Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con lodo del 2 gennaio 2006, depositato il successivo 9 gennaio, fu dichiarato risolto, per inadempimento della conduttrice Sig.ra B.S., il contratto in data 10 febbraio 2005 con cui l’Associazione Meneghina aveva concesso il locazione alla predetta un appartamento in (OMISSIS).
La sig.ra B. impugnò il lodo davanti alla Corte d’appello di Milano, la quale, in accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, nonchè per carenza della potestas iudicandi in capo all’arbitro unico essendo stato il contratto di locazione, contenente la clausola compromissoria, sottoscritto non dal presidente dell’associazione locatrice, bensì da tale Sig.ra M.M., investita con atto di delega privo di data certa. La Corte ha inoltre dichiarato assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
L’Associazione Meneghina ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L’intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia ultrapetizione perchè nessuna delle due ragioni di nullità del lodo accertate dalla Corte d’appello era stata dedotta con l’atto di impugnazione.
1.1. – Il motivo è fondato.
Come rilevato dalla ricorrente e confermato dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale della censura), infatti:
– la violazione del principio del contraddittorio non rientrava fra i motivi di impugnazione del lodo e ad essa l’impugnante aveva fatto cenno – tardivamente – soltanto nella comparsa conclusionale;
– nell’atto di impugnazione non era stato accepito il difetto di data certa della delega in favore della sig.ra M., che dunque la Corte d’appello ha illegittimamente rilevato d’ufficio.
2. – Le restanti censure, riguardanti l’omessa declaratoria dell’inammissibilità dei motivi di impugnazione del lodo effettivamente dedotti (secondo motivo) e l’infondatezza della declaratoria di violazione del principio del contraddittorio (terzo motivo), sono assorbite.
3. – La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà statuire in ordine ai motivi di impugnazione del lodo effettivamente proposti dall’impugnante e dichiarati assorbiti nella sentenza cassata.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
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