Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7660

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Enia s.p.a. (già AMPS s.p.a.) ricorre (depositando successiva memoria illustrativa) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società.

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della comunicazione- ingiunzione con la quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l’Irpeg per il periodo 1 luglio/31 dicembre 1998 non versata dalla società in virtù del regime di esenzione fiscale riconosciuto (ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 1 convertito in L. n. 427 del 1993) alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali e dichiarato aiuto di stato non compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, comma 1 del trattato CE con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/93/CE. I giudici d’appello, per quel che in questa sede ancora rileva, hanno in particolare affermato: che nella specie la notificazione della comunicazione-ingiunzione era stata legittimamente effettuata avvalendosi di messo speciale autorizzato dall’Ufficio e la consegna era avvenuta a mani di funzionario dell’ENIA presso la sede della stessa; che la definitività del rapporto tributario cristallizzatosi col condono era da ritenersi travolta dal principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno; che non sussisteva decadenza dai termini previsti in materia di accertamento posto che nella specie l’atto impugnato non è un accertamento bensì un’ingiunzione emessa in forza di legge (D.L. n. 10 del 1007) attuativa di decisione dell’organo comunitario; che non appare significativa la circostanza che nel periodo in contestazione la società fosse a partecipazione pubblica totalitaria in quanto la società agiva come un qualunque operatore privato perseguendo quale fine ultimo il profitto, con conseguente effetto sulla concorrenza della maggiore disponibilità di somme rivenienti dal mancato pagamento delle imposte dovute; che l’amministrazione ha proceduto in forza di una norma di legge introdotta per ottemperare al disposto comunitario e tanto basta per legittimarne il comportamento; che il fatto che la società non abbia versato all’Erario cospicue somme di danaro costituisce prova dell’effettiva fruizione dell’agevolazione oggetto di recupero; che l’atto impugnato presenta tutti i requisiti di legge e non può pertanto ritenersi carente sotto il profilo motivazionale; che, quanto alla prescrizione del credito sugli interessi ingiunti con l’atto impugnato, la relativa decorrenza deve seguire la regola di cui all’art. 2935 c.c.; infine che risulta correttamente applicato dall’Agenzia il tasso di interesse vigente al momento in cui è stato disposto il recupero dell’aiuto di stato.

2. Col primo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. B bis) si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto la ritualità della notifica della comunicazione-ingiunzione effettuata a mezzo del messo speciale autorizzato dall’Ufficio senza illustrare l’iter logico che aveva condotto a rigettare l’eccezione della società secondo la quale la comunicazione-ingiunzione, per la propria atipicità, non poteva essere notificata dal messo speciale. Inoltre la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello ritenuto rituale la notifica de qua benchè effettuata non al destinatario (legale rappresentante della società) bensì a persona rinvenuta presso la sede sociale e qualificatasi dirigente dell’Ufficio, senza rispettare la procedura prevista dall’art. 60 D.P.R. citato per le ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario della notifica, aggiungendo che sarebbe stato inoltre erroneamente indicato il legale rappresentante della società in persona che all’epoca della notifica non rivestiva più tale carica.

La prima delle censure esposte è inammissibile, posto che il vizio di motivazione dedotto non riguarda l’accertamento in fatto bensì la motivazione in diritto della sentenza impugnata. Le ulteriori censure esposte nel motivo in esame sono infondate. Nella specie non può negarsi la sussistenza di un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo dove è stata effettuata nonchè la persona alla quale la copia dell’atto è stata consegnata, con la conseguenza che detta notifica deve ritenersi (non inesistente ma) nulla e perciò sanabile nell’ipotesi in cui essa abbia raggiunto il proprio scopo, ossia quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto da notificare (circostanza verificatasi nella specie, posto che il suddetto atto risulta essere stato tempestivamente impugnato dalla società).

