Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-12-2011, n. 6581 Carriera inquadramento Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente originario aveva stipulato con la Regione Campania una convenzione in base all’art.60 della legge n.291/1981, in forza della quale aveva assunto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi nelle zone terremotate.

Il rapporto convenzionale era stato più volte prorogato, finché, ai sensi della legge n.730/1986, ne veniva disposta l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a seguito del superamento di apposita procedura concorsuale.

In un primo tempo la Regione inquadrava il ricorrente nella settima qualifica funzionale. Successivamente, con la delibera impugnata la Regione procedeva al riesame dell’ originario inquadramento e attribuiva l’ottava qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, mentre fissava quale dies a quo, ai fini della decorrenza del trattamento economico, il giorno della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente chiedeva, con il ricorso di prime cure, che anche la decorrenza economica dell’inquadramento venisse ancorata alla data dell’ instaurazione del rapporto convenzionale e, in via subordinata, a quella dell’approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n.730/1986 ovvero, ancora, dell’immissione nei ruoli regionali.

A sostegno del gravame l’interessato deduceva profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso.

L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resiste la Regione Campania.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie ai fini dell’illustrazione delle rispettive tesi difensive.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’ udienza del 22 novembre 2011.

2. L’appello è fondato nei limiti di seguito specificati.

2.1. Va, in prima battuta, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione con la quale l’Amministrazione deduce che, trattandosi di domanda inerente ad un rapporto di lavoro pubblico, e segnatamente di inquadramento disposto successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’ orientamento, già espresso dalla Sezione con riferimento a controversie analoghe alla presente (cfr. decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011), secondo cui il legislatore, in base all’art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (le cui disposizioni sono ora contenute nell’art. 69, T.U., approvato con d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), nel trasferire al giudice ordinario la cognizione delle questioni relative ai rapporti di impiego pubblico interessati dalla privatizzazione, ha posto il rammentato discrimine temporale avendo riguardo non al momento di instaurazione della controversia o, ancora, a quello di adozione degli atti amministrativi oggetto di contestazione ma, in coerenza con i caratteri di un giudizio imperniato su un rapporto di matrice privatistica, al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata. Ciò che in definitiva rileva, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo, è che il fatto generatore della pretesa si collochi in un torno di tempo anteriore al 30 giugno 1998, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000.

Nel caso di specie il periodo di maturazione dei crediti azionati è anteriore al 30 giugno 1998 mentre le date di compimento degli atti di gestione del rapporto non assumono rilievo, alla stregua delle ragioni esposte, con riferimento ad un petitum sostanziale che si concentra su rapporti economici che coinvolgono posizioni di diritto soggettivo.

2.2. Venendo al merito, la Sezione reputa, infatti, che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento interpretativo già di recente espresso (decisioni nn. da 89 a 94 dell’11 gennaio 2011) secondo cui deve essere riconosciuta, anche a fini economici,la decorrenza dell’ inquadramento nell’ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, quando sia dimostrato, come nella specie, l’espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica fossero all’atto dell’immissione nei ruoli speciali ad esaurimento.

La Sezione reputa, infatti, che non merita condivisione la linea difensiva seguita dalla regione secondo cui nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello di istruttore direttivo ed il successivo reinquadramento dell’ottavo livello, il ricorrente avrebbe sempre svolto le mansioni inerenti al settimo livello funzionale, con conseguente correttezza della decisione di riferire gli effetti economici del reinquadramento alla data di effettivo espletamento delle mansioni rispondendo alla nuova qualifica.

Rileva, infatti, il Collegio, in conformità all’indirizzo espresso con le decisioni prima rammentate, che le conclusioni dell’appellante sono smentite dall’atto deliberativo impugnato ove si afferma che nella fase concorsuale per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento la Regione Campania non aveva tenuto in debita considerazione la modificazione dell’originario rapporto di lavoro conseguita alle determinazioni commissariali che hanno attribuito nuove funzioni all’appellante producendo una novazione del rapporto originario nel quadro di una riorganizzazione delle strutture in aree, servizi e uffici.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellata la delibera impugnata dava quindi atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella ottava qualifica funzionale dell’ordinamento organico. Infondata è, pertanto, l’ affermazione della Regione appellata secondo cui il successivo reinquadramento nell’ ottava qualifica funzionale sarebbe stato adottato in via di eccezione per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile dal momento che il precedente inquadramento è stato riconosciuto come erroneo dallo stesso ente regionale.

In definitiva il reinquadramento è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente risultava già effettivamente avere svolto, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e successivamente rivalutate in ragione dell’acclarata corrispondenza tra le funzioni svolte e le qualifiche regionali individuate dalle leggi regionali nn. 27/1984 e n. 23/1989.

In conclusione quanto alla decorrenza economica del reinquadramento, la determinazione impugnata si pone in contrasto con gli accertamenti istruttori in base ai quali la Regione Campania è pervenuta al provvedimento di ricognizione della effettiva posizione rivestita dal deducente nell’ambito della organizzazione amministrativa regionale.

3. L’appello pertanto merita accoglimento limitatamente alla richiesta retrodatazione, anche a fini economici, dell’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale mentre non risulta dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

Va quindi accolta la domanda dell’appellante relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’ottava qualifica a far data dal 18.4.1990, con conseguente condanna della Regione Campania alla corresponsione delle relative somme oltre accessori di legge ex art. 429 c.c., da computare in base ai principi stabiliti dalla decisioni nn. 3/1998 e 18/2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio.

Spese ed onorari possono essere compensati in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie in parte e, per l’effetto, accoglie la domanda dell’appellante relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’ottava qualifica funzionale a far data dal 18.4.1990 e condanna la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche somme oltre accessori di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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