Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza pronunciata il 1 giugno 2009 e pubblicata il successivo 28 settembre il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Venezia, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato F.M. alla pena di anni trenta di reclusione per i delitti, unificati nella continuazione, di sequestro di persona a scopo di estorsione con morte della vittima (capo A), rapina (capo D), porto di coltello (capo E), e distruzione di cadavere (capo C), assorbito in quest’ultimo reato il pur contestato reato di vilipendio di cadavere (capo B), fatti tutti commessi in danno di T.I., in (OMISSIS) (capi A, D ed E) e prima del (OMISSIS) (capo C).
Con sentenza pronunciata l’11 giugno 2010 e depositata il successivo 20 agosto la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della prima decisione, accogliendo il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore distrettuale antimafia presso il Tribunale di Venezia, convertito in appello per la contestuale impugnazione presentata dalle parti civili, genitori e sorelle della vittima, ha escluso dal ritenuto delitto continuato il reato di distruzione del cadavere (capo C), applicando per esso la pena di anni cinque di reclusione e rideterminando, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 72 c.p., comma 2, la pena finale in quella dell’ergastolo.
La Corte d’appello, dopo aver premesso che il ricorso del pubblico ministero, convertito in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p. in relazione all’art. 576 c.p.p., continuava ad essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, ha ritenuto che le doglianze dell’ufficio pubblico non attenessero al merito della vicenda, bensì alla coerenza e alla logica della motivazione in punto di valutazione dei fatti e di applicazione dell’istituto della continuazione.
Nel giudizio rescindente la Corte territoriale ha, quindi, rilevato la palese contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per malgoverno dei criteri posti dall’art. 81 c.p., 1 cpv., avendo il G.u.p., da un lato, escluso la distruzione del cadavere della giovane T. dall’originario progetto di sequestro di persona, e, dall’altro, ricompreso invece il medesimo fatto in una indistinta previsione, da parte dell’imputato, di tutto quanto potesse rendersi necessario per portare a termine il complessivo disegno criminoso.
Dalla sequenza degli eventi, come ricostruita sulla base delle indagini svolte (gli strumenti impiegati per il sezionamento del cadavere, tagliato in trenta pezzi dispersi in tre sacchi di plastica, erano stati comprati dopo l’uccisione della donna, come dimostrato dal raffronto tra la data della morte e quella riportata negli scontrini fiscali di acquisto) e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso dei suoi numerosi interrogatori, era emerso, secondo la Corte di merito, che l’unico intento iniziale del F. era quello di sequestrare la T., di famiglia benestante, per ottenere una cospicua somma di denaro come riscatto (richiesti inizialmente ai familiari della giovane la somma di Euro 200.000,00 e 30 chilogrammi di oro, domanda successivamente sostituita con quella di Euro 800.000,00).
La decisione del F. di portare la T. nella propria casa era stata successiva al rapimento e determinata dall’allarme per avere casualmente incrociato una pattuglia dei carabinieri, subito dopo il sequestro, e per l’invio di un s.m.s. da parte della vittima;
giunto a casa, accortosi che la giovane, imbavagliata e legata, era riuscita a liberare la bocca e gli occhi, temendo di essere riconosciuto o che fosse individuata la sua casa, il F., preso dal panico, aveva trascinato la T. dietro un divano e l’aveva accoltellata alla gola, uccidendola.
Solo allora sarebbe sorta, secondo la Corte territoriale, la necessità di disfarsi del cadavere, con la risoluzione dell’imputato di procedere allo smembramento del corpo della vittima, senza neppure organizzare la destinazione da dare ai sacchetti contenenti i pezzi del cadavere lacerato, al punto che essi erano stati ritrovati, dopo svariati giorni, là dove erano stati originariamente collocati dal F..
Sulla base delle predette circostanze la Corte d’appello ha perciò escluso, nel giudizio rescissorio, la ritenuta continuazione del delitto di distruzione del cadavere (capo C) con gli altri reati contestati all’imputato e, valutati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ha applicato per il medesimo reato la pena di anni cinque di reclusione, ferma la pena dell’ergastolo per il delitto continuato di cui all’art. 81 c.p., comma 2; art. 630 c.p.p., commi 1 e 3, (capo A); art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 2 (capo D); L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo E).