Poichè nella caso in esame non si tratta della notifica di un atto processuale bensì di un atto dell’amministrazione finanziaria, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario (o – è da ritenersi – degli atti ad esso equiparabili) non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria, dovendo pertanto ritenersi che l’applicazione all’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (v. da ultimo cass. n. 2272 del 2011 e n. 10445 del 2011). Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e L. n. 289 del 2002, art. 9 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto che la definitività del rapporto tributario cristallizzatosi col condono sia travolta dal principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, senza considerare che l’adesione al condono tombale era avvenuta prima che l’Italia provvedesse ad emanare le prime norme di recepimento della decisione della Commissione e che la definizione automatica, secondo il citato L. n. 289 del 2002, art. 1 rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla risultanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni e comporta l’estinzione di ogni accertamento tributario.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che l’ingiunzione era stata notificata oltre il termine di decadenza previsto per l’emissione dell’accertamento laddove lo stesso L. n. 62 del 2005, art. 27, comma 2 (oggi non più in vigore) prevedeva che il recupero avvenisse secondo le procedure previste per gli accertamenti.

Le censure esposte nei due motivi che precedono, da esaminare congiuntamente perchè logicamente collegate, sono infondate. Occorre in proposito considerare che, quando è configurabile un aiuto di Stato, ogni valutazione sulla incidenza del decorso del tempo non può prescindere dal considerare, da un lato, che l’art. 15 del Regolamento CE n. 659/1999 fissa un limite di dieci anni al potere della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato, e, dall’altro, che l’art. 249 del Trattato CE detta la regola della obbligatorietà di tale decisione, in tutti i suoi elementi, per i destinatari in essa designati. Lo Stato membro è tenuto perciò ad eseguirla (Corte Giust. CE, 2 febbraio 1989, in causa C- 94/87, Commissione c. Germania), salva l’esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l’impossibilità assoluta per lo Stato membro di darvi corretta esecuzione. E’ inoltre da precisare che il concetto di impossibilità assoluta è stato interpretato in maniera restrittiva dalle Corti comunitarie, ed in particolare è stato escluso che essa possa essere costituita dalla normativa nazionale sulla prescrizione – v. Comunicazione della Commissione: Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2007/C-272/05), punti 18-20, riportata in "Applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. La comunicazione sull’applicazione della normativa e altre disposizioni in materia", a cura della Commissione europea, Bruxelles, 2010.

Anche in considerazione delle argomentazioni che precedono, questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione e sulla decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione divenuta definitiva (v. cass. n. 26286 del 2010 e n. 23418 del 2010). Tanto premesso, occorre in ogni caso aggiungere, non solo con riguardo alla disciplina nazionale relativa ad istituti come prescrizione e decadenza, ma anche con riguardo alla disciplina nazionale prevedente condoni fiscali, che la Corte di Giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997 in causa C-24/95 Alcan (punti 34-37), ha affermato che "in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali …

consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione.

Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione".

E’ inoltre da sottolineare che il comma 3 dell’art. 14 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. (88) del Trattato CE prevede che, "fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’art. 242 del Trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione".

E’ vero che, secondo la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 la definizione automatica limitatamente a ciascuna annualità rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni, tuttavia questa disposizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora essa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva.

In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’art. 1 Cost. – laddove esso stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni – e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non da luogo alla invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la "non applicazione", consistente nell’impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale (v. tra le altre cass. n. 4466 del 2005).

Peraltro, nella stessa ottica, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto comunitario osta anche all’applicazione del principio dell’autorità della cosa giudicata, ove esso stesso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva (v.

Corte Giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-l 19/05 Lucchini).

