T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 2378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16.12.2008 e depositato il successivo 31.12 il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Mazara del Vallo n.82 del 29/10/2008 avente ad oggetto la revoca in autotutela della deliberazione consiliare n.49 del 19/6/2007 avente ad oggetto "Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2007/2009".

In tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 235 TUEL n. 267/2000 – eccesso di potere – incompetenza; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 236 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 2399 c.c. – eccesso di potere; III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 77 del regolamento dei lavori consiliari del comune di Mazara del Vallo ed eccesso di potere; IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 TUEL n. 267/2000 in relazione alla legge reg. 48/91 e succ. mod. ed eccesso di potere; V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10, 11 della legge n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla legge reg. n. 10/1991 in relazione agli artt. 235 e 236 TUEL n. 267/2000 – Mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed incompetenza.

Lamenta parte ricorrente che l’amministrazione intimata avrebbe adottato una revoca al di fuori delle ipotesi tassativamente stabilite dall’art. 234 TUEL, che sarebbe insussistente la condizione di incompatibilità che ha costituito il presupposto della delibera impugnata, che sarebbero state violate le disposizioni del regolamento del comune di Mazara del Vallo che disciplinano la presentazione di emendamenti in seno al consiglio comunale, che non sarebbe stato correttamente acquisito il parere di regolarità tecnica sulla delibera adottata, è infine che è mancata la dovuta comunicazione dell’avvio del procedimento.

Si è costituito il comune di Mazara del Vallo che, con memoria, ha replicato alle deduzioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del comune resistente, che non è condivisibile.

E’ vero che nei rapporti tra gli organi interni di un comune la giurisprudenza amministrativa è prevalentemente orientata nel senso di riconoscere un’autonoma legittimazione processuale a ciascun organo ma, ritiene il collegio, che, rispetto all’esterno, l’ente locale si presenti con un’unica legittimazione processuale che fa capo al sindaco.

Appare pertanto corretta l’intimazione contenuta nel ricorso in epigrafe fatta nei confronti del Comune di Mazara del Vallo, in persona del sindaco, seppur al fine di impugnare una delibera del consiglio comunale.

Ciò premesso, il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

In primo luogo è bene precisare che qualsiasi provvedimento amministrativo deve essere valutato e qualificato in ragione del suo contenuto e non per il titolo formale che riporta.

Applicando tale pacifico principio alla presente fattispecie, dal contenuto dell’atto impugnato, emerge inequivocabilmente che il consiglio comunale – ritenendo che il ricorrente non sarebbe potuto essere eletto nella carica di revisore dei conti del comune, in quanto incompatibile – ha sostanzialmente annullato in autotutela la precedente delibera di nomina, in quanto illegittima, facendo venir meno la nomina del ricorrente a revisore dei conti.

Sulla base di tali premesse, risulta inconferente il richiamo all’art. 235 TUEL, sulla cui violazione viene fondato il primo motivo di ricorso, trattando tale norma l’ipotesi di revoca in senso proprio, e non quella di annullamento in autotutela.

Con il secondo motivo assume invece parte ricorrente che, contrariamente a quanto posto a fondamento del provvedimento impugnato, nella vicenda in questione, non si sarebbe verificata alcuna ipotesi di incompatibilità, e richiama a sostegno della sua tesi la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 16.11.2005 n. 6407.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Il terzo comma dell’art. 236 del TUEL espressamente prevede che "I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".

Ciò considerato, poiché la "B.A. s.p.a." deve ritenersi ente dipendente del comune di Mazara del Vallo, risulta integrata l’incompatibilità prevista dalla norma indicata.

Peraltro la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6407 del 16.11.2005, invocata da parte ricorrente, è stata adottata sulla base del testo dell’art. 2399 cod. civ. non nella sua attuale formulazione, ed appare pertanto non conducente rispetto alla presente controversia.

Non appare fondato neanche il terzo motivo del ricorso atteso che, come evidenziato dalla difesa del comune resistente, la delibera adottata non è in realtà frutto di un emendamento in senso proprio che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbe stato proposto irritualmente, ma della parziale approvazione dell’atto inizialmente proposto, che nella sua originaria formulazione, prevedeva la dichiarazione di incompatibilità di tutti i revisori, che è stata poi limitata solo al ricorrente.

Inoltre non corrisponde al vero che la delibera impugnata sarebbe contraria al parere di regolarità tecnica dato dal dirigente del settore; invero il dirigente con la nota del 25.2.2008 precisa la mancanza degli estremi per deliberare una revoca in senso proprio, ma chiarisce, al tempo stesso, che il ricorrente si trova nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 3° dell’art. 236 del T.U.E.L.

Con l’ultima censura lamenta parte ricorrente la mancata comunicazione di inizio procedimento, comunicazione che gli avrebbe consentito una attiva partecipazione al procedimento che lo riguardava.

Dalla documentazione presentata dal comune resistente emerge però che il ricorrente era stato informato della proposta di deliberazione che lo riguardava fin dalla sua formulazione, ed inoltre che tale proposta è stata portata all’attenzione del consiglio comunale per diverse sedute (a decorrere dal febbraio 2008 e fino al 29.10.2008, in cui è stata poi adottata) ed è stata formalmente inserita nei vari o.d.g., sempre trasmessi al collegio dei revisori, di cui il ricorrente era presidente.

Pertanto, pur in assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente è stato ampiamente messo a conoscenza del procedimento che lo riguardava e posto nelle condizioni di potervi intervenire, con conseguente infondatezza della censura articolata, che sembra muoversi su un inammissibile piano meramente formale.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore del comune di Mazara del Vallo, in Euro. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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