In particolare, la Corte ha applicato il seguente calcolo: pena base dell’ergastolo per il delitto di cui al capo A), aumentata di un anno per il delitto di cui al capo D) e di sei mesi per la contravvenzione di cui al capo E), cui ha aggiunto la pena di anni cinque di reclusione per il reato di distruzione del cadavere (capo C), escluso dalla continuazione. Essendo la pena temporanea per i delitti di cui ai capi C) e D) complessivamente superiore a cinque anni, la Corte ha, quindi, ritenuto di dover applicare, oltre all’ergastolo, la sanzione dell’isolamento diurno ai sensi dell’art. 72 c.p., comma 2, e, perciò, la pena finale dell’ergastolo ex art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo.
2. Avverso la predetta sentenza il F., tramite il suo difensore, avvocato Piero Longo del foro di Padova, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di gravame.
I difensori delle parti civili, T.L., R.M., T.R. e Ta.Lu., hanno depositato memoria difensiva, denunciando l’infondatezza di entrambe le censure dedotte.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 580 e 597 c.p.p.: il giudizio espresso dalla Corte d’appello sul ricorso del pubblico ministero, convertito in appello a norma dell’art. 580 c.p.p., non sarebbe stato un giudizio di legittimità ma di merito, con elusione dunque della disposizione di cui all’art. 443 c.p.p., comma 3, che esclude l’appellabilità delle sentenze di condanna, rese all’esito di giudizio abbreviato, da parte del pubblico ministero.
La Corte territoriale avrebbe rilevato una contraddittorietà o illogicità inesistenti nella sentenza impugnata, emettendo in realtà un giudizio di fatto per escludere la continuazione tra il reato di distruzione di cadavere e gli altri delitti contestati, coerentemente affermata dal G.u.p. sulla base della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, secondo cui è ravvisabile un medesimo disegno criminoso quando le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni, che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell’ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte (richiamata Sez. 2, 10/01/1993, dep. il 18/03/1993, n. 2611, Bergamaschi, Rv.
193576).
La violazione degli artt. 580 e 597 c.p.p. sui limiti di cognizione del giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero, convertito in appello, integrerebbe il vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con la conseguente nullità della sentenza impugnata, da annullare senza rinvio.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 72 c.p., comma 2, e dell’art. 442 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
E, invero, una volta escluso dal delitto continuato il reato di distruzione del cadavere, suscettibile di essere contestato al F. anche in un distinto procedimento, la diminuente per il rito abbreviato avrebbe dovuto essere applicata prima del cumulo materiale delle pene, con la conseguente riduzione della pena di anni cinque di reclusione inflitta per il medesimo reato a quella di anni tre e mesi quattro, che, cumulata con la pena dell’ergastolo irrogata per il reato continuato di sequestro di persona con morte della vittima e rapina aggravata, pur considerando l’aumento di pena di un anno per quest’ultimo delitto, non avrebbe determinato, essendo le pene temporanee complessivamente inferiori a cinque anni, l’applicazione dell’isolamento diurno a norma dell’art. 72 c.p., comma 2, con la conseguente riduzione della sola pena dell’ergastolo ad anni trenta di reclusione ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo.
Erroneo sarebbe, invece, il riferimento della Corte distrettuale alla sentenza, a sezioni unite, di questa Corte di cassazione n. 45583 del 2007, al fine di giustificare l’operata rideterminazione della pena in quella finale dell’ergastolo, poichè la detta sentenza aveva esaminato, secondo il ricorrente, il diverso tema dei limiti agli aumenti delle pene principali di cui all’art. 78 cod. pen., con riferimento ai casi di concorso di reati previsti dagli artt. 73 e 74 cod. pen. implicanti pene detentive temporanee, rispettivamente, della stessa specie o di specie diversa; mentre il caso in esame, disciplinato dall’art. 72 cod. pen., attiene alla diversa ipotesi di concorso di reato che importa l’ergastolo (sequestro di persona determinante la morte della vittima) in continuazione con delitto (rapina aggravata; sanzionato con pena detentiva temporanea, e di ulteriore delitto (distruzione di cadavere), non compreso nella ritenuta continuazione, a sua volta sanzionato con pena detentiva temporanea, l’uno e l’altro non eccedenti, per l’applicata diminuente processuale, il tetto complessivo di anni cinque, fissato dall’art. 72 c.p., comma 2, cit., per l’irrogazione dell’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno.
Da qui la richiesta del ricorrente a questa Corte di pronunciare sentenza, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, con rideterminazione della pena finale di anni 30 di reclusione ovvero di annullare senza rinvio la decisione impugnata.