Nè avrebbe senso, in proposito, richiamarsi alla c.d. "teoria dei controlimiti" elaborata da alcune Corti costituzionali interne come difesa della sovranità statale nel caso in cui fosse minacciata dal primato comunitario in alcuni valori considerati irrinunciabili dall’ordinamento interno. E’ infatti difficile ascrivere la disciplina clemenziale o quella in materia di prescrizione all’ambito dei "valori irrinunciabili dell’ordinamento", senza contare che la stessa teoria dei controlimiti, che pure trovava ragionevoli giustificazioni negli anni 70-80 del secolo scorso, quando il processo di integrazione era nelle fasi iniziali, sembra oggi in aperta contraddizione con il concetto stesso di integrazione quale risulta attualmente anche in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia – che ha fornito prove sufficienti di tutela dei diritti fondamentali – e del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avente valore vincolante anche nei confronti delle istituzioni europee, al punto che il conflitto tra diritto comunitario e diritto statale non sembra oggi più concepibile in uno spazio giuridico europeo veramente integrato.

Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2005, art. 27 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la MPS era società a partecipazione pubblica totalitaria, laddove sia la decisione della Commissione sia la L. n. 62 del 2005, art. 27 si riferiscono a società a partecipazione pubblica maggioritaria.

Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e L. n. 62 del 2005, art. 27 la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la decisione della Commissione ha valenza generale ed astratta, pertanto era compito dell’Ufficio verificare se nel caso concreto si fossero verificati effetti di storsi vi tali da far ritenere non dovuto l’aiuto di stato. In particolare, secondo la ricorrente, la decisione della Commissione non si applicherebbe nella specie perchè l’AMPS è società a totale partecipazione pubblica che opera in house, mentre la decisione della Commissione si riferisce ad aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Col sesto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano adeguatamente considerato che nella specie la società non aveva fruito del beneficio perchè, mediante la distribuzione dei dividendi al lordo delle imposte non versate, essa aveva già distribuito ai soci il vantaggio in ipotesi illegittimo, così in pratica determinando comunque una restituzione al circuito pubblico, sia pure con diversa modalità, del vantaggio suddetto.

Le censure esposte nel quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente perchè logicamente collegate, sono infondate. In relazione ai ripetuti riferimenti operati dalla ricorrente alla L. n. 65 del 2005, occorre innanzitutto evidenziare che la decisione della Commissione 2003/193 CE ha disposto che le autorità italiane procedano senza indugio al recupero di tutti gli aiuti individuali concessi sulla base dei regimi giudicati dalla Commissione incompatibili con il diritto comunitario, che tale decisione è stata impugnata innanzi alla Corte di Giustizia e, medio tempore, la Repubblica italiana, con L. n. 65 del 2005, art. 27, ha disposto il recupero degli "aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142".

Questa legge è stata giudicata sostanzialmente inidonea a dare prova dell’adempimento dello Stato italiano al dovere di recupero degli aiuti illegittimi impostogli dalla Commissione, pertanto, con sentenza del 1 giugno 2006 in causa C-207/05, la Corte di giustizia ha affermato che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 3 e 4 della citata decisione della Commissione europea, "non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune". A seguito di tale sentenza è stato approvato il D.L. n. 10 del 2007, il cui art. 1 stabilisce le modalità del recupero degli aiuti in questione. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 36 del 2009, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale attinente al valore retroattivo della disposizione de qua, affermando che "la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell’art. 117 Cost., comma 1, in conseguenza dell’obbligo imposto dall’ordinamento comunitario al legislatore italiano di procedere al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali non compatibili con la normativa comunitaria; sia nell’art. 3 Cost., data l’esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti e non potendo, di regola, i beneficiari invocare alcun legittimo affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta dunque evidente che l’azione per il recupero degli aiuti di Stato di cui è causa è regolata esclusivamente dal D.L. n. 10 del 2007 con conseguente irrilevanza del richiamo alla L. n. 65 del 2005. Occorre altresì evidenziare che, ancorchè a partecipazione pubblica totalitaria, la società ricorrente ha fruito del beneficio de quo ed esercitava al momento della fruizione del medesimo beneficio, attività economica iure privatorum.

