Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Terni, depositato il 14/6/2004, R. F.C. rappresentava che, mentre era dirigente presso il Comune di Terni, gli era stato conferito – per la durata di cinque anni – l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di (OMISSIS), con contratto del 10/7/1998. Il Comune di Terni, collocatolo in aspettativa senza assegni, in conformità al D.Lgs. n. 229 del 1999 aveva continuato a versargli i contributi previdenziali sulla base non della retribuzione che avrebbe percepito quale dipendente del Comune stesso, ma del compenso annuo corrispostogli quale Direttore Generale di Azienda Ospedaliera. A seguito delle sue dimissioni dal rapporto di lavoro con il Comune di Terni, in data 30/6/2002, l’INPDAP, con determinazione 26/2/2003, aveva disposto il pagamento, in suo favore, dell’indennità di fine servizio sulla base del trattamento economico che avrebbe percepito se non avesse assunto l’incarico di Direttore Generale di Azienda Ospedaliera. Chiedeva, invece, che, previo annullamento delle diverse determinazioni dell’INPDAP, quest’ultimo venisse condannato a corrispondergli l’indennità di fine servizio calcolata sulla base del trattamento economico percepito quale Direttore Generale di Azienda Ospedaliera, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Si costituiva l’INPDAP, facendo rilevare l’impossibilità di considerare unitariamente il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza e quello di direttore generale di Azienda Ospedaliera, quest’ultimo di natura privatistica e non contemplante il trattamento economico di fine rapporto, cosicchè la normativa menzionata dai ricorrente poteva trovare applicazione esclusivamente nelle fattispecie dalla stessa espressamente contemplate, vale a dire del trattamento pensionistico e previdenziale, proseguito con l’INPDAP in forza del diritto alla conservazione del posto pubblico durante l’aspettativa per l’espletamento dell’incarico privatistico.
Concludeva per la reiezione della domanda.
Con sentenza 3/5/2006 il giudice adito accoglieva la domanda e, dichiarate illegittime le contrarie determinazioni dell’INPDAP, condannava l’Istituto a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 244.924,54 – previa detrazione della minor somma eventualmente già erogata – quale trattamento di fine servizio calcolato sulla base di quanto percepito quale direttore generale di Azienda Ospedaliere, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
2. Ha proposto appello l’INPDAP con ricorso depositato l’11/7/2007, chiedendo la riforma della pronuncia e la reiezione della domanda.
Si è costituito il R.F., prospettando l’infondatezza dell’impugnazione, che ha chiesto respingersi.
La Corte d’appello di Perugia con sentenza del 21 ottobre 2009 – 16 dicembre 2009 ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado e compensando tra le parti le spese del grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPDAP con un unico motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, commi 8 e 11. Pone in rilievo che il rapporto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privalo inquadrabile nella fattispecie del lavoro autonomo. Esso pertanto è incompatibile con la liquidazione del premio di servizio previsto dalla L. n. 152 del 1968. In particolare sottolinea che il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, art. 1, comma 6, nel ribadire la natura autonoma del rapporto di lavoro delle figure professionali suddette, ha previsto espressamente che nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonchè per dimissioni.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Il quadro normativo di riferimento della questione posta dal ricorso dell’istituto vede inizialmente il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 8, che contemplava solo l’ipotesi dei pubblici dipendenti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; per questi – e non anche per quelli che pubblici dipendenti non erano – si prevedeva che il periodo di aspettativa era utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
Per parificare la posizione dei dipendenti pubblici e privati la Legge di delega n. 419 del 1998, intervenendo proprio in materia di trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda sanitaria locale, dava mandato al Governo di rendere omogenea la disciplina di tale trattamento, nell’ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8, secondo periodo, e successive modificazioni.
Il D.Lgs. n. 229 del 1999, attuativo della delega, ha abrogato il citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 8, sostituendolo con l’art. 3 – bis, comma 11, che ha previsto che la nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto; aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Quanto poi al profilo contributivo è stato previsto che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di legge ed a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
Questa disciplina ha superato poi il vaglio di costituzionalità. C. cost. 3 dicembre 2010 n. 351 ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, abroga la disposizione di cui del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8, ed aggiunge il medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 – bis, comma 11, prevedendo che i contributi previdenziali – da versarsi da parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda di sanitaria locale siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito.
2.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che la questione interpretativa posta dal ricorso dell’Istituto è già stata esaminata e risolta da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 maggio 2008, n. 11925), che ha affermato che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito; ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nel limiti del massimale di cui al D.Lgs. 181 del 1997, art. 3, comma 7. Cfr. anche, da ultimo Cass., Sez. 6 – L, 18 novembre 2011, n. 24286, che ha ribadito che il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 6 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. 18 del 1997, art. 3, comma 7, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale.
A tale principio è pienamente conforme la sentenza impugnata che pertanto è immune dalla censura mossa dall’Istituto ricorrente.
3. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.
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