4. I difensori delle parti civili, nella memoria difensiva trasmessa il 23 maggio 2011, osservano l’infondatezza dei motivi di ricorso, vuoi per l’effettiva sussistenza del vizio di legittimità denunciato dal pubblico ministero con riguardo alla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, in punto di inclusione del delitto di distruzione del cadavere nel ritenuto reato continuato di sequestro di persona a scopo di estorsione con uccisione della vittima, rapina e porto di coltello;
vuoi per la corretta applicazione, in sede di rideterminazione della pena da parte del giudice d’appello, del principio di diritto fissato nella sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 45583 del 2007, secondo cui la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica sempre alla fine e, perciò, dopo che la pena è stata determinata in osservanza di tutte le norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. c.p., e, quindi anche della regola posta dall’art. 72 c.p. e non solo della disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all’art. 78 c.p., secondo l’arbitraria limitazione sostenuta dal ricorrente.
Motivi della decisione
5.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di conversione del ricorso in appello, l’atto di gravame continua ad essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall’art. 606 c.p.p. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità (Sez. 2, n. 4468 del 17/12/2008, dep. 02/02/2009, D’Avino, Rv.
243277); tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte di appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all’annullamento della pronuncia di primo grado (Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, dep. 14/11/2008, Raia, Rv. 241872).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 3, convertito in appello ex art. 580 in relazione all’art. 576 c.p.p., per la rilevata contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in punto di estensione della continuazione a tutti i delitti contestati all’imputato, sebbene la distruzione del cadavere della vittima non fosse stata oggetto di preventiva ideazione e volizione da parte dell’agente, secondo la ricostruzione della dinamica della progressione criminosa indicata nella stessa sentenza.
Valutata, dunque, la fondatezza del predetto motivo all’esito del giudizio rescindente, la Corte ha escluso, nel successivo giudizio rescissorio, con motivazione adeguata e coerente, la continuazione tra i coevi delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina e porto di coltello, da un lato, e il successivo reato di distruzione del cadavere, dall’altro, cosicchè l’iter procedurale seguito è stato corretto e non merita censura alcuna.
5.2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, seppure per ragioni diverse in diritto da quelle sostenute dal ricorrente.
Questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, Volpe, Rv. 237692, ha affermato il principio che "la riduzione di pena, nella misura prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, in caso di condanna nel giudizio abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione dell’art. 78 cod. pen., limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta".
La Corte distrettuale, pur avendo dichiarato di uniformarsi al predetto principio di diritto nella rideterminazione della pena inflitta all’imputato, dopo avere escluso il delitto di distruzione di cadavere dalla ritenuta continuazione con gli altri reati contestati al F., ne ha fatto tuttavia un’errata applicazione;
così come erronea è la pretesa inoperatività del medesimo principio nel caso in esame, sostenuta dal ricorrente per affermare l’illegittimità della pena dell’ergastolo applicata dal giudice di appello.
Il principio giuridico enunciato nella predetta sentenza di questa Corte richiama, infatti, tutte le norme in tema di concorso di reati e di pene poste dagli artt. 71 e segg. cod. pen., stabilendone l’applicazione prima della riduzione della pena, per la scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 442 c.p.p., comma 2.
Tra le norme richiamate in tema di "concorso di reati", di cui al capo 3 del titolo secondo, in materia di "pene", del libro primo sui "reati in generale" del codice penale, vi è l’art. 81 che, al comma 2, prevede il reato continuato, punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo, disponendo, al comma 3, che la pena non può, comunque, essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti sul concorso di reati e di pene, tra cui c’è l’art. 72 c.p., comma 2, secondo il quale, "nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi" (sulla natura di vera e propria sanzione penale dell’isolamento diurno: c.f.r. Sez. 1, n. 3748 del 30/09/1993, Rv. 195438; n. 2116 del 21/03/2000, Rv. 215933;
n. 34564 del 12/06/2007, Rv. 237853).