Tanto premesso, giova ancora rilevare che le censure in esame costituiscono la riproposizione di tesi già sostenute nelle osservazioni delle imprese municipalizzate interessate al procedimento che ha portato all’adozione della decisione comunitaria in questione (v. il considerando 22 della stessa) e ritenute dalla medesima infondate.

In particolare, le suddette questioni (ossia che la società era a partecipazione pubblica totalitaria e che gli aiuti conseguiti in base alla norma agevolativa erano stati interamente immessi nel circuito pubblico sotto forma di dividendi distribuiti ai soci) non incidono sulla configurabilità come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato, del regime di esenzione in discussione, perchè in tal senso si è già espressa la decisione comunitaria ai considerando nella stessa rinvenibili ai punti 5.1, 5.2. e 5.3.

In proposito la Commissione ha evidenziato che "l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito elimina una voce di costo importante nel bilancio di talune imprese che altrimenti sarebbe stata presente" e che, allo stesso tempo, "l’utile netto del beneficiario risulta pertanto accresciuto rispetto a quello di qualsiasi altra impresa in situazione analoga", sì da poter essere impiegato "per distribuire dividendi più elevati (..)" oppure "utilizzato per realizzare investimenti senza dover reperire nel mercato le risorse finanziarie necessarie", così da incidere comunque "sulla concorrenza del mercato nel quale l’investimento è realizzato", consentendo alle imprese interessate di operare "in base a condizioni che altrimenti non sarebbero possibili".

Non rileva, dunque, che l’impresa beneficiaria svolga, o meno, la propria attività al di fuori del singolo Stato membro, ovvero che operi come società in house e, di fatto, in regime di monopolio, perchè "il mercato delle concessioni dei cosiddetti "servizi pubblici locali" è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria (..) e soggetto alle regole del Trattato" (v. considerando n. 68), e perchè le misure in esame, per un verso "incidono sugli scambi tra Stati membri poichè esse danneggiano imprese straniere partecipanti a gare per concessioni locali in Italia, dato che le imprese pubbliche beneficiane del regime in oggetto possono concorrere a prezzi più competitivi rispetto ai loro concorrenti nazionali o comunitari che non ne beneficiano" e, per altro verso, rendono "meno attraente per le imprese di altri Stati membri investire nel settore (..) (ad esempio con acquisto di partecipazione di maggioranza), poichè le aziende eventualmente acquisite non potrebbero beneficiare (o potrebbero perdere) l’aiuto, in conseguenza della natura dei nuovi azionisti" (v. i considerando numeri 69 e seguenti). Nè si può escludere la "effettiva fruizione" dell’aiuto in relazione alla affermata distribuzione di dividendi ai soci-enti pubblici, atteso che beneficiaria degli aiuti resta in ogni caso la persona giuridica destinataria della esenzione, senza che possa rilevare la successiva destinazione in concreto stabilita dagli organi gestori per le maggiori risorse ad essa conseguenti.

Infine, ribadito che la sentenza 1 giugno 2006 nella causa C-207/05 della Corte di giustizia – emessa nell’ambito della procedura di infrazione ex art. 228 del Trattato CE n. 2006/2456- ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 3 e 4 di tale decisione, è da sottolineare che, poichè la Corte di giustizia, pronunciando sull’infrazione, ha confermato, ancorchè implicitamente, la validità della decisione della Commissione, in tali termini deve riconoscersi alla relativa sentenza anche una valenza interpretativa: ciò esclude che possa fondatamente rimettersi in discussione (eventualmente alla luce di giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, v. ad esempio sentenza 9 giugno 2011 in C-71/09) la decisione della Commissione attraverso un rinvio pregiudiziale, eventualità non esclusa invece per il solo fatto della definitività della suddetta decisione, posto che tale definitività non impedisce una verifica della sua validità nell’ambito della competenza pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CE (v. in proposito Cass. n. 8319 del 2004).

