Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-05-2012, n. 7655 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La spa Banca Fideuram propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria centrale che, nel giudizio introdotto con l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile cat. B e dell’imposta sulle società per gli anni dal 1970 al 1973, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria avverso la decisione di secondo grado che aveva dichiarato l’illegittimità degli atti impositivi per difetto di motivazione.

Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva ridotto l’imponibile di ricchezza mobile, riconoscendo le detrazioni di cui alla L. n. 1089 del 1968, e riducendo "l’imposta sulle società di conseguenza per tutti gli anni". In relazione alle altre poste gli avvisi erano annullati per difetto di motivazione.

Il giudice d’appello aveva invece ravvisato il difetto di motivazione degli atti impositivo anche per la parte concernente l’imposta di ricchezza mobile, annullando in toto gli accertamenti.

La Commissione tributaria centrale, accogliendo il ricorso dell’amministrazione, riteneva invece adempiuto da parte dell’ufficio l’obbligo di motivazione degli avvisi in relazione ai quali la contribuente si era doluta in appello, riformando in parte qua la sentenza di secondo grado: da una parte, perciò, restava "affermata, in forza del giudicato interno, la nullità degli accertamenti sanzionata dalla Commissione di 1^ grado"; dall’altra, sussistendo gli elementi per poter giudicare nel merito – essendosi rivelata insussistente la carenza motivazionale ravvisata dal giudice d’appello negli ulteriori avvisi – correttamente la Commissione di 1^ grado si era pronunciata sulla pretesa di tali atti impositivi.

"Restava quindi definitiva, la decisione di primo grado che, giudicando nel merito, ha fissato i valori dei redditi … in conclusione, la decisione della Commissione tributaria di 2^ grado va annullata e resta fermo il dispositivo della decisione della Commissione tributaria di 1^ grado".

L’amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la contribuente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 37 si duole sia stata annullata la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato l’illegittimità per difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, ed assume che siano illegittimi e non sufficientemente motivati, ai sensi della disposizione in rubrica, "gli accertamenti in cui siano meramente elencate le poste accertate e gli importi asseritamente indeducibili, senza alcuna indicazione circa le ragioni per cui l’ufficio ha rettificato le suddetta poste ed importi".

Il motivo è nella sostanza inammissibile in quanto, sotto la veste della denuncia della violazione di legge, la censura è diretta ad un riesame, non consentito in sede di legittimità, dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, in modo congruo e coerente sul piano logico, in ordine alla sufficienza della motivazione degli avvisi. Nè, peraltro, nella sentenza censurata è dato ravvisare affermazioni in diritto che si discostino dall’orientamento di questa Corte in tema di requisiti degli atti impositivi.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "omessa od insufficiente motivazione circa la legittimità e/o la fondatezza degli avvisi di accertamento concernenti l’imposta di ricchezza mobile, cat. B e l’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 5)".

Anche a voler trascurare i profili di inanmissibilità del motivo, contenente tre "momenti di sintesi" di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. che non rispecchiano i termini della censura, quest’ultima, che pure è assai diffusa, da una parte non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, per non aver riportato organicamente i passi degli atti di causa cui pure fa riferimento, la motivazione sul punto della sentenza impugnata, congrua e coerente, non è adeguatamente censurata dalla ricorrente, che finisce per limitarsi a postularne una alternativa.

Questa Corte ha in proposito chiarito come "il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell1attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo" (Cass. n. 12052 del 2007).

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli avvisi di accertamento relativi all’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 5 ", assume "non capirsi se la Commissione tributaria centrale ha annullato gli avvisi di accertamento riguardanti l’imposta sulle società per difetto di motivazione ovvero se essa li abbia ritenuti legittimi e/o fondati (nella misura già stabilita nella decisione della Commissione tributaria di primo grado)", è infondato.

Nel "Diritto" della sentenza oggi impugnata è chiaramente esposto che la Commissione tributaria di primo grado aveva "così ridotto l’imponibile di ricchezza mobile cat. B": per il 1970, per L. …, per il 1971, per L…. , per il 1972 …, per L. …, per il 1973 …, per L…., … "e l’imposta sulle società di conseguenza per tutti gli anni", mentre venivano annullati per difetto di motivazione in relazione a tutte le altre poste".

L’imposta sulle società, di cui al D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il t.u. delle leggi sulle imposte dirette, era stata infatti ridotta dal primo giudice "di conseguenza", in dipendenza, cioè, della nuova determinazione dell’imposta di ricchezza mobile, in quanto essa (l’imposta sulle società) è dovuta, a norma dell’art. 146, in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile "e del 15 per cento della parte del reddito complessivo netto eccedente il 6 per cento del detto patrimonio". Ed il reddito complessivo netto è costituito appunto, secondo il successivo art. 148, dalla sortire di più "elementi", il primo dei quali, indicato alla lettera a) del comma 1, è il "reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta".

Il riferimento della parte conclusiva della sentenza della Commissione tributaria centrale impugnata – "resta quindi definitiva la decisione della stessa Commissione di 1^ grado che, giudicando nel merito ha fissato i valori dei redditi"; "la decisione della CT di 2^ grado va annullata e resta fermo il dispositivo della decisione della CT di 1^ grado" – nonchè del relativo dispositivo – "dichiara definitiva la pronuncia della CT di 1^ grado" – è quindi trasparente ed univoco nel senso che, una volta riformata la sentenza di appello escludendo la carenza di motivazione in quegli avvisi in relazione ai quali il primo giudice si era pronunciato nel merito della pretesa impositiva, "resta quindi definitiva" la decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi relativi all’imposta sulle società, riducendola per tutti gli anni "di conseguenza" alla riduzione dello "imponibile RM cat. B".

Con il quarto motivo del ricorso, denunciando falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 26 e 29 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75 in relazione agli avvisi di accertamento concernenti l’imposta di ricchezza mobile cat. B nonchè a quelli concernenti l’imposta sulle società ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 ed art. 360 c.p.c., n. 3)", assume che la Commissione tributaria centrale avrebbe proceduto ad una valutazione estimativa, esclusa dalla sua competenza.

Il motivo è infondato, in quanto la Commissione tributaria centrale, chiamata a pronunciarsi sulla validità degli avvisi di accertamento annullati dal giudice d’appello perchè carenti di motivazione, li ha ritenuti invece adeguatamente motivati, ed ha perciò riformato la decisione sul punto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’ amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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