altre, sottoposte all’attenzione di questo Tribunale con riferimento a delibere di Giunta simili a quella qui impugnata: con le sentenze da 4227 a 4233 del 2009, note alle parti, i relativi ricorsi sono stati respinti. Il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi da tali, recenti precedenti, alle cui motivazioni si rinvia per un più approfondito esame dei profili di infondatezza delle censure.

In questa sede, basti rilevare che la controversia attiene alla determinazione, con delibera di Giunta, e ai sensi della l.r. n. 31 del 1997, dei criteri di remunerazione delle cosiddette funzioni non tariffate svolte dalle strutture pubbliche e private del servizio sanitario lombardo. Si tratta, come già evidenziato nelle sentenze sopra citate, non già di prestare un corrispettivo sinallagmatico relativo alle prestazioni rese da tali strutture, ma di erogare una sovvenzione pubblica con riferimento all’attività svolta e allo standard qualitativo raggiunto. Ne segue l’ampia discrezionalità nella determinazione sia delle risorse disponibili, sia dei criteri di erogazione.

La ricorrente muove dunque dall’errato presupposto interpretativo, secondo cui si sarebbe invece in presenza di un corrispettivo, ed è in forza di esso che costruisce buona parte delle censure. In particolare, sono infondate per tale ragione le censure contenute nel terzo e quinto motivo, con riferimento alla remunerazione del cosiddetto casemix ed al tetto di crescita delle risorse disponibili nel limite del 30% di quanto stabilito per il 2003, basate entrambe sul presupposto della natura sinallagmatica della prestazione, che imporrebbe il riconoscimento di una remunerazione congrua, e parametrata secondo i medesimi criteri che governano le tariffe. Quanto al casemix, inoltre, esso è ancorato ad un presupposto di qualità del servizio reso, con riferimento al numero dei posti letto disponibili e ai volumi di prestazioni erogate, che non solo non pregiudica se non in termini di inconveniente di fatto le strutture private, ma non appare manifestamente irragionevole, con riguardo alle finalità perseguite. Parimenti infondata per tale ragione è la sesta censura, nella parte in cui si lamenta che, in base al carattere sinallagmatico della prestazione, si sarebbe dovuto dar conto della corrispondenza tra erogazione e costo della prestazione sanitaria.

Sotto il profilo di una pretesa carenza di istruttoria e di motivazione sono svolti il quarto motivo e parte del sesto: in ordine all’ indicazione dei criteri di stima della qualità avanzata si denuncia l’insufficienza di essi; tuttavia, l’atto impugnato reca sul punto un rinvio all’allegato tecnico della d.g.r. n. 7/16827 del 2004, in base al quale l’applicazione della delibera risulta sorretta da criteri, se non assolutamente esaustivi, comunque idonei a circoscrivere adeguatamente l’esercizio della discrezionalità amministrativa. In ordine, invece, alla mancata quantificazione del compenso attribuito alla singola struttura per ciascuna funzione, deve ritenersi adeguata l’indicazione, contenuta nell’atto, del complesso delle funzioni riconosciute, poiché ad essa consegue automaticamente l’erogazione dell’importo corrispondente ripartito tra gli aventi titolo.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, per omesso invio dell’avviso di partecipazione al procedimento: tale censura è già stata respinta con le sentenze sopra citate, sulla base del rilievo per cui gli atti generali non sono soggetti a motivazione. Si aggiunga che, nel ricorso, si muove ancora dall’erroneo presupposto del carattere corrispettivo della prestazione, per argomentare che le strutture sanitarie avrebbero titolo a contraddire sulla determinazione delle risorse disponibili e dei criteri distributivi commisurati ai costi. Tuttavia, tali argomenti non sono estensibili al campo latamente discrezionale delle sovvenzioni pubbliche, in relazione alla quale non sono indicati elementi che l’Amministrazione avrebbe potuto utilmente prendere in considerazione, così da mutare il contenuto dell’atto impugnato.

Il secondo motivo contesta che si sia provveduto solo nel 2005, con riguardo ad attività prestata nel 2004. Questo Tribunale, con le sentenze sopra citate, ha condivisibilmente respinto la censura, atteso che, a fronte di una sovvenzione non avente natura di corrispettivo, è ben possibile intervenire ad esercizio esaurito, neppure potendosi includere l’erogazione nell’ambito della sfera di programmazione dell’ente sanitario (tale principio, del resto, vale persino con riguardo al corrispettivo in senso proprio: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2006).

Il ricorso va perciò integralmente respinto.

La novità delle questioni (impregiudicate, quando l’odierno ricorso è stato proposto) giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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