Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. Ig.Ta., in seguito a vari accertamenti medici, era stato dichiarato inidoneo al servizio presso il Corpo della polizia penitenziaria, presso cui operava. Sulla base di tale presupposto l’Amministrazione ne ha disposto la dispensa dal servizio e ne ha rigettato anche l’istanza di passaggio ad altra amministrazione (decreto 18.3.1995).
A seguito della insorta vertenza, sono venute la sentenza del T.A.R. Palermo n. 1254/03 del 20.3.2003 e la sentenza del C.G.A. n. 669/06 del 27.10.2006, con la quale questo Consiglio – constatato che l’Amministrazione non aveva ancora espletato la necessaria valutazione circa la possibilità di un ulteriore impiego dell’interessato, come accertato dal Giudice di prime cure – accoglieva in parte l’appello proposto, confermando in particolare la decisione del TAR sul punto in oggetto e dichiarava dovuto un nuovo accertamento medico finalizzato alla compatibilità della condizione medico-sanitaria del sig. Ta. con le nuove funzioni da assolvere. Disponeva conseguentemente l’acquisizione di una dettagliata relazione da parte del Ministero della giustizia, da depositare presso la Segreteria del Consiglio entro un termine assegnato.
Su tale decisione del CGA si è innestato il presente giudizio di ottemperanza, nel corso del quale si sono già avute le precedenti decisioni interlocutorie n. 987 del 2010 e n. 143/2011, con la quale ultima in particolare, ribadita l’utilità, ai fini del decidere, dell’incombente disposto, il Collegio ha disposto "l’affidamento dell’incarico (sottoporre il ricorrente a nuova visita medica) al Direttore dell’Ospedale Militare di Palermo, con facoltà di nominare la Commissione medica, nonché di avvalersi, ove ritenuto, della consulenza di un esperto del settore, con spese a carico del Ministero della Giustizia".
Con comunicazione prot. 0009498 del 7 giugno 2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo ha fatto pervenire il provvedimento di idoneità emesso relativo all’agente di Polizia penitenziaria Ig.Ta., a seguito del giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera di Palermo, investita di esso per effetto delle ordinanze di questo Consiglio n. 987/10 e 143/11.
La valutazione di piena idoneità al servizio di istituto nel Corpo comprende, ovviamente, quella di idoneità al transito nell’impiego civile.
Poiché il giudizio di ottemperanza – sulla base della sentenza di cognizione e attraverso le ordinanze sopra citate – si è indirizzato a verificare esclusivamente la idoneità del sig. Ta. al transito nell’impiego civile, il ricorso per l’esecuzione presentato dall’interessato va accolto in questo senso.
Ogni altro motivo o eccezione resta assorbito perché ininfluente o irrilevante ai fini della presente decisione.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Resta confermata la decisione circa le spese di consulenza che sono integralmente poste a carico del Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in ottemperanza in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2000,00 (duemila/00) per le spese di questa fase del giudizio.
Pone a carico del Ministero della Giustizia le spese della consulenza medica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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