Col settimo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 con riferimento alla carenza di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano considerato che la comunicazione-ingiunzione opposta era stata emessa prima della conversione del D.L. n. 10 del 2007 – la quale ha innovato l’originaria previsione del decreto legge disponendo che l’Agenzia provvede al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, con la conseguenza che, al momento della notifica del provvedimento impugnato, l’Amministrazione non poteva verificare (e tanto meno motivare) in ordine alla misura della effettiva fruizione degli aiuti. Secondo la ricorrente, pertanto, la carenza di tale verifica avrebbe comportato un difetto di motivazione dell’atto opposto. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità quando in cassazione si censura la sentenza impugnata censurando la decisione in ordine alla motivazione di un atto dell’amministrazione tributaria, è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare in ricorso il contenuto di tale atto (v. tra le altre cass. n. 15867 del 2004).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che la carenza di motivazione dell’atto non può desumersi esclusivamente dal fatto che la legge di conversione del D.L. n. 10 del 2007 – prevedente il recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione – sia stata emanata successivamente alla emissione della comunicazione- ingiunzione, in quanto, prescindendo da altre possibili considerazioni, tale circostanza di per sè non esclude che la comunicazione opposta contenesse anche (benchè non richiesti al momento della sua emissione) elementi concernenti la predetta circostanza ed idonei ad integrare adeguata motivazione sul punto.

Con l’ottavo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1 e art. 2948 c.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta prescrizione del credito sugli interessi ingiunti con l’atto impugnato, che la relativa decorrenza deve seguire la regola di cui all’art. 2935 c.c., non abbiano considerato che nella specie gli interessi richiesti fino al 2001 dovevano ritenersi prescritti in mancanza di un atto idoneo a sospendere o interrompere la decorrenza del relativo termine.

La censura è infondata in quanto la decisione è conforme a diritto, pur dovendo la relativa motivazione essere integrata nei termini che seguono. A seguito della decisione della Commissione che ha dichiarato le agevolazioni di cui si discute aiuti di stato incompatibili col mercato comune, l’Italia è obbligata a ripristinare la situazione anteriore alla concessione degli aiuti illegittimi. Scaturisce pertanto direttamente da tale decisione comunitaria l’obbligo di recuperare i suddetti aiuti con i relativi interessi, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (peraltro richiamato dal D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3), trattandosi di interessi qualificabili come corrispettivi, siccome dovuti in base al principio generale secondo cui la utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l’utente al pagamento di una cosa dello stesso genere, proporzionata – cioè corrispettiva – al godimento ricavato.

Deve pertanto qui richiamarsi tutto quanto sopra esposto con riguardo al secondo motivo di ricorso, ribadendo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione divenuta definitiva (v. cass. n. 26286 del 2010 e n. 23418 del 2010).

Col nono motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto legittima l’applicazione del tasso di interesse vigente al momento in cui è stato disposto il recupero, benchè a norma del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 il tasso di interesse da applicare sia quello in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento delle imposte non corrisposte. La censura è fondata.

Il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 è chiaro nel prevedere che il tasso di interesse da applicare sulle somme da recuperare a seguito della decisione della Commissione è quello "in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte", senza che possa indurre a differente conclusione la successiva precisazione "con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto", non potendo tale aggiunta intendersi se non nel senso che occorre avere riguardo al primo periodo di imposta interessato dal recupero, e quindi considerare il tasso vigente alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte non corrisposte.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il nono motivo di ricorso deve essere accolto, mentre tutti gli altri motivi devono essere rigettati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito affermando che gli interessi sono dovuti al tasso in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento del saldo delle imposte non corrisposte, con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell’aiuto.

Considerate le problematiche affrontate nonchè lo sviluppo e l’esito della lite, si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il nono motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara che gli interessi sono dovuti al tasso di interesse in vigore alla data di scadenza prevista per il versamento delle imposte non corrisposte.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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