Come si è detto, la Corte distrettuale ha limitato la continuazione tra i delitti ascritti al F. al sequestro di persona a scopo di estorsione con causata morte della vittima, punito con la pena dell’ergastolo, ai sensi dell’art. 630 c.p., commi 1 e 3, (capo A), e al delitto di rapina aggravata commesso contestualmente al sequestro di persona (capo D), oltre alla contravvenzione di porto di coltello utilizzato per eseguire il sequestro (capo E), determinando la pena base per il delitto più grave (A) in quella dell’ergastolo e l’aumento per il delitto satellite (D) in un anno di reclusione. Ne è derivata, ai sensi dell’art. 72 c.p., comma 2, applicabile per il rinvio ad esso operato dall’art. 81 c.p., comma 3, l’applicazione della sola pena dell’ergastolo, non superando la pena temporanea per il delitto, applicata a titolo di aumento di quella base, la durata di cinque anni.
Per il delitto di distruzione del cadavere, di cui al capo C, escluso dalla continuazione, la stessa Corte territoriale ha poi determinato la pena di cinque anni di reclusione.
Si è, pertanto, determinato un concorso di reati separatamente sanzionati nella stessa sentenza, di cui il reato continuato (capi A + D) punito con il solo ergastolo senza applicazione dell’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno e il delitto non unificato ai primi (capo C) punito con pena temporanea non superiore a cinque anni, con la conseguente inapplicabilità della disciplina posta dall’art. 72 c.p., comma 2, non superando l’unica pena temporanea concorrente con l’ergastolo inflitto per il delitto continuato la soglia di anni cinque di reclusione.
Contrariamente, dunque, a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e coerentemente al principio di diritto statuito nella sentenza a sezioni unite di questa Corte, la diminuzione della pena per il prescelto rito abbreviato, da applicare alla fine di tutte le predette operazioni (determinazione della pena base dell’ergastolo per il reato più grave, con aumento di pena inferiore a cinque anni per il delitto meno grave in continuazione, e, quindi, applicazione del solo ergastolo per il delitto continuato, con l’ulteriore pena di cinque anni di reclusione per l’unico delitto non ritenuto in continuazione), innestandosi sulla pena dell’ergastolo non accompagnata dall’ulteriore sanzione dell’isolamento diurno, per essere l’unica pena temporanea esterna a quella del reato continuato non superiore a cinque anni, avrebbe imposto la pena finale di anni trenta di reclusione, ex art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo, e non quella dell’ergastolo come illegittimamente disposto.
L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è stato quello di scindere, senza che lo richiedesse il principio generale del favor rei che ispira la disciplina della continuazione (Sez. U, n. 18 del 16/11/89; Sez. U, n. 1 del 26/02/97, Rv. 207939; Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009, Rv. 243380), la pena inflitta per il reato continuato, da considerarsi invece come pena unica, e di cumulare alla pena temporanea (anni uno), relativa al delitto in continuazione con il più grave reato punito con l’ergastolo, la pena temporanea (anni cinque) applicata al delitto escluso dalla continuazione, ottenendo così pene detentive temporanee per i delitti complessivamente superiori (anni sei) al tetto quinquennale, con la conseguente applicazione, in aggiunta all’ergastolo, della sanzione dell’isolamento diurno e la sostituzione finale di essa, ex art. 442 c.p.p., comma 2, terzo periodo, con la pena dell’ergastolo.
Va, invece, affermato il principio che, in presenza di concorso di reato continuato punito con la sola pena dell’ergastolo, corrispondente a quella base inflitta per il delitto più grave, essendo gli aumenti di pena per i delitti satelliti complessivamente non superiori ad anni cinque, e di altro delitto non incluso nella continuazione, a sua volta punito con la pena della reclusione non superiore a cinque anni, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2 e 3, in riferimento all’art. 72 c.p., comma 2, la sanzione dell’isolamento diurno, e, pertanto, nel caso di scelta del giudizio abbreviato, all’esito delle predette operazioni di determinazione della pena nel rispetto delle norme sul concorso di reati, deve applicarsi, a norma dell’art. 442 c.p.p., comma 2, secondo periodo, la pena di anni trenta di reclusione.
6. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo all’entità della pena inflitta che va rideterminata, ex lege, in quella di anni trenta di reclusione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
Nulla va disposto con riguardo alle spese sostenute dalle parti civili, sia perchè non hanno presentato alcuna nota al riguardo, sia perchè l’imputato, il quale ha proposto ricorso per motivi attinenti alla sola entità della pena inflitta, non risulta soccombente, trovando applicazione anche al giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 168 disp. att. cod. proc. pen., la disposizione di cui all’art. 153 delle medesime disposizioni di attuazione, in relazione all’art. 541 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni trenta di reclusione.
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