Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 3/5/2007 il Tribunale di Teramo, sez. dist. di Atri, condannava T.C. alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600= di multa (pena condonata) per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2, per la ricettazione di un telefono cellulare Alcatel sottratto il 9/2/2004 in Pescara (acc. in (OMISSIS)).
La prova della sua responsabilità emergeva dal fatto che, successivamente al furto, aveva effettuato con l’apparecchio diverse telefonate. Inoltre, rimanendo contumace, non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla detenzione del cellulare.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell’imputata lamentando che non era provato che ad utilizzare il telefono fosse stata la T. piuttosto che suoi familiari; il difetto di prova dell’elemento soggettivo; in subordine la concessione delle attenuanti generiche, il fatto di lieve entità e il riconoscimento dell’indulto o della pena sospesa.
3. Con ordinanza del 15/3/2011 la Corte di Appello di L’Aquila, rilevata la assenza di specificità dei motivi di appello e la loro apoditticità, dichiarava inammissibile l’impugnazione.
4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge, essendo i motivi proposti sufficientemente specifici laddove evidenziavano il difetto di prova circa l’utilizzazione personale da parte dell’imputata del telefono; nonchè laddove era stata richiesta una riduzione della pena.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. In primo luogo va rilevato che il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine per impugnare. Invero:
– l’ordinanza è stata emanata il 15/3/2011 e depositata in cancelleria il 2/4/2011;
– l’avviso di deposito è stato notificato in data 26/5/2011;
– trattandosi di un’ordinanza emessa in camera di consiglio, il termine per impugnare era di giorni 15, scadete il 10/6/2011;
– pertanto l’impugnazione depositata il 13/6/2011 è tardiva.
Va pertanto dichiarata inammissibile dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., lett. c).
5.2. Peraltro il ricorso si palesa inammissibile anche sotto altro profilo.
Il giudice di merito è giunto alla pronuncia di condanna sulla base della circostanza che dal telefonino sottratto erano state effettuate telefonate verso utenze di familiari dell’imputata; nonchè erano giunte telefonate sulla utenza intestata alla T.. Ne ha logicamente dedotto il giudice di merito che esso fosse in possesso della ricorrente. A fronte di tali emergenze istruttorie la T. non ha offerto alcuna versione alternativa dei fatti, rimanendo contumace.
Nei motivi di appello, sottoscritti dal difensore, in punto di responsabilità genericamente si è ipotizzato che il cellulare sia stato utilizzato da terzi, senza spiegare come mai ad essere contattata fosse la utenza della T.. Inoltre genericamente si è chiesta una diminuzione della pena, le attenuanti generiche e l’indulto, senza tenere conto che il Tribunale ha già fissato la pena vicino al minimo ed ha concesso sia le attenuanti generiche che l’indulto.
Da quanto detto, va pertanto riconosciuto che ha colto nel segno la Corte di appello quando ha rilevato la assoluta assenza di specificità dei motivi di impugnazione.
In proposito va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. vi, sent. 13261 dei 25-3-2003 (ud. 6-2-2003), Valle, rv. 227195).
Tale onere di specificità non è stato soddisfatto dalla T. nei motivi di appello; pertanto la manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.
Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
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