Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I ricorrenti indicati in rubrica ricorrono per cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 1 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato il ricorso da loro proposto, quali eredi di S.A., nei confronti del Ministero della Giustizia, della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Salerno il 13-14 dicembre 1995 e definito, dopo la pronuncia di primo grado del 4 aprile 2002, con sentenza della Corte di appello di Salerno de 13 febbraio 2007.
Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione non notificato a controparte.
Motivi della decisione
La Corte di merito ha rigettato il ricorso, osservando che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro qualità di eredi di S. A..
I ricorrenti censurano il decreto impugnato deducendo che:
– la Corte di merito non ha tenuto conto della decisiva documentazione prodotta in giudizio, quale il certificato di morte della loro dante causa e il certificato storico di famiglia, da soli sufficienti a dimostrare la delazione ereditaria in loro favore (primo motivo):
– erroneamente la Corte di appello non ha considerato che il deposito del ricorso per equa riparazione ha comportato 1"accettazione tacita, da parte loro, della eredità di S.A. (secondo motivo).
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati nei termini qui di seguito precisati.
La parte che abbia un titolo legale che le conferisca il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l’eredità, qualora nel giudizio dimostri con idonea documentazione la morte del de cuius e la relazione familiare su cui si fonda la successione e proponga domande che di per sè manifestino la volontà di accettare l’eredità (Cass. 2005/14081; 2011/21288).
La Corte di appello di Napoli – limitandosi ad affermare, con generica e insufficiente motivazione non ancorata alla risultanze documentali in atti, che i ricorrenti non avevano fornito gli elementi necessari per dimostrare la loro qualità di eredi di S.A., senza dar conto della produzione documentale effettuata dai ricorrenti medesimi (certificato di morte della dante causa e certificato storico di famiglia, idonei a comprovare l’avvenuto decesso di S.A. e la relazione parentale costituente titolo per la successione ereditaria) e senza valutare la possibile rilevanza come accettazione tacita di eredità del ricorso per equa riparazione proposto dai ricorrenti quali eredi della nominata S. non si è uniformata ai principi sopra enunciati.
Il decreto impugnato deve essere pertanto annullato e poichè, alla stregua di quanto fin qui rilevato, sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella stessa Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che riesaminerà il ricorso introduttivo